Benvenuti in Studio ELPAG STP Srl - Elaborazione Paghe e Consulenza del Lavoro

CCNL Turismo Catene Alberghiere: brusca interruzione delle trattative

Le associazioni datoriali non accettano le proposte delle OO.SS. che pensano alla mobilitazione

Le Sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno affermato, tramite nota stampa del 24 luglio scorso, l’interruzione delle trattative con Federturismo e Aica-Confindustria riguardo al rinnovo del CCNL Turismo Catene Alberghiere. Un punto di rottura che arriva dopo due anni di confronto, con una prima interruzione del dialogo lo scorso novembre che aveva portato allo sciopero del 22 dicembre. Tuttavia, il confronto, ripreso a maggio, non ha fatto registrare, ad oggi, i risultati sperati. Nell’ultimo incontro del 23 luglio con le associazioni datoriali, le OO.SS, dopo aver fatto presente la necessità di accelerare i tempi sulla chiusura del rinnovo contrattuale, hanno preso nota del fatto che non si sia entrati nel merito delle proposte sindacali. Le Sigle, infatti, hanno chiesto:
aumento salariale;
– interventi migliorativi sulla parte normativa (contrasto violenza e molestie sui luoghi di lavoro, congedi per le donne vittime di violenza, genitorialità e bilateralità). 
Dal canto suo, la parte datoriale, come evidenzia il comunicato, ha avanzato proposte ritenute peggiorative sul contratto a tempo determinato, apprendistato e flessibilità dell’orario di lavoro, chiedendo l’introduzione della reperibilità per i dipendenti del settore.
Alla luce di quanto accaduto, le tre Sigle hanno ritenuto che non ci siano le condizioni per il profitto prosieguo del confronto e stanno valutando se chiedere alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore di mobilitarsi. 

CCNL Edilizia: presentata la piattaforma per il rinnovo del contratto

Illustrati i punti fondamentali della trattativa

Nella mattinata del 25 luglio 2024, le Organizzazioni sindacali FenealUil, Fillea-Cgil, e Filca-Cisl, hanno presentato a Confindustria, Cooperative e Associazioni Artigiani, la piattaforma per il rinnovo dei CCNL Edili 2024-2027, che interessa più di un milione di dipendenti del settore edile. 
Al centro del confronto, molti i temi importanti, tra cui:
– un aumento retributivo dal valore di 275,00 euro a parametro 100 (operaio comune);
– formazione, sicurezza e valorizzazione del Rslt;
– la revisione della normativa contrattuale in merito alla richiesta delle Assemblee dei lavoratori;
– inclusione e riconoscimento delle figure tecniche ed impiegatizie;
– maggiori controlli sugli orari di lavoro e sui conseguenti accordi locali per permetterne la riduzione;
– la predisposizione di un codice univoco di identificazione attraverso la Carta di identità professionale edile, che sarà legata al codice fiscale del lavoratore. 
Infine, si ritiene necessaria la creazione di una convenzione quadro nazionale, ed elaborazione di un protocollo di sorveglianza standard da adottare nei singoli sistemi territoriali, al fine di rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore. 

CIPL Edilizia Industria Piacenza: sottoscritto il nuovo contratto provinciale

L’accordo, atteso dal 2016, è entrato in vigore il 1° luglio 2024

Il 25 giugno 2024 Ance Piacenza, Fillea-Cgil, Feneal-Uil e Filca-Cisl hanno sottoscritto il nuovo contratto provinciale dell’Industria Edile di Piacenza. Salvo le diverse decorrenze specificate, il contratto decorre dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2026. 
L’intesa, dal punto di vista economico, ha previsto l’aumento dell’indennità mensa dai 5,29 euro ai 6,50 euro e dell’indennità di trasferta di circa il 10%. Sono state inoltre incrementate le prestazioni a favore dei lavoratori, sia per quanto riguarda le spese scolastiche dei figli, con l’inserimento anche delle spese universitarie e di quelle della scuola dell’obbligo (mensa e scuolabus), che con l’ampliamento della platea dei possibili beneficiari del contributo sul “mutuo prima casa”.
Per le aziende in regola con la contribuzione e con 5 anni di anzianità di iscrizione è stato definito un significativo abbassamento del contributo sull’Osservatorio cantieri. 
Le Parti Sociali hanno inoltre condiviso l’impegno alla lotta al dumping contrattuale negli appalti per garantire le stesse condizioni di dignità a tutti i lavoratori del settore, a partire da un giusto salario, nonchè ad un attento monitoraggio dei cantieri al fine di ridurre incidenti e infortuni sul lavoro.

CCNL Turismo Confesercenti: siglata l’intesa

Tra le novità un aumento economico di 200,00 euro al quarto livello, il potenziamento del contratto a tempo determinato e rafforzamento del welfare 

Il 22 luglio è stata siglata da Confesercenti ( (Assoturismo, Fiepet, Assohotel, Assoviaggi, Assocamping, Fiba) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da Aziende del settore turismo.
Il contratto decorre dal 1°luglio 2024 fino al 31 dicembre 2027.
A livello economico previsto un aumento totale di 200,00 euro, sul IV livello.
E’ specificato che la tranche di aumento  con decorrenza dal mese di giugno 2024 è erogata ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione con la retribuzione di agosto 2024 come arretrato rinnovo CCNL tenendo conto dell’incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti, differiti maturati dal mese di giugno 2024.

Livello  Paga base giugno 2024  Paga base giugno 2025  Paga base giugno 2026 Paga base giugno 2027 Paga base dicembre 2027 
Qa 1.788,71 1.854,49  1.920,26  1.969,60  2.035,37 
Qb 1.615,23 1.674,63  1.734,02  1.778,57  1.837,97 
1 1.463,34 1.517,16  1.570,97  1.611,33  1.665,14 
2 1.289,89 1.337,33  1.384,76  1.420,33  1.467,77 
3 1.185,29 1.228,88  1.272,47  1.305,16  1.348,74 
4 1.087,75 1.127,75  1.167,75  1.197,75  1.237,75 
5 985,26 1.021,49  1.057,72  1.084,89  1.121,13 
6S 926,08 960,13  994,19  1.019,73  1.053,78 
6 904,54 937,80  971,06  996,01  1.029,27 
7 812,03 841,89  871,75  894,14  924,00 

Per le aziende della ristorazione collettiva.

Livello  Paga base giugno 2024  Paga base settembre 2025  Paga base settembre 2026 Paga base giugno 2027 Paga base dicembre 2027 
Qa 1.788,71 1.854,49  1.920,26  1.969,60  2.035,37 
Qb 1.615,23 1.674,63  1.734,02  1.778,57  1.837,97 
1 1.463,34 1.517,16  1.570,97  1.611,33  1.665,14 
2 1.289,89 1.337,33  1.384,76  1.420,33  1.467,77 
3 1.185,29 1.228,88  1.272,47  1.305,16  1.348,74 
4 1.087,75 1.127,75  1.167,75  1.197,75  1.237,75 
5 985,26 1.021,49  1.057,72  1.084,89  1.121,13 
6S 926,08 960,13  994,19  1.019,73  1.053,78 
6 904,54 937,80  971,06  996,01  1.029,27 
7 812,03 841,89  871,75  894,14  924,00 

Per le aziende minori.

Livello  Paga base giugno 2024  Paga base giugno 2025  Paga base giugno 2026 Paga base giugno 2027 Paga base dicembre 2027 
Qa 1.783,03 1.848,81 1.914,58  1.963,92  2.029,69 
Qb 1.610,07 1.669,47  1.728,86  1.773,41  1.832,81 
1 1.458,18 1.512,00  1.565,81  1.606,17  1.659,98 
2 1.285,50 1.332,94 1.380,37  1.415,94  1.463,38 
3 1.181,42 1.225,01  1.268,60  1.301,29  1.344,87 
4 1.084,39 1.124,39  1.164,39  1.194,39  1.234,39 
5 982,16 1.018,39   1.054,62  1.081,79  1.118,03 
6S 923,24 957,21 991,35  1.016,89  1.050,94 
6 901,70 934,96  968,22  993,17  1.026,43 
7 809,45 839,31  869,17  891,56  921,42 

Previsto il rafforzamento del welfare ampliando la gamma degli istituti  e condividendo l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Stabilito, inoltre, il potenziamento dei contratti a termine per hotel e campeggi, per i grandi eventi, alle pari opportunità, alla violenza di genere ed alla genitorialità.
Entro la fine del 2024 verrà costituita una commissione paritetica nazionale volta ad affrontare i temi legati a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

Congedo parentale: aggiornata la procedura di presentazione delle domande

Comunicata l’implementazione della modalità che permette di inoltrare la richiesta di indennità maggiorata (INPS, messaggio 23 luglio 2024, n. 2704).

L’INPS ha comunicato l’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata (articolo 1, comma 359, Legge n. 197/2022 e l’articolo 1, comma 179, Legge n. 213/2023).

L’Istituto ha anche precisato che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.  

A tale fine è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.

La procedura

Peraltro, nella circolare n. 57/2024 l’INPS precisava che “la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, secondo cui la nuova disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo Testo Unico, successivamente al 31 dicembre 2023, non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione”.

Quindi, la procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022. Nel caso in cui, invece, l’evento ricada nel 2023, l’inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024).

Nel caso in cui, infine, l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dal 1° gennaio 2024, vengono applicate le disposizioni della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e non è quindi necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo).

Lo stesso criterio opera nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 359 della Legge di bilancio 2023.

Inoltre, la procedura di acquisizione della domanda è stata modificata consentendo, attualmente, di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di 2 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.

L’implementazione effettuata non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro. Al riguardo, l’INPS rammenta, infatti, che il termine contenuto nell’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo parentale fruito a ore), ma non esclude un preavviso superiore.

CCNL Istituzioni Agidae: apertura delle trattative

Le OO.SS. presentano la piattaforma all’incontro di apertura

Il 22 luglio 2024, le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno presentato la piattaforma nell’incontro di apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL di settore.
In essa, si sottolinea l’urgenza di una sottoscrizione del contratto che riconosca aspetti economici e normativi più rispondenti alla necessità di valorizzare gli operatori del settore, anche in considerazione delle difficoltà affrontate nel periodo covid.
Inoltre, le sigle sindacali evidenziano la necessità di procedere ad una revisione degli istituti in coerenza con la piattaforma unitaria, come:
– aumento delle retribuzioni;
– classificazione del personale;
– crescita professionale;
– indennità;
– mercato del lavoro ed estensione del perimetro delle tutele.
I prossimi incontri sono previsti per il 10 e 20 settembre 2024 e il 3 ottobre 2024.

CCNL Poste: siglato il rinnovo per il triennio 2024-2027

Per i dipendenti del Gruppo previste novità economiche e normative

Dopo mesi di intenso confronto il 23 luglio 2024 è stato rinnovato tra Poste Italiane e le Organizzazioni sindacali il contratto collettivo per i lavoratori del Gruppo. La nuova intesa raggiunta è applicabile sia al personale non dirigente di Poste Italiane ma anche ad altre società del Gruppo, tra le quali SDA Express Courier e Poste Logistics, che in precedenza applicavano discipline contrattuali diverse. 
Dal punto di vista economico l’accordo prevede un incremento retributivo di 230,00 euro lordi medi che saranno ripartiti lungo l’intero periodo di validità del contratto, con un aumento dei minimi tabellari pari a 192,00 euro lordi medi. A settembre prossimo i dipendenti di Poste Italiane riceveranno inoltre un importo una tantum di 1000,00 euro lordi medi a titolo di competenze contrattuali arretrate 2024 e di anticipazione sui futuri miglioramenti economici. Compreso altresì un aumento di 1,26 euro del buono pasto giornaliero e un aumento di 5,00 euro del contributo a carico dell’azienda per il pacchetto base del piano di assistenza sanitaria integrativa, per il quale sono anche state ampliate notevolmente le prestazioni. In materia di previdenza complementare il contributo aziendale per Fondoposte sarà aumentato dal 2,3% al 2,5% della retribuzione.
Dal punto di vista normativo, oltre alla modifica di alcuni istituti contrattuali, sono previste novità in materia di tutela della genitorialità, orario di lavoro, formazione e diritto allo studio. In particolare è prevista l’introduzione della possibilità di sperimentare modelli organizzativi a settimana corta, ossia 9 ore per 4 giorni, anche con forme di riduzione di orario di lavoro, a parità di salario. 

ISCRO, arrivano le istruzioni amministrative

Fornito un quadro completo sulla normativa e sulle indicazioni procedurali relative all’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (INPS, circolare 23 luglio 2024, n. 84).

