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ANAS – Accordo per l’Una Tantum

Sottoscritto il 20/7/2022, tra ANAS S.p.A. e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal e Snaia Cisal, l’accordo per il riconoscimento ai dipendenti del Gruppo Anas, di un importo a titolo di Una Tantum per l’anno 2021

Tenuto conto che l’emergenza sanitaria, iniziata nel primo trimestre dell’anno 2020, protrattasi anche nell’anno 2021, e le relative misure di contenimento attuate per prevenire la diffusione della pandemia, non hanno favorito le condizioni necessarie per l’avvio di una trattativa finalizzata alla revisione dell’accordo triennale per la definizione del Premio di Risultato 2021 – 2023 per i dipendenti del Gruppo Anas anche in considerazione dei tempi stringenti previsti dalla normativa vigente per l’accesso a tale Istituto,

le Parti hanno convenuto quanto segue:

A tutto il personale, occupato a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e determinato che abbia prestato la propria attività lavorativa nell’anno 2021, a condizione che sia in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno riconosciuti a titolo di “Una Tantum”, a copertura del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, gli importi lordi di seguito indicati, riparametrati per ciascuna posizione economico – organizzati va secondo la vigente scala di classificazione e utilizzando come riferimento convenzionale la posizione economico organizzativa B1.

Parametri

Posizioni economiche

Importo lordo euro

240 A 619
200 A1 516
170 B 438
155 B1 400
140 B2 361
115 C 296
100 C1 258

L’erogazione di tali importi avverrà con le competenze del mese di settembre 2022.
In aggiunta agli importi riportati nelle precedente tabella, ai medesimi lavoratori sopra citati, sarà riconosciuto a titolo di “Una Tantum Welfare”, a copertura del periodo 1 ° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, un importo complessivo pari a € 200.
L’una tantum welfare sarà messa a disposizione di ciascun lavoratore entro il mese di ottobre 2022 e potrà essere utilizzata per la fruizione delle seguenti misure:

– servizi di welfare presenti nella piattaforma;
– fondo di Previdenza Complementare Eurofer, in aggiunta a quanto già stabilito nel vigente CCNL.

A tal fine, la Società, si impegna a fornire una informativa preventiva ai lavoratori, relativa alle modalità di fruizione dell’”Una Tantum Welfare”.
Qualora il lavoratore non abbia utilizzato in tutto o In parte l’importo dell'”Una Tantum Welfare”, le somme residue saranno destinate al fondo di Previdenza Complementare Eurofer.
L’importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto solo dell’Incidenza delle assenze giornaliere che non generano retribuzione, consuntivate nell’anno 2021, che non concorrono al calcolo delle somme stesse.
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno 2021, gli importi saranno erogati, ove spettanti, in misura proporzionale e ridotta in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale a tempo parziale, gli importi ove spettanti, saranno riproporzionati in rapporto alla prestazione resa.
Le Parti convengono, ai sensi della normativa vigente, che gli importi di cui al presente accordo non hanno alcuna incidenza sugli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e/o differiti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, festività, mensilità aggiuntive, indennità varie, malattia, permessi, lavoro straordinario, TFR.

Firmata il rinnovo del CCNL Trasporto a Fune

Firmata l’Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL per gli Addetti degli Impianti di Trasporto a Fune

L’accordo decorre dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2025 , sarà sottoposta a consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori.

Viene previsto un aumento tabellare (al IV Livello) 100,0 Euro erogati nel seguente modo:

– 20 euro a ottobre 2022

– 35 euro a marzo 2024

– 45 euro a marzo 2025

Viene, inoltre previsto un Welfare di 100,00 Euro annui erogati nel seguente modo:

– 30 euro da gennaio 2023

– 70 euro da gennaio 2025

In merito alla parte Normativa, le novità prevedono:

– Percorso di confronto aziendale in caso di attivazione di progetti di innovazione tecnologica

– Attivazione di una Campagna Straordinaria Salute e Sicurezza

– Riconoscimento del principio Stop work authority

– Regolamentazione del Lavoro Agile

– Diritto allo studio

– Tutela per le donne vittime di violenza

Clausola di salvaguardia: possibilità di deroga per l’azienda che subentra nell’appalto

L’azienda che subentra nella gestione dell’appalto non è obbligata, in ragione della clausola di salvaguardia, ad assumere il dipendente dell’azienda uscente, quando la stessa abbia verificato l’assenza in capo a questi della necessaria attitudine professionale (Corte di Cassazione, Ordinanza 14 luglio 2022, n. 22212).

