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Le attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto

I documenti sono disponibili sul Portale dei pagamenti (INPS, messaggio 1 marzo 2024, n. 908).

L’INPS ha comunicato che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei pagamenti del sito istituzionale, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei Pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

L’Istituto ha anche reso noto che sono disponibili le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado; per tale fattispecie, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Modalità di utilizzo 

L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica 3.0) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita.

Inoltre, l’INPS precisa che le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei pagamenti, al percorso sopra indicato, potranno essere richieste utilizzando una specifica casella di posta elettronica, inclusa nel messaggio in commento.

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei pagamenti, in quanto questi enti, quali sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, nell’area tematica “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”.

Nel caso in cui si riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria struttura territoriale di competenza, mentre gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI 1), potranno utilizzare una diversa casella di posta elettronica indicata comunque nel messaggio in argomento.

CIPL Edilizia Industria L’Aquila: definito l’EVR 2024

Le Parti stabiliscono l’erogazione dell’ Elemento variabile della retribuzione a decorrere dal 1˚gennaio 2024

Le Parti Sociali Provinciali Ance L’Aquila e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil, tenendo conto dei parametri nazionali e territoriali per i periodi triennali 2022-2021-2020 e 2023-2022-2021, stabiliscono per gli operai e gli impiegati della provincia dell’Aquila l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione nella misura pari al 5% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2023, a decorrere dal 1˚gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024.

EVR 2024 Operai
Livello Paga base al 1° luglio 2023 5% – anno 2024

euro/ora

Operaio 1° livello 5,71 0,28
Operaio 2° livello 6,68 0,33
Operaio 3° livello 7,42 0,37
Operaio 4° livello 7,99 0,40
EVR 2024 Impiegati
Livello Paga base al 1° luglio 2023 5% – anno 2024

euro/mese

Impiegato 1° livello 987,36 49,37
Impiegato 2° livello 1.155,21 57,76
Impiegato 3° livello 1.283,56 64,18
Impiegato 4° livello 1.382,31 69,11
Impiegato 5° livello 1.481,02 74,05
Impiegato 6° livello 1.777,23 88,86
Impiegato 7° livello 1.974,71 98,73

L’importo mensile dell’E.V.R. è corrisposto per 12 mensilità. Si deve tener conto che, in caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell’importo mensile dell’E.V.R., la frazione del mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre viene considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Somme erogate alle lavoratrici madri: il trattamento fiscale

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello sul trattamento fiscale delle somme erogate da una società alle proprie lavoratrici madri al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità (Agenzia delle entrate, risposta 1 marzo 2024, n. 57).

Con l’articolo 51, comma 1, del TUIR viene sancito il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in virtù del quale tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il medesimo articolo 51 individua, ai commi 2 e 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione.

Qualora, dunque, i benefit rispondano a finalità retributive il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione.

 

La circolare n. 28/2016 definisce welfare aziendale le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente.

Come, poi, ribadito nella risoluzione n. 55/2020, occorre che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

 

Nel caso di specie, la società istante intende erogare alle lavoratrici madri che alla fine del periodo di astensione obbligatoria usufruiscono del periodo di maternità facoltativa o congedo parentale, un importo, sotto forma di welfare aziendale, corrispondente alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l’indennità di maternità o congedo parentale, per un periodo di tre mesi.

Al riguardo, sulla base della circostanza che l’attribuzione del welfare aziendale in base allo status di maternità non appare idonea ad individuare una categoria di dipendenti, l’Agenzia delle entrate ritiene che le somme in oggetto debbano assumere rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, in quanto, rappresentando un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, rispondono a finalità retributive.

Flussi 2024 e richieste di nulla osta: termini e modalità di presentazione delle istanze

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa le modalità di presentazione delle domande di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024, ricordando il differimento delle date dei click days (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 29 febbraio 2024, n. 1695).

Il D.P.C.M. 19 gennaio 2024, come noto, ha differito i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024.

 

Le nuove date dei “click days”, pertanto, sono fissate al 18, 21 e 25 marzo 2024 rispettivamente per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3, lett. a) del D.P.C.M. 27 settembre 2023, di cui all’articolo 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6, e di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.