L’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e procedurali in materia di Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Inoltre, la circolare in argomento include anche un ampio quadro normativo relativo alla misura.

Infatti, l’ISCRO è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 386) e disciplinata dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, articolo 1, commi da 142 a 155), con un ultimo intervento di modificazione del comma 155 di quest’ultima da parte del D.L. n. 60/2024.

In particolare, l’articolo 1, comma 143 della Legge n. 213/2023, prevede che l’indennità ISCRO è riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Tale indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata in possesso di requisiti particolari: assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto e di iscrizione presso altre forme previdenziali obbligatorie; non essere beneficiari di Assegno di inclusione; un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda; dichiarazione nell’anno precedente alla presentazione della domanda, di un reddito non superiore a 12.000 euro; essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda

Per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato sul portale web dell’Istituto. Laddove il 31 ottobre cada di domenica la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

Per il 2024 la domanda di indennità ISCRO sarà disponibile dal 1° agosto 2024 e potrà essere presentata fino al 31 ottobre 2024.

In sede di presentazione della domanda per l’accesso all’indennità ISCRO il richiedente la prestazione è tenuto ad autorizzare l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell’ambito del Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa, nonché del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche ai fini della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale sulla piattaforma digitale per l’inclusione sociale e lavorativa.

I ricorsi

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

online, mediante le credenziali di accesso SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 e CNS utilizzando il servizio “Ricorsi amministrativi” disponibile sul sito dell’INPS nella sezione “Imprese e Liberi Professionisti”;

– tramite gli istituti di patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi offerti agli stessi.

Istruzioni procedurali

La gestione dell’istruttoria delle domande di indennità ISCRO sarà completamente automatizzata e prenderà in esame i dati reddituali dichiarati in fase di presentazione della domanda, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto.

Le domande accolte saranno riprocessate automaticamente, una volta consolidati presso l’Agenzia delle Entrate i redditi relativi a tutti gli anni di osservazione, per verificare la conformità dell’esito della prima istruttoria nella determinazione del diritto e della misura della prestazione. Nei casi in cui venissero rilevati scostamenti o non conformità si procederà con le opportune azioni correttive e/o all’eventuale recupero delle somme erogate.

CIPL Agricoltura Operai Brescia: siglato il rinnovo

A livello economico previsti aumenti sui salari e sulle indennità

Lo scorso 18 luglio è stato sottoscritto dalle Organizzazione Sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e dalle Associazioni Datoriali Confagricoltura, Coldiretti e Cia il contratto per gli Operai Agricoli e Florovivaisti per il quadriennio 2024-2027.
Viene, innanzitutto, istituito l’EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale) su cui dovrebbero transitare l’implementazione di specifiche prestazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, la promozione di azioni concrete in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di contrasto al caporalato. A tal proposito, viene inoltre previsto in capo a EBAT, il contrasto al caporalato con la costituzione di un registro per il contrasto al caporalato.
E’ riconosciuto un incremento delle retribuzioni  del 6,4%:
– 5% da luglio 2024;
– 0,7% da gennaio 2025;
– 0,7% da luglio 2025.
Previsti incrementi sulle:
– indennità di mungitura a 0,055 euro per ogni quintale di latte consegnato a uso industriale;
– indennità di capo fiduciario da 45,00 euro a 60,00 euro mensili.

CCNL Commercio Confcommercio: sottoscritto accordo integrativo in materia di apprendistato

Ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante restano in vigore le precedenti figure professionali fino al 30 settembre 2024 

Il 27 giugno 2024 Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno sottoscritto un accordo integrativo alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante.
Nel rinnovo del contratto collettivo nazionale del terziario, distribuzione e servizi siglato il 22 marzo 2024 le Parti Sociali avevano individuato nuove figure professionali della classificazione del personale. Nel successivo accordo del 28 marzo 2024, in considerazione della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, avevano concordato, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione per il 1° giugno 2024
Con l’accordo siglato nei giorni scorsi le Parti Sociali hanno invece stabilito che fino alla stessa data e per gli stessi fini restano in vigore le precedenti figure professionali.
La scadenza del 31 maggio 2024 entro cui individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL è stata prorogata al 30 settembre 2024. Pertanto fino al 30 settembre 2024, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, restano in vigore le precedenti figure professionali.