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Valido l’accertamento notificato all’associazione cessata

È valido l’avviso di accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante (Corte di cassazione – ordinanza 06 settembre 2022, n. 26284).

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l’evento estintivo dell’associazione non riconosciuta non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo in vita l’associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici, fermo il divieto del compimento di nuove operazioni, essendo venuto meno il perseguimento dello scopo, in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di “ultrattività” dell’associazione disciolta), tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio.

Con specifico riferimento all’ipotesi in cui l’associazione non riconosciuta sia già cessata al momento dell’emissione dell’avviso di accertamento, inoltre, va richiamata una recente decisione di questa Corte, a cui si deve dare continuità, secondo la quale: “È valido l’avviso di accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azione direttamente nei confronti dell’associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell’associazione medesima. Sicché l’atto deve essere notificato all’ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale “successore” dell’associazione, con conseguente irrilevanza dell’intestazione dell’atto all’associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973″.

Ne consegue, che la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante ex art. 38 cod. civ., anche per le obbligazioni tributarie, sopravvive all’estinzione dell’ente rappresentato e l’intestazione dell’atto all’associazione non riconosciuta, ormai estinta, è funzionale ad individuare il titolo della ripresa e della responsabilità dell’ex rappresentante legale al quale l’atto è rivolto, anche nella sua qualità di “successore”.

Spese di ristrutturazione e gestione di immobile concesso in locazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 05 settembre 2022 n. 26152 si è espressa sull’indetraibilità delle spese di ristrutturazione e gestione di immobile concesso in locazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di IVA, ai fini della detrazione dell’imposta, ai sensi degli artt. 19 e 19-bis, D.P.R. n. 633/1972, la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell’impresa.

In buona sostanza, occorre accertare, in concreto, l’inerenza all’attività di impresa attraverso la verifica della sussistenza di un nesso oggettivo tra il bene e l’esercizio dell’attività economica del soggetto passivo, anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica. Analoghe considerazioni possono essere svolte, a maggior ragione, per quanto riguarda le spese di ristrutturazione e di ordinaria gestione del cespite.

Nel caso di specie, la CTR ha accertato che il bene per cui è causa è stato concesso in locazione da parte della società contribuente, sicché lo stesso non può dirsi strumentale, né per natura, né per destinazione, all’esercizio dell’attività imprenditoriale-

Ne consegue l’indetraibilità dell’IVA assolta per le spese di ristrutturazione e gestione dell’immobile.

Smart Money, al via la fase due

Parte dall’8 settembre 2022 la seconda fase di Smart Money, l’incentivo promosso dal Mise e gestito da Invitalia che promuove l’incontro tra startup e incubatori e altri soggetti abilitati per realizzare un progetto di sviluppo, favorirne il lancio sul mercato e più in generale migliorare l’ecosistema delle aziende innovative in Italia (INVITALIA – Comunicato 06 settembre 2022).

L’incentivo Smart Money, che ha permesso di erogare quasi 7 milioni di euro, si è rivelato fondamentale per investire sulle imprese con forti potenzialità innovative, che possano trainare il Paese fuori dalla crisi, ma soprattutto verso la trasformazione digitale.
Alla seconda fase, possono partecipare le sole aziende ammesse alla fase precedente, che abbiano ultimato il Piano delle attività ammesso all’incentivo e ricevuto l’interesse di un investitore.
Queste imprese, se ricevono capitali di rischio per finanziare i loro piani di sviluppo, possono infatti richiedere un secondo contributo a fondo perduto pari al 100% dell’investimento nel capitale di rischio per un massimo complessivo di 30.000 euro.
L’investimento può essere attuato da 1 a massimo 3 attori dell’ecosistema dell’innovazione, enti abilitati, investitori qualificati o business angels.
Le domande possono essere presentate entro 6 mesi dall’erogazione del saldo delle agevolazioni relative alla prima fase, e comunque non oltre i 24 mesi successivi alla data di ammissione alla fase uno.