 

Il Ministero ricorda che i paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

 

Inoltre, in data 20 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo tra Italia e Tunisia, con il quale sono stati previsti annualmente 4000 ingressi di cittadini tunisini per motivi di lavoro subordinato non stagionale e il 1° aprile p.v. entrerà in vigore l’Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l’India, sottoscritto il 2 novembre 2023.

 

Il Ministero de lavoro e delle politiche sociali, con la circolare in commento, informa che, per l’anno 2024, per gli ingressi in Italia per lavoro, sarà disponibile nell’ambito dell’applicativo dedicato Portale Servizi ALI, la sezione di precompilazione dei moduli di domanda, fruibile nelle giornate e orari sotto riportati:

 

– dal 29 febbraio p.v. al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

– il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

– dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

 

Le istanze potranno essere inviate in modalità telematica, accedendo all’applicativo dedicato Portale Servizi ALI, dalla sezione “Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024”, fino al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

 

La documentazione probatoria necessaria, al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, può essere allegata – nei modelli di richiesta – attraverso una funzione di upload e, pertanto, la stessa potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di medesima documentazione, che sarà esibita, eventualmente ove necessario, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno.

 

Trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei click days, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

 

L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza, ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I. (D.Lgs. n. 286/1998). L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro stagionale si avrà all’acquisizione, entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza, ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal T.U.I. 

 

Decorso il termine previsto, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul Portale ALI. In assenza di ragioni ostative, il nulla osta verrà inviato – in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto d’ingresso.

 

Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa. In tal caso le associazioni datoriali, ovvero il singolo datore di lavoro dovranno provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.

CCNL Edilizia Piccola Industria (Confapi): rinnovato il contratto

Sottoscritta la parte normativa del contratto per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini. Il contratto era stato già rinnovato per la parte economica nell’ottobre 2022     

A seguito dell’accordo raggiunto sul salario lo scorso 11 ottobre 2022, nei giorni scorsi si sono incontrate Confapi-Aniem, Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi, e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, per definire il rinnovo della parte normativa del contratto, che interessa circa 60mila lavoratrici. 
Gli accordi sottoscritti in data 29 febbraio 2024 riguardano la disciplina dell’apprendistato, l’Evr, la bilateralità e l’equivalenza delle tutele normative ed economiche del contratto in attuazione dell’art. 11 del Codice Appalti.
Le organizzazioni sindacali, considerata la particolare situazione storica e politica, hanno espresso soddisfazione per il rinnovo in questione che punta al riconoscimento delle professionalità dei lavoratori con un più massiccio ricorso alla formazione, alla specializzazione e alla competenza dell’impresa.
Soddisfazione condivisa anche da Confapi Aniem, la quale ha sottolineato l’importanza di aver riattivato un confronto costruttivo e di aver condiviso accordi migliorativi anche per l’attività delle aziende. 

CCNL Alimentari Industria: siglato il rinnovo contrattuale

Il rinnovo aggiorna la parte economica, con aumenti di 280,00 euro, e la riduzione dell’orario di lavoro

Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, insieme alle associazioni delle imprese del settore, hanno firmato, il 1° marzo scorso, il rinnovo del CCNL dell’industria alimentare. I sindacati si sono detti soddisfatti del risultato raggiunto, in particolar modo riguardante il salario, il welfare e il contrasto alla precarietà. 
Con il nuovo accordo è previsto un incremento di 280,00 euro per un montante complessivo a parametro 137 che, passati i 4 anni, diventa di 10.236 euro. La prima tranche parte dal 1° dicembre 2023 con un aumento pari a 75,00 euro già nei primi 14 mesi di applicazione del contratto che consente ai dipendenti del settore di recuperare un importo di 170,00 euro, vale a dire il 60% dell’aumento totale previsto. Per quanto riguarda la mancata contrattazione di secondo livello si aggiungono altri 15,00 euro mensili a quelli già previsti. 
Ad essere migliorato è anche il welfare contrattuale, con un aumento di 4,00 euro per il Fondo integrativo sanitario Fasa a garanzia di maggiori prestazioni. Per quanto riguarda il fondo di previdenza complementare Alifond, il contributo a carico delle aziende arriva a 1,5% (+0,3%, equivalente a 6,00 euro). Inoltre, viene stabilito il rafforzamento del congedo di maternità e paternità. 
Per quel che concerne la parte normativa, viene stabilita la riduzione dell’orario di lavoro. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2026 coloro i quali svolgono turni di 18 e 21 ore hanno una riduzione di 4 ore a cui si aggiungono altre 4 ore per l’anno successivo. Dal 1° gennaio 2027, invece, la riduzione di 4 ore si applica a tutti i dipendenti. 
Il contrasto alla precarietà viene perseguito mediante il dimezzamento della percentuale complessiva che passa dal 50% al 25% dei contratti a termine, in somministrazione e in staff leasing. 
Per quel che riguarda i congedi parentali aumentano le ore retribuite per l’inserimento al nido e scuola dell’infanzia e per l’accudimento intragenerazionale per i genitori anziani e per le donne vittime di violenza. Ad essere introdotto è anche il paragrafo “Diversità e inclusione”, in materia di pari opportunità. 
In ultima analisi, le Parti hanno stabilito l’avvio da parte della Commissione paritetica tecnica per l’aggiornamento delle declaratorie a partire dal 2024, al fine di rivisitare il sistema classificatorio.

