
L’introduzione della dichiarazione precompilata per circa 30 milioni di contribuenti tra cui lavoratori dipendenti e pensionati inizia già nel 2015. Con l’invio della dichiarazione precompilata è l’Amministrazione finanziaria il soggetto obbligato a raccogliere ed elaborare i dati, al fine di inviarne le risultanze al contribuente, secondo una rigida scadenza temporale. Al contribuente rimane l’obbligo di verificare l’esattezza e la completezza dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i seguenti dati:
– le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati);
– i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali);
– i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo);
– i dati del sistema Tessera Sanitaria che a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2016, relativa all’anno d’imposta 2015 consentirà di inserire nella dichiarazione i dati relativi alle spese mediche, di assistenza specifica e delle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta.
I sostituti d’imposta hanno l’obbligo di trasmettere entro il 7 marzo di ogni anno all’Agenzia delle entrate i dati relativi alla certificazione unica che attesta l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si prevede una sanzione nella misura fissa di cento euro per ogni certificazione.
Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e inserendo ulteriori informazioni. Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali:
– direttamente on line tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
– conferendo apposita delega al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
– conferendo apposita delega a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato.
Ulteriori sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata saranno individuati con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Rimane, comunque, ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.
Il contribuente può accettare la dichiarazione precompilata ricevuta dall’Agenzia o eventualmente modificarla, direttamente o tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o attraverso i CAF e i professionisti abilitati.
In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi. In caso, invece, di modifiche effettuate direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale), che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non si applicano le esclusioni dal controllo formale. Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abitati, questi ultimi sono tenuti all’apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata (oneri deducibili, detraibili, ritenute).
Un’altra novità è l’unificazione alla data del 7 luglio dell’anno successivo al periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione, del termine per la presentazione del modello 730, sia se ciò avviene direttamente dal contribuente, sia se la trasmissione avviene tramite sostituto d’imposta oppure mediante CAF o professionista.