La vicenda

La Corte di appello territoriale respingeva la domanda del lavoratore, volta all’accertamento del diritto ad essere assunto dalla società, subentrata alla precedente datrice di lavoro nella gestione di un appalto, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal c.c.n.I. applicabile.

A fondamento della decisione i giudici di merito, in particolare, evidenziavano che gli elementi in atti e la sentenza penale che aveva definitivamente accertato la responsabilità penale del lavoratore per il reato ex art. 73 d.p.r. n. 309/1990, provando il coinvolgimento dello stesso in una vasta rete di rapporti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti, erano di gravità tale da incidere sull’indispensabile elemento fiduciario del rapporto di lavoro, rendendo inutile l’assunzione in quanto destinata ad essere seguita da un licenziamento per giusta causa.
A tanto si aggiungeva la circostanza che l’ esistenza di una conclamata incompatibilità dello stesso lavoratore a rendere la prestazione lavorativa giustificava ampiamente l’inadempimento da parte della società dell’obbligazione di facere scaturente dalla clausola di salvaguardia.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore.

L’ordinanza della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni rassegnate dai giudici di merito.
La stessa, difatti, ha evidenziato che l’obbligo di assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia, prevista dal CCNL applicabile, era da ritenersi non assoluto ma condizionato dai principi generali del sistema che consentono in ogni caso al datore di lavoro di procedere alla verifica dell’attitudine professionale del dipendente, la quale, nel caso di specie, era esclusa dalla commissione di un grave reato connesso al traffico di stupefacenti, accertato con sentenza definitiva.
I Giudici di legittimità, inoltre, non hanno mancato di rilevare che l’accertata incompatibilità dello stesso lavoratore a rendere la prestazione lavorativa, essendosi questi reso protagonista di fatti di inaudita gravità sotto il profilo penale, costituiva senz’altro causa di esonero, in base all’ art. 1218 c.c., del datore di lavoro dall’obbligo di assunzione a suo carico derivante dalla disposizione del contratto collettivo.

AUU e ttitoli di soggiorno: chiarimenti

L’Inps fornisce alcuni chiarimenti sui titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’assegno unico e universale (messaggio 25 luglio 2022, n. 2591).

Sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
– gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
– i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
– i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
– i lavoratori autonomi per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente. Sono, inoltre, inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.
In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati con le precedenti disposizioni, sono da ritenersi utili i seguenti permessi di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:
– lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
– lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
– assistenza minori;
– protezione speciale;
– casi speciali.
Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
– attesa occupazione;
– tirocinio e formazione professionale;
– studio;
– studenti / tirocinanti / alunni;
– residenza elettiva;
– visite, affari, turismo.
Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Relativamente ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia – compreso l’assegno unico e universale, devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR o altri archivi anagrafici), non saranno richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Premio assiduità lavorativa nel settore marmo di Massa Carrara

Con la mensilità di luglio 2022 viene erogato il premio assiduità lavorativa ai dipendenti delle Aziende del settore marmo e pietre ornamentali della provincia di Massa Carrara.

Con accordo siglato lo scorso luglio 2018 è stato introdotto un “premio assiduità lavorativa” ai dipendenti delle Aziende del settore marmo e pietre ornamentali della provincia di Massa Carrara, i cui valori economici e le relative modalità di calcolo ed erogazione vengono determinati nei seguenti termini.
Per i lavoratori aventi rapporto di lavoro subordinato con aziende esercenti attività di escavazione del marmo:
– per le mensilità intercorrenti da agosto 2018 a luglio 2022: euro 2,40 lordi giornalieri.
Per i lavoratori aventi rapporto di lavoro subordinato con aziende esercenti attività di trasformazione e segagione del marmo:
– per le mensilità intercorrenti da agosto 2018 a luglio 2022: euro 1,50 lordi giornalieri.
Le modalità di calcolo del premio saranno le seguenti: presa come riferimento la settimana lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì), qualora alla fine della settimana il lavoratore abbia garantito l’effettiva prestazione lavorativa in tutti i singoli giorni della stessa, sarà erogato il premio nella misura corrispondente al valore economico così come sopra individuato e distinto, moltiplicato per i 5 giorni della settimana lavorativa ordinaria.
In caso di mancata effettiva prestazione lavorativa anche in uno solo dei giorni della settimana, il premio non sarà erogato. In caso di effettiva prestazione lavorativa ridotta in uno o più giorni della settimana, il premio verrà riproporzionato, per tali giornate lavorate ad orario ridotto, alle ore effettivamente lavorate.
Ai fini del calcolo di cui sopra, si considerano giornate di effettiva prestazione lavorativa solo ed esclusivamente quelle non lavorate per : ferie, permessi sindacali, donazione sangue, permessi individuali retribuiti e quelle in cui la mancata prestazione lavorativa sarà determinata dalla necessità di utilizzo della cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi meteorologici (pioggia, gelo, neve ecc..) purché il lavoratore si presenti sul posto di lavoro restando a disposizione del datore di lavoro.
Il premio sarà corrisposto in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di luglio, da erogarsi ad agosto, dell’anno successivo a quello di riferimento (1° agosto – 31 luglio). L’erogazione del premio sarà operata nei confronti dei lavoratori in forza nel mese di corresponsione del premio stesso. Per i lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro prima di tale data, le aziende effettueranno il calcolo e la relativa erogazione del premio, a totale e definitiva estinzione dello stesso, con la retribuzione del mese di risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno di riferimento (1° agosto – 31 luglio), il premio sarà riproporzionato in relazione alle settimane effettivamente lavorate nel corso delle quali hanno maturato il diritto all’erogazione del premio.

Ammministratori di condominio: firmato il nuovo CCNL

 

25 LUG 202 Sottoscritto il CCNL per Dipendenti di “studi professionali che amministrano condomini o immobili; società di servizi integrati alla proprietà’ immobiliare

L’accordo, che ha  validità dal 1° Luglio 2022 al 30 Giugno 2025, prevede due aumenti della Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile: uno decorrente dalla retribuzione del mese di luglio 2022 ed altro dalla retribuzione del mese di luglio 2023.

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.723,25 2.391,75 2.169,75 1.950,75 1.783,00 1.560,50 1.558,00 1.468,00 1.342,00
Trentino 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.944,75 1.778,00 1.556,50 1.554,00 1.465,00 1.338,00
Liguria 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.943,75 1.778,00 1.555,50 1.553,00 1.464,00 1.338,00
Lazio 2.709,25 2.380,75 2.159,75 1.941,75 1.776,00 1.554,50 1.552,00 1.464,00 1.337,00
Toscana 2.706,25 2.377,75 2.157,75 1.939,75 1.774,00 1.553,50 1.551,00 1.463,00 1.336,00
EmiliaRomagna 2.692,25 2.365,75 2.146,75 1.930,75 1.766,00 1.546,50 1.544,00 1.456,00 1.330,00
Friuli 2.685,25 2.359,75 2.141,75 1.925,75 1.762,00 1.543,50 1.541,00 1.454,00 1.328,00
Valled’Aosta 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.540,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Umbria 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.540,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Piemonte 2.670,25 2.346,75 2.130,75 1.916,75 1.753,00 1.537,50 1.535,00 1.448,00 1.323,00
Veneto 2.645,25 2.325,75 2.111,75 1.899,75 1.739,00 1.525,50 1.523,00 1.437,00 1.312,00
Marche 2.617,25 2.301,75 2.090,75 1.880,75 1.722,00 1.511,50 1.509,00 1.425,00 1.301,00
Abruzzo 2.589,25 2.277,75 2.068,75 1.861,75 1.705,00 1.498,50 1.496,00 1.412,00 1.289,00
Sicilia 2.590,25 2.277,75 2.069,75 1.861,75 1.706,00 1.498,50 1.496,00 1.413,00 1.290,00
Puglia 2.585,25 2.274,75 2.066,75 1.859,75 1.703,00 1.497,50 1.495,00 1.411,00 1.288,00
Campania 2.582,25 2.270,75 2.063,75 1.856,75 1.701,00 1.495,50 1.493,00 1.410,00 1.287,00
Sardegna 2.579,25 2.269,75 2.062,75 1.855,75 1.700,00 1.494,50 1.492,00 1.410,00 1.287,00
Calabria 2.546,25 2.240,75 2.036,75 1.833,75 1.681,00 1.479,50 1.477,00 1.396,00 1.273,00
Basilicata 2.545,25 2.239,75 2.035,75 1.832,75 1.680,00 1.478,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00
Molise 2.544,25 2.238,75 2.035,75 1.831,75 1.680,00 1.478,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00

 

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

 

Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.604,70 1.404,45 1.402,20
Trentino 1.600,20 1.400,85 1.398,60
Liguria 1.600,20 1.399,95 1.397,70
Lazio 1.598,40 1.399,05 1.396,80
Toscana 1.596,60 1.398,15 1.395,90
EmiliaRomagna 1.589,40 1.391,85 1.389,60
Friuli 1.585,80 1.389,15 1.386,90
Valled’Aosta 1.581,30 1.386,45 1.384,20
Umbria 1.581,30 1.386,45 1.384,20
Piemonte 1.577,70 1.383,75 1.381,50
Veneto 1.565,10 1.372,95 1.370,70
Marche 1.549,80 1.360,35 1.358,10
Abruzzo 1.534,50 1.348,65 1.346,40
Sicilia 1.535,40 1.348,65 1.346,40
Puglia 1.532,70 1.347,75 1.345,50
Campania 1.530,90 1.345,95 1.343,70
Sardegna 1.530,00 1.345,05 1.342,80
Calabria 1.512,90 1.331,55 1.329,30
Basilicata 1.512,00 1.330,65 1.328,40
Molise 1.512,00 1.330,65 1.328,40

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.779,50 2.440,50 2.213,50 1.989,50 1.818,00 1.593,00 1.588,00 1.496,00 1.367,00
Trentino 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.983,50 1.813,00 1.589,00 1.584,00 1.493,00 1.363,00
Liguria 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.982,50 1.813,00 1.588,00 1.583,00 1.492,00 1.363,00
Lazio 2.765,50 2.429,50 2.203,50 1.980,50 1.811,00 1.587,00 1.582,00 1.492,00 1.362,00
Toscana 2.762,50 2.426,50 2.201,50 1.978,50 1.809,00 1.586,00 1.581,00 1.491,00 1.361,00
EmiliaRomagna 2.748,50 2.414,50 2.190,50 1.969,50 1.801,00 1.579,00 1.574,00 1.484,00 1.355,00
Friuli 2.741,50 2.408,50 2.185,50 1.964,50 1.797,00 1.576,00 1.571,00 1.482,00 1.353,00
Valled’Aosta 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.573,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Umbria 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.573,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Piemonte 2.726,50 2.395,50 2.174,50 1.955,50 1.788,00 1.570,00 1.565,00 1.476,00 1.348,00
Veneto 2.701,50 2.374,50 2.155,50 1.938,50 1.774,00 1.558,00 1.553,00 1.465,00 1.337,00
Marche 2.673,50 2.350,50 2.134,50 1.919,50 1.757,00 1.544,00 1.539,00 1.453,00 1.326,00
Abruzzo 2.645,50 2.326,50 2.112,50 1.900,50 1.740,00 1.531,00 1.526,00 1.440,00 1.314,00
Sicilia 2.646,50 2.326,50 2.113,50 1.900,50 1.741,00 1.531,00 1.526,00 1.441,00 1.315,00
Puglia 2.641,50 2.323,50 2.110,50 1.898,50 1.738,00 1.530,00 1.525,00 1.439,00 1.313,00
Campania 2.638,50 2.319,50 2.107,50 1.895,50 1.736,00 1.528,00 1.523,00 1.438,00 1.312,00
Sardegna 2.635,50 2.318,50 2.106,50 1.894,50 1.735,00 1.527,00 1.522,00 1.438,00 1.312,00
Calabria 2.602,50 2.289,50 2.080,50 1.872,50 1.716,00 1.512,00 1.507,00 1.424,00 1.298,00
Basilicata 2.601,50 2.288,50 2.079,50 1.871,50 1.715,00 1.511,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00
Molise 2.600,50 2.287,50 2.079,50 1.870,50 1.715,00 1.511,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.636,20 1.433,70 1.429,20
Trentino 1.631,70 1.430,10 1.425,60
Liguria 1.631,70 1.429,20 1.424,70
Lazio 1.629,90 1.428,30 1.423,80
Toscana 1.628,10 1.427,40 1.422,90
EmiliaRomagna 1.620,90 1.421,10 1.416,60
Friuli 1.617,30 1.418,40 1.413,90
Valled’Aosta 1.612,80 1.415,70 1.411,20
Umbria 1.612,80 1.415,70 1.411,20
Piemonte 1.609,20 1.413,00 1.408,50
Veneto 1.596,60 1.402,20 1.397,70
Marche 1.581,30 1.389,60 1.385,10
Abruzzo 1.566,00 1.377,90 1.373,40
Sicilia 1.566,90 1.377,90 1.373,40
Puglia 1.564,20 1.377,00 1.372,50
Campania 1.562,40 1.375,20 1.370,70
Sardegna 1.561,50 1.374,30 1.369,80
Calabria 1.544,40 1.360,80 1.356,30
Basilicata 1.543,50 1.359,90 1.355,40
Molise 1.543,50 1.359,90 1.355,40

Le Parti Contrattuali hanno concordato che parte degli aumenti retributivi, collegati all’adeguamento all’indice IPCA, non possano essere assorbiti da eventuali voci individuali già riconosciute ai Lavoratori. Per praticità, nella successiva tabella sono riportati i valori mensili degli importi non assorbibili del CCNL rinnovato.

Importo mensile lordo non assorbibile

Livello

Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/22

Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/23

Quadro € 56,25 € 56,25
Al – ex 1° € 48,75 € 48,75
A2 – ex 2° € 43,75 € 43,75
B1 – ex 3° € 38,75 € 38,75
B2 – ex 4° € 35,00 € 35,00
C1 – ex 5° € 32,50 € 32,50
C2 – ex 6° € 30,00 € 30,00
D1 – ex 7° € 28,00 € 28,00
D2 – ex 8° € 25,00 € 25,00

Viene introdotta l’Indennità di Mancata Contrattazione, da riconoscere nel “corpo del cedolino paga” da riconoscere in base alle presenze del lavoratore per 12 mensilità/anno, potrà essere assorbita in presenza di trattamenti retributivi collettivi (Contrattazione di secondo livello, Premi aziendali ecc.) od Individuali (“ad personam”, superminimi ecc.). L’assorbimento di tale Indennità potrà avvenire fino a concorrenza con il costo aziendale dell’elemento retribuito assorbito.

Le Parti Contrattuali hanno introdotto un trattamento minimo di Welfare da riconoscere obbligatoriamente ai dipendenti nei seguenti valori annui di seguito indicati:

Livello

Welfare Contrattuale (dal 2022 in poi)

Quadro € 1.200/anno
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 Operatori di Vendita € 600/anno

Le paghe aggiornate per gli Operai Agricoli della provincia di Verona

Le tabelle salariali per gli Operai Agricoli e Florovivaisti OTI e OTD della provincia di Varese sono aggiornate dall’1/6/2022 a seguito della prima tranche di aumento del 3% prevista dal verbale di accordo nazionale 23/5/2022

1. TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO

Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Abitazione e annessi Col 3

Aumento CCNL 2022 Col 4

Totale retrib.Mensile Col 1+2+3+4 Col 5

Tot. paga oraria Col 5:169

I AREA
1° livello € 1.240,39 € 429,59 € 2,88 € 50,19 € 1.723,05 € 10,20
2° livello € 1.227,59 € 424,59 € 2,88 € 49,65 € 1.704,71 € 10,09
3° livello € 1.183,23 € 405,15 € 2,88 € 47,74 € 1.639,00 € 9,70
II AREA            
4° livello € 1.145,93 € 388,88 € 2,88 € 46,13 € 1.583,82 € 9,37
5° livello € 1.087,74 € 367,06 € 2,88 € 43,73 € 1.501,41 € 8,88
III AREA            
6° livello € 995,60 € 332,81 € 2,88 € 39,94 € 1.371,23 € 8,11
7° livello € 962,37 € 323,67 € 2,88 € 38,67 € 1.327,59 € 7,86

2. TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO

Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Aumento CCNL 2022 Col 3

3° elem. 30,44% su 1+2+3 Col 4

Totale paga Oraria Col 1+2+3+4

I AREA
1° livello € 7,44 € 2,67 € 0,30 € 3,17 € 13,58
2° livello € 7,35 € 2,64 € 0,30 € 3,13 € 13,42
3° livello € 7,08 € 2,52 € 0,29 € 3,01 € 12,90
II AREA          
4° livello € 6,85 € 2,41 € 0,28 € 2,90 € 12,44
5° livello € 6,50 € 2,27 € 0,26 € 2,75 € 11,78
III AREA          
6° livello € 5,96 € 2,07 € 0,24 € 2,52 € 10,79
7° livello € 5,80 € 2,02 € 0,23 € 2,45 € 10,51

 

3. TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVAISTI A TEMPO INDETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO

Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Aumento CCNL 2022 Col 3

Totale paga Oraria Col 1+2+3

Totale paga Mensile Col 4 x 169

I AREA          
1° livello € 7,50 € 2,56 € 0,30 € 10,36 € 1.750,84
2° livello € 7,34 € 2,51 € 0,30 € 10,15 € 1.715,35
3° livello € 7,10 € 2,40 € 0,29 € 9,79 € 1.654,51
II AREA          
4° livello € 6,86 € 2,28 € 0,27 € 9,41 € 1.590,29
5° livello € 6,51 € 2,16 € 0,26 € 8,93 € 1.509,17
III AREA          
6° livello € 5,96 € 1,96 € 0,24 € 8,16 € 1.379,04
7° livello € 5,77 € 1,89 € 0,23 € 7,89 € 1.333,41

4. TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVASTI A TEMPO DETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO

Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Aumento CCNL 2022 Col 3

3° elem. 30,44% su 1+2+3 Col 4

Totale retribuzione Oraria Col 1+2+3+4

I AREA
1° livello € 7,56 € 2,58 € 0,30 € 3,18 € 13,62
2° livello € 7,43 € 2,55 € 0,30 € 3,13 € 13,41
3° livello € 7,14 € 2,43 € 0,29 € 3,00 € 12,86
II AREA          
4° livello € 6,91 € 2,29 € 0,28 € 2,88 € 12,36
5° livello € 6,57 € 2,19 € 0,26 € 2,75 € 11,77
III AREA          
6° livello € 6,01 € 1,96 € 0,24 € 2,50 € 10,71
7° livello € 5,80 € 1,91 € 0,23 € 2,42 € 10,36

Fondi di solidarietà: nuove tutele e obblighi di adeguamento

Con il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in relazione alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà ed ai corrispondenti obblighi di adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali.

L’Inps precisa che, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, i Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 31 dicembre 2021 sono obbligati ad adeguare i decreti istitutivi per garantire le nuove tutele e disciplinare i corrispondenti obblighi contributivi entro il 31 dicembre 2022.
Tale termine deve essere rispettato anche dai seguenti Fondi:
– “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”;
– “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.
Circa il termine del 31 dicembre 2022, l’istituto ha chiarito che, poiché l’adeguamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo collettivo, trasmesso alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rispetto del termine è sufficiente che l’accordo sia sottoscritto dalle Parti sociali entro tale data.

L’Inps ha inoltre precisato che per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 cessa di operare la disposizione che include nel campo di applicazione della CIGS le cosiddette imprese artigiane dell’indotto. Pertanto, tali imprese rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) anche per le causali straordinarie. A tale fine, nell’ambito dell’adeguamento del proprio decreto istitutivo, il FSBA potrà anche valutare un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento.

Con riferimento alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, gli stessi devono assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sia ordinarie che straordinarie. In proposito, l’Inps ha chiarito che tale disposizione deve ritenersi pienamente operativa anche in assenza dell’adeguamento da parte dei singoli Fondi.
I Fondi di solidarietà stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive nel “quinquennio mobile”. In particolare, entro il 31 dicembre 2022 i Fondi devono adeguarsi ai seguenti criteri:

a) datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente: durata minima di 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

b) datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: durata minima di 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

c) datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:
– durata minima di
26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;
– durata minima di 24 mesi per causale CIGS “riorganizzazione aziendale”(anche per realizzare processi di transizione);
– durata minima di 12 mesi per causale CIGS “crisi aziendale”;
– durata minima di 36 mesi per causale CIGS “contratto di solidarietà”.

Ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariare erogato dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi stessi (a decorrere dal 1° marzo 2022, l’ANF è riconosciuto, in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico).
I datori di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali, non rientrano più nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO e CIGS e non sono più tenuti all’assolvimento delle relative contribuzioni. Ai medesimi datori di lavoro sono, invece, interamente applicabili le tutele dei menzionati Fondi che, a tale fine, dovranno:
– adeguare i propri decreti istitutivi entro la data ultima del 31 dicembre 2022;
– garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali straordinarie, valutando anche l’eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento.

Rinnovo CCNL Federchimica: Sciolta la riserva

Rinnovo CCNL Federchimica: Sciolta la riserva

Res nota, dalle OO:SS. Firmatarie,, lo scioglimento della riserva in merito all’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Chimica firmata lo scorso giugno

A seguito dell’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL siglata  lo scorso giugno, le Organizzazioni sindacali firmatarie hanno effettuato le consultazioni nelle assemblee dei lavoratori per lo scioglimento della riserva, comunicando l’approvazione del rinnovo e formalizzato lo scioglimento della riserva.

Le Parti firmatarie sottoscriveranno, quindi, a breve la stesura definitiva del CCNL e avvieranno la pubblicazione dei testi da distribuire ai lavoratori.

Si ricorda che sono immediatamente operative sin dal 13 giugno scorso le previsioni contrattuali relative a:

– annullamento dell’ultima tranche di giugno 2022 del Trattamento Economico Minimo (TEM).

– riconoscimento, da luglio, di un incremento del Trattamento Economico Minimo (TEM) pari a 50 euro alla D1, comprensivo dei 32 euro spostati alla stessa data dall’ EDR al TEM.

Settore Chimico e Chimico-farmaceutico

Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 01/07/2022

da 01/07/2022

da 01/07/2022

A1 2.355,52 478,96 34,00
A2 2.355,52 271,07 31,00
A3 2.355,52 214,70 28,00
B1 2.172,22 271,76 27,00
B2 2.172,22 188.39 26,00
C1 1.947.25 283,40 25,00
C2 1.947,25 207,61 23,00
D1 1.800,03 282,23 23,00
D2 1.800,03 193,74 20,00
D3 1.800,03 144,73 20,00
E1 1.625,87 226,41 19,00
E2 1.625,87 140,27 18,00
E3 1.625,87 83.42 16,00
E4 1.625,87 40,17 16,00
F 1.592,46 0,00 15,00

Settore Fibre

Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 1/7/2022

da 1/7/2022

da 1/7/2022

A1 2.346,52 448,96 33,00
A2 2.346,52 215,07 26,00
A3 2.346,52 143,70 26,00
B1 2.131,22 265,76 26,00
B2 2.131,22 136,39 22,00
01 1.939,25 230,40 22,00
02 1.939.25 166,61 21,00
D1 1.762,03 277,23 21,00
D2 1.762,03 150,74 19,00
D3 1.762,03 111,73 19,00
E1 1.608,87 206,41 19,00
E2 1.608,87 98,27 16,00
E3 1.608,87 57,42 14,00
E4 1.608,87 24,17 14,00
F 1.573,46 0,00 14,00

Settore Abrasivi

Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 01/07/2022

da 01/07/2022

da 01/07/2022

A1 2.268,51 304,47 34,00
B1 2.048,38 278.04 26,00
B2 2.048,38 131,05 24,00
C1 1.792,05 224,50 23,00
C2 1.792,05 177,46 21,00
C3 1.792,05 124,92 21,00
D1 1.608,44 264,06 20,00
D2 1.608,44 139,03 19,00
D3 1.608,44 101,15 19,00
E1 1.518,79 138,42 19,00
E2 1.518,79 56,47 16,00
E3 1.518,79 18,33 16,00
F 1.496,78 0,00 16,00

Settore Lubrificanti e GPL

Liv.

Min dall’1/7/2022

EDR dall’1/7/2022

Q1 3.120,00 38,00
Q2 2.832,00 33,00
A 2.710,00 31,00
B 2.512,00 28,00
C 2.287,00 26,00
D 2.145,00 24,00
E 1.990,00 21,00
F 1.855,00 19,00
G 1.818,00 18,00
H 1.713,00 18,00
I 1.574,00 16,00

Siracusa Operai Agricoli: salari in vigore dal 1/6/2022

Diffuse dalle Parti territoriali del settore agricolo, le tabelle salariali per i lavoratori agricoli OTD e OTI della provincia di Siracusa con l’aumento della prima tranche prevista dall’accordo di rinnovo nazionale del 23/5/2022

TABELLA OTD dall’1/6/2022

Area

Livello

Paga base oraria

3° Elem. 30,44%

Imp. prev. lordo

Rit. Prev. 8,84 + Cac Naz. 0,20% + Ebat 0,50% = 9,54%

Retribuzione netta

TFR 8,63% su col. 1

Retribuzione netta comprensiva di TFR

1.a Area
Giornaliera  65,54  19,95  85,49 8,15  77,34 5,65  82,99
Oraria  10,08 3,06  13,14 1,25  11,89 0,86  12,75
             
Giornaliera  63,20  19,23  82,43 7,86  74,57 5,45  80,02
Oraria 9,72 2,95  12,67 1,20  11,47 0,83  12,30
             
2.a Area              
Giornaliera 61,12  18,60  79,72 7,60 72,12 5,27  77,39
Oraria 9,40 2,86  12,26 1,16  11,10 0,81  11,91
             
Giornaliera  58,91  17,93  76,84 7,33  69,51 5,08  74,59
Oraria 9,06 2,75  11,81 1,12  10,69 0,78  11,47
             
3.a Area              
Giornaliera  46,52  14,16  60,68 5,78  54,90 4,01  58,91
Oraria 7,15 2,17 9,32 0,88 8,44 0,61 9,05
             
Giornaliera  43,71  13,30  57,01 5,43 51,58 3,77 55,35
Oraria 6,72 2,04 8,76 0,83 7,93 0,57 8,50
             
Giornaliera 40,90  12,44 53,34 5,08 48,26 3,52 51,78
Oraria 6,29 1,91 8,20 0,78 7,42 0,54 7,96
             
Giornaliera  35,94  10,94 46,88 4,47  42,41 3,10 45,51
Oraria 5,53 1,68 7,21 0,68 6,53 0,47 7,00

TABELLA OTI dall’1/6/2022

Area

Livello

Paga base lorda mensile

1.a Area  
 1.704,04
 1.643,20
 
2.a Area  
 1.589,12
 1.531,66
 
3.a Area  
1.209,52
1.136,46
1.063,40
934,40