Le novità sul lavoro del Decreto PNRR

Il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede misure contro gli insediamenti abusivi in agricoltura e il lavoro irregolare (D.L. 2 marzo 2024, n. 19).

Il D.L. n. 19/2024 (cosiddetto Decreto PNRR) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024, entrando in vigore lo stesso giorno. Diverse le misure che riguardano il mondo del lavoro, a partire dall’articolo 7 che contiene disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

In particolare, l’articolo appena citato prevede la nomina di un Commissario straordinario che si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con un contingente massimo di personali pari a 12 unità, al fine di conseguire gli  obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR.

Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Sul versante della lotta al lavoro irregolare l’articolo 27 del Decreto PNRR stabilisce, ad esempio, misure di maggiore severità nel contrasto della somministrazione non autorizzata di lavoro, prevedendo in alcuni casi l’arresto per il fornitore e l’utilizzatore di manodopera.

Inoltre, dal punto di vista della premialità dei comportamenti virtuosi, l’Ispettorato nazionale del lavoro, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di  lavoro  e  di legislazione sociale, compresa la tutela  della  salute  e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano  violazioni  o irregolarità, rilascia  un attestato e può iscrivere il  datore  di  lavoro  in  un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente,  tramite  il
sito istituzionale denominato “Lista di conformità INL”. L’iscrizione a questo elenco consente ai datori di lavoro inseriti per un periodo di 12 mesi  dalla data di iscrizione, di non essere sottoposti a ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti,  fatte salve le verifiche in materia di salute e  sicurezza  nei luoghi  di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. 

Esonero contributivo lavoro domestico

Inoltre, è previsto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a 6.000 euro) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento.

Patente a punti per le aziende

Viene introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cosiddetta patente a punti), obbligatoria per i soggetti che intendano operare nell’ambito di cantieri edili. 

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti in questione di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Nei casi di  infortuni da cui sia derivata  la  morte  o un’inabilità  permanente  al  lavoro,  assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi. I crediti decurtati possono  essere  reintegrati  a  seguito della frequenza di specifici corsi.

Contrasto delle violazioni contributive e rafforzamento delle ispezioni

In questo caso, è stabilita l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva e la verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati. 

Inoltre, per quel che riguarda il rafforzamento dell’apparato ispettivo, sono previste nuove assunzioni di personale ispettivo in materia di lavoro per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ad esempio, l’Ispettorato nazionale del lavoro viene autorizzato, per gli  anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo  indeterminato,  senza  previo esperimento delle previste procedure  di  mobilità, 250  unità di
personale da inquadrare nella famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con
incremento della dotazione organica per le unità eccedenti (articolo 31 Decreto PNRR). 

Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni: assegno di integrazione salariale

L’INPS fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo (INPS, messaggio 1 marzo 2024, n. 895).

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 4 agosto 2023, ha istituito il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (Fondo TLC), al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito sia in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia di cessazione del rapporto di lavoro.

 

L’INPS rende noto che, in data 14 febbraio 2024, è stato emanato il decreto con il quale è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo TLC, che diviene, conseguentemente, pienamente operativo.

 

Conseguentemente, sono autorizzate dal Comitato amministratore le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024.

 

Il Fondo TLC garantisce la tutela dell’assegno di integrazione salariale per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024.

 

L’INPS precisa che saranno, comunque, considerate valide le domande presentate successivamente ai termini normativamente previsti, per periodi di sospensione intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e la data di pubblicazione del prossimo messaggio con cui saranno fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze.

CCNL Residenze sanitarie assistenziali-Aris: erogato l’Elemento retributivo aggiuntivo

Con il mese di marzo corrisposto L’Era per 13 mensilità

L’ipotesi di accordo siglata il 24 gennaio 2024 tra Aris e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fp, prevede, all’art. 2 rubricato “incrementi economici”, che dal 1° marzo 2024 fino alla data di stipula del nuovo CCNL, al personale di settore non beneficiario del superminimo non assorbibile in caso di futuri incrementi contrattuali e in caso di passaggi verticali e di eventuali incrementi stabiliti dalla contrattazione aziendale di cui all’56, vengono riconosciuti gli incrementi economici mensili lordi per 13 mensilità, distinti secondo la categoria di inquadramento, come indicato nella colonna B della tabella sottostante.

Categoria di inquadramento A B
Retribuzione in vigore Elemento Retributivo Aggiuntivo (ERA)
Categoria A 1.158,00 65,57
Categoria B 1.250,00 61,68
Categoria C 1.315,00 104,80
Categoria D 1.417,00 2,80
Categoria E 1.495,00 1,06
Categoria F 1.552,00 194,00
Categoria G 1.676,00 130,00
Categoria H 1.777,00 318,50
Quadri 1.889,00 230,00

Con la medesima decorrenza, inoltre, per il personale inquadrato come sotto, purché non beneficiario del superminimo di cui all’art. 56, gli aumenti sono maggiorati delle somme aggiuntive mensili lorde previste nella tabella sotto riportata.

Qualifica Cat. di inqua­dramento Integr. ERA
Operatore socio sanitario D 43,53
Massaggiatore (ad esaurimento) E 99,99
Impiegato di concetto E 54,50
Biologo, Fisico, Psicopedagogista, Psicologo, Sociologo, Pedagogista, Farmacista G 289,50
Vice direttore amministrativo, Direttore di unità operativa, Capo area H 289,50
Direttore di Centro e Direttore amministrativo, entrambi di struttura fino a 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSN Quadro 630,49
Direttore di Centro e Direttore amministrativo, entrambi di Struttura con oltre 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSN Quadro 1175,68

Per il personale titolare del superminimo di cui trattasi ed appartenente a tutte le qualifiche e le categorie di inquadramento, in sostituzione di quanto previsto dalle tabelle di cui sopra, viene applicato l’incremento mensile (Era) per 13 mensilità annue, pari a 40,00 euro lordi.

In aggiunta si specifica che, tutti gli aumenti interessati non si cumulano con quanto previsto in sede di contrattazione decentrata al medesimo fine e/o a titolo di acconti o anticipazioni sui futuri rinnovi o incrementi o benefici contrattuali ed altresì, che vengono riproporzionati in caso di lavoro svolto a tempo parziale.

 

 

 

 

 

 

 

Approvati i Modelli 730 da presentare nel 2024

L’Agenzia delle entrate ha approvato i Modelli 730, le relative istruzioni nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’IRPEF, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 febbraio 2024, n. 68472).

Con il nuovo provvedimento n. 68472/2024 delle Entrate, sono stati approvati i seguenti modelli:

  • 730/2024, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2024, per i redditi prodotti nell’anno 2023;

  • 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;

  • 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;

  • 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;

  • 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;

  • bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Con riferimento alle recenti disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, nel nuovo Modello 730/2024 è stata introdotta la gestione dell’IVIE, dell’IVAFE e dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività nel nuovo quadro W, che consente anche di assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziare all’estero.

Oltre a ciò, nel quadro L sono stati inseriti appositi righi riguardanti la rivalutazione dei terreni e la tassazione sostituiva dei redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

L’Agenzia delle entrate ha, inoltre, ricordato che con il comma 2 dell’articolo 2 del predetto decreto è stata estesa ai soggetti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la possibilità di chiedere direttamente all’Agenzia il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il Modello di pagamento F24 entro i termini ordinari (30 giugno).

 

Con il provvedimento n. 68472/2024, infine, sono state disciplinate la modalità di indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e ne è stata autorizzata la stampa, con le relative caratteristiche tecniche e grafiche.