Sostegno all’innovazione e ai processi di transizione ecologica e digitale

08 SETT 2022 Diventa operativa l’assegnazione a CDP Venture Capital Sgr di 2 miliardi di euro per il sostegno e il rafforzamento degli investimenti in startup e PMI innovative, volti a favorire la crescita complessiva dell’ecosistema dell’innovazione in Italia. (MISE – Comunicato 07 settembre 2022)

L’assegnazione avviene in attuazione del decreto infrastrutture ed è accompagnata dall’ulteriore stanziamento di 550 milioni di risorse, previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per supportare i processi di transizione ecologica e digitale attraverso fondi di investimento dedicati e denominati Green transition fund e Digital transition fund.
Si tratta quindi complessivamente di oltre 2,5 miliardi, a cui si sommeranno ulteriori 600 milioni allocati da Cassa Depositi e Prestiti e investitori terzi, come previsto dal decreto infrastrutture. Risorse che andranno a incrementare l’attuale dotazione di CDP Venture Capital che è pari a 1,8 miliardi.
Un significativo apporto di risorse che fungeranno da volano per la crescita del mercato del venture capital italiano che nell’ultimo anno ha superato i 1,9 miliardi di euro (+221% rispetto al 2020).
CDP Venture Capital, partecipata al 70% da CDP Equity (holding di investimenti controllata da Cassa Depositi e Prestiti) e al 30% da Invitalia, opererà consolidando le strategie di investimento attuali attraverso il rafforzamento dell’attività dei fondi operativi e, contemporaneamente, andrà ad ampliare il proprio raggio d’azione con il lancio di nuovi strumenti dedicati ad accelerare la crescita di tutti gli attori del mercato dell’innovazione.

Detrazione eliminazione barriere architettoniche da imprese

Forniti chiarimenti in materia di detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati da imprese (Agenzia delle entrate – Risposta 06 settembre 2022. n. 444).

L’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), introdotto dall’articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2022, riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione già prevista – nella misura del 50 per cento – per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16- bis, comma 1, lettera e), del TUIR ed al Superbonus di cui all’articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio e, a differenza di quest’ultima, non è vincolata all’effettuazione degli interventi ” trainanti” e spetta alle condizioni previste dal citato articolo 119- ter.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Considerato che la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento, l’ambito applicativo dell’agevolazione è da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Ne consegue che, la detrazione qui in esame spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Nel caso di specie, la società istante riferisce di essere proprietaria di immobili classificati come strumentali per natura, concessi in locazione e prospetta interventi di abbattimento barriere architettoniche da eseguire su tali immobili, sollevando dubbi interpretativi in merito ai requisiti soggettivo e oggettivo previsti ai fini della nuova detrazione 75%.
L’istante, nella misura in cui sostiene le spese per gli interventi agevolabili, e se le spese stesse siano rimaste a proprio carico, può fruire della detrazione di cui dell’articolo 119-ter del decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.
Infine, l’Agenzia precisa che in analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio la detrazione può spettare ai detentori dell’immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Gas metano: iva al 5% anche per gli oneri accessori

La somministrazione del gas metano per combustione, a uso civile o industriale, sconta l’aliquota agevolata del 5% per l’intero importo della bolletta, inclusi gli oneri di sistema e quelli accessori (Agenzia Entrate – risoluzione 06 settembre 2022 n. 47).

L’art. 2, co. 1, D.L. n. 130/2021 (“decreto Taglia bollette”), deroga temporaneamente a quanto stabilito dal decreto Iva e al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas, ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% sia per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10% sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.

La norma in commento va letta congiuntamente con il successivo co. 2 in cui si attribuisce mandato all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema.

Nella medesima direzione va anche l’art. 1-quater, D.L. n. 50/2022, stabilendo:
– al comma 3 che “Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell’anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022;
– al comma 5 che «Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell’anno 2022, l’ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.

Dalla lettura congiunta di quanto sopra riportato emerge la generale volontà del legislatore di ridurre il più possibile il costo “complessivo” della bolletta a carico dell’utente finale.

Pertanto, poiché la normativa temporanea emergenziale, va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti e nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria, l’aliquota agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.

Dichiarazione IVA emendabile

Riconosciuta l’emendabilità in giudizio, anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998, della dichiarazione Iva corredata da errori materiali commessi dal contribuente (Corte di cassazione – sentenza 31 agosto 2022, n. 25554).

Il caso di specie si riferisce all’insussistenza di un credito IVA esposto, derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente rispetto a quello oggetto di ripresa e il credito non era stato posto in compensazione bensì era stata rettificata l’originaria dichiarazione attraverso la proposizione di una dichiarazione successiva. La contribuente assumeva di aver agito nel rispetto dell’art. 2 co. 8 D.P.R. n. 322/1998 e dei termini dell’art. 43, D.P.R. n. 600/1973.
A riguardo, la giurisprudenza ha più volte riconosciuto la facoltà per il contribuente di rettificare anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998 la dichiarazione fiscale originariamente inficiata da errori materiali.
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43, DPR n. 600/1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A., mentre, se intesa, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.
La Corte ha così statuito il diritto per il contribuente di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa erariale avanzata dall’Amministrazione, anche correggendo eventuali errori commessi in sede dichiarativa, e tale correzione è stata ammessa a prescindere dall’osservanza dei termini prescritti dall’ordinamento ai fini della presentazione di una dichiarazione integrativa e anche nel caso in cui quest’ultimo atto non sia stato redatto anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale.
In tal senso depongono in primo luogo la natura giuridica della dichiarazione fiscale, ravvisabile in linea generale in una mera dichiarazione di scienza e non in una manifestazione di volontà, salvo casi particolari o parti specifiche di essa e quindi sempre emendabile, con la conseguenza che il contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della pretesa tributaria, anche in sede contenziosa.
In secondo luogo, in materia di IVA e di imposte dirette sono applicabili i medesimi princìpi, compreso quello secondo il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è in linea di principio emendabile.
Essa costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria atteso che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma dichiarativo perché reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elemento di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.

Ne consegue che l’emendabilità della dichiarazione non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all’art. 37, co. 5, 6, DPR n. 633/1972, il quale riguarda la rimozione di omissioni o l’eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l’erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell’erario.

Da ciò discende il riconoscimento dell’emendabilità in giudizio anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998 della dichiarazione originariamente affetta da errori materiali commessi dal contribuente.

Startup siciliane: via libera alle istanze per il credito d’imposta

06 SETT 2022 L’incentivo messo a disposizione dalla Regione siciliana va a rafforzare il mix agevolativo di cui beneficiano le aziende ammesse a Resto al Sud e consente l’abbattimento di parte delle imposte e tasse regionali (INVITALIA – Comunicato 05 settembre 2022)

Per favorire la ripresa economica e sostenere le start-up siciliane, messe in difficoltà dalla pandemia da COVID-19, la Regione Sicilia ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta, finalizzato ad accrescere l’efficacia, sul territorio regionale, della misura agevolativa Resto al Sud.
La Regione rende dunque disponibile, a chi ha scelto di avviare le proprie attività imprenditoriali in Sicilia usufruendo dell’incentivo, uno strumento finanziario rafforzato con il quale sostenere il proprio sviluppo e contrastare l’emigrazione di giovani professionisti, in questo periodo di grave crisi economica.
Le istanze dovranno essere compilate nel periodo compreso tra le ore 12:00 del 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022 alla pagina dedicata con accesso attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – livello 2 e successivamente trasmesse via PEC al Dipartimento Finanze e Credito. I fondi disponibili per l’anno 2022 ammontano a 1,9 milioni di euro.

Buono fiere: domande dal 9 settembre

Dalle ore 10 del 9 settembre 2022 le imprese potranno presentare le domande per il “Buono Fiere”, l’incentivo che mette a disposizione 34 milioni di euro per sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 02 settembre 2022).

La misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10 mila euro, pari al 50% delle spese sostenute per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, i servizi per le attività promozionali e quelle relative al trasporto, il noleggio di impianti nonché le spese per l’impiego di personale a supporto dell’azienda.
Il Buono fiere può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario in relazione a una o più fiere.
Gli eventi rispetto ai quali è possibile beneficiare del contributo sono quelli organizzati nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti che ha introdotto la misura) al 31 dicembre 2022.
Per facilitare la presentazione delle domande le imprese potranno effettuare, già a partire dalle ore 10 del 7 settembre, le verifiche sul possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell’invio della domanda di prenotazione del buono dal 9 settembre.
Il “Buono Fiere” verrà riconosciuto in considerazione dell’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura.

Prorogati i termini di trasmissione dei dati POS

Le informazioni relative alle operazioni contabilizzate dal 1° settembre dovranno essere inviate entro il 15 ottobre, quelle sulle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, entro il 30 novembre. Il termine di trasmissione a regime è ampliato di un giorno (Agenzia delle entrate – provvedimento 02 settembre 2022, n. 340401).

Con provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022 sono state definite le informazioni, le modalità e i termini entro cui gli operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite la società PagoPA S.p.a, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate da questi ultimi mediante gli stessi strumenti.

In particolare, il provvedimento aveva stabilito che la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, doveva essere effettuata entro il 5 settembre p.v. ed entro il 31 ottobre quelle riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, il provvedimento aveva stabilito che, a regime, il flusso informativo doveva essere trasmesso entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione.

Detto questo, a fronte delle diverse segnalazione circa la difficoltà tecniche nel rispettare le scadenze di trasmissione sopra citate, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato i predetti termini di trasmissione rispettivamente al 15 ottobre p.v. per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre e al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime.