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ASD, al via le domande per il contributo per oneri previdenziali

A partire dalle ore 12 dell’11 marzo 2024, è possibile presentare l’istanza  sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 8 marzo 2024).

Il Dipartimento dello sport della Presidenza del consiglio dei ministri ha comunicato i termini per la presentazione la domanda per l’accesso al contributo di cui al comma 8 sexies dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021, che ha stanziato a tal fine oltre 8 milioni di euro.

A partire dalle ore 12 dell’11 marzo 2024 e fino alle 23,59 di lunedì 22 aprile 2024, le associazioni e società sportive dilettantistiche possono presentare le istanze tramite l’apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il contributo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali versati dalle ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l’obbligo di denuncia e versamento, sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

I compensi devono essere stati erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

L’ammontare dei contributi concessi non potrà in alcun caso superare lo stanziamento totale di 8,3 milioni di euro: in caso di presentazione di domande di accesso al contributo in misura eccedente a tale stanziamento, si procederà alla rimodulazione proporzionale dei contributi concessi.

L’ordine di arrivo delle domande non è rilevante ai fini dell’accesso al contributo. 

Sulla piattaforma del registro saranno pubblicate le istruzioni operative per la presentazione della domanda per la corresponsione del contributo.

I requisiti di accesso

Per l’accesso al contributo devono sussistere i seguenti presupposti:

– essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021, alla data del 4 settembre 2023; la cancellazione dal Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione;
– non avere conseguito, nell’anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000 euro;
– avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.

L’Agenzia delle entrate fa il punto sulle novità 2024 in materia di reddito di lavoro dipendente

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla Legge di bilancio 2024 e dal Decreto Anticipi (Agenzia delle entrate, circolare 7 marzo 2024, n. 5/E).

Con la nuova circolare n. 5/2024, l’Agenzia delle entrate illustra le nuove misure contenute nella Legge di bilancio 2024 e nel Decreto Anticipi in materia di:

  • welfare aziendale;

  • trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;

  • riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR, la Legge di bilancio 2024 stabilisce che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1.000 euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Questo tetto sale a 2.000 euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i fringe benefit possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente.

L’Agenzia ritiene che in relazione a tali disposizione valgano, laddove compatibili, le istruzioni già fornite con le circolari n. 23/2023 e n. 35/2022.

 

L’articolo 3, comma 3-bis, del Decreto Anticipi, novellando l’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR, modifica la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o, sulla base di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro, da terzi soggetti.

Al riguardo, l’Agenzia si sofferma in merito al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10% al 5%.

 

Riguardo al trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale, introdotto dall’articolo 1, comma 21, della Legge di bilancio 2024, l’Agenzia spiega che tale misura si riferisce alle prestazioni rese tra il 1 gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40.000 euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno.

Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il suddetto trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate, l’Agenzia ricorda che è previsto che gli stessi possano utilizzare l’istituto della compensazione.

 

La circolare fa infine il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione.

In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2024 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato.

Dal punto di vista procedurale, sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi.

In merito agli effetti fiscali della misura, i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

CCNL Concerie Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi, incremento del contributo al fondo sanitario integrativo e miglioramenti normativi

Il 7 marzo scorso l’Unic-Concerie italiane, aderente a Confindustria, insieme alle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Concerie Industria. Il passo successivo è quello di sottoporre la suddetta ipotesi all’approvazione dei lavoratori. Il contratto, che riguarda 23.000 lavoratori che prestano attività in quasi 1.200 aziende, decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2026 sia per quel che concerne la parte normativa che economica. 
Infatti, proprio dal punto di vista retributivo è previsto un aumento complessivo di 196,00 euro. Inoltre, sempre per la parte economica, l’intesa prevede un montante complessivo di 4.165 euro, e un aumento sui minimi (TEM) pari a 191,00 euro, per il livello D2, divisi in 3 tranche di:
96,00 euro dal 1°marzo 2024;
55,00 euro dal 1° gennaio 2025;
40,00 euro dal 1° gennaio 2026
L’aumento sui minimi è del 10,23% rispetto al valore IPCA e sul TEC del 10,59%. 
Per quel che interessa, invece, il welfare contrattuale, la quota per il fondo sanitario integrativo Sanimoda è di 15,00 euro a carico delle imprese, per ogni lavoratore, a partire dal 1° aprile 2026. Inoltre, è prevista l’assicurazione per la non autosufficienza (Ltc) con la contribuzione a carico delle aziende dell’importo di 2,00 euro da gennaio 2026
La parte normativa si focalizza su: formalizzazione dell’Osservatorio nazionale e trasformazione del protocollo della legalità in articolato contrattuale. Vengono impostate, tra le altre cose, le linee guida per le ferie solidali e lo smart working; ed introdotte le causali sui contratti a termine, e le clausole elastiche sui part-time. Sono state prese in esame e fatte oggetto di dibattito anche le malattie invalidanti, al fine di migliorare sia la conservazione del posto di lavoro che l’integrazione economica riconosciuta dall’azienda. Ad essere incrementato di 1 mese è il congedo per le vittime di violenza di genere. 
In seguito alla votazione dell’intesa da parte dei lavoratori, lo scioglimento della riserva, come riportato nell’ipotesi, è previsto entro il 15 aprile 2024.

Progetti FAMI: prorogati i termini di presentazione

Spostata al 15 maggio 2024 la scadenza per le proposte da finanziare sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 marzo 2024).

La scadenza del termine di presentazione dei progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (FAMI) è stata prorogata alle ore 16 del 15 maggio 2024.

La proroga dei termini è avvenuta mediante l’Atto Modificativo del 28/02/2024 del Direttore generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, il differimento della scadenza riguarda le proposte progettuali relative all’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione Ambiti di applicazione: e) Supporto al miglioramento della governance multilivello per l’integrazione dei migranti; h) Valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione; j) Promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica, sociale e culturale – “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi”.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto in accoglimento di istanze emerse dal territorio e allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse previste per le 3 Azioni ammissibili, la modifica all’articolo 10.6 dell’Avviso, relativo all’imputazione a una singola Azione delle risorse per attività ricomprese nella WP0 – attività relative alla gestione e al controllo del progetto.

CCNL Vigilanza privata: accesso al contributo di non autosufficienza 2024

Ebinvip attiva il contributo di non autosufficienza per le lavoratrici e i lavoratori della Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza

L’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza privata ha attivato l’accesso al contributo di non autosufficienza in favore dei lavoratori e lavoratrici assunti a tempo indeterminato o di apprendistato, per sé e per l’assistenza prestata nei confronti di un parente entro il secondo grado (o del coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto), nei casi di disabilità in situazione di gravità o di invalidità civile riconosciuta al 100%.
Tale contributo, determinato in 300,00, euro, può esser richiesto per un solo parente portatore di handicap in stato di gravità, eccezion fatta per i figli, e non può essere erogato, per lo stesso, più di una volta.
Nel caso in cui l’assistenza sia prestata in favore di figlio minore con disabilità in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3 co. 3, o indennità di accompagnamento, la misura del contributo è elevata a 500,00 euro e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (1˚gennaio-31 dicembre).
Le richieste dovranno essere inviate solo ed esclusivamente o per mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite sito ( www.ebinvip.it, sezione > Attività sociali > Contributo di non autosufficienza 2024 > Accedi alla compilazione on line). Il termine ultimo è il 15 novembre 2024.

Ebilog: contributi per i libri scolastici

L’Ente ha stanziato un contributo pari a 300,00 euro per l’acquisto dei libri per la scuola secondaria di primo e secondo grado

L’Ente bilaterale del settore trasporto merci, spedizione e logistica ha stabilito l’erogazione di un contributo in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese, che risultano in regola con i versamenti all’Ente, al fine di sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, anche in formato digitale, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riguardanti l’anno scolastico 2024/2025
Il contributo non può superare i 300,00 euro per ogni figlio che risulta iscritto a scuola ed è ridotto fino a concorrenza delle spese realmente sostenute e documentate, se inferiori all’importo massimo previsto di 300,00 euro. Per accedere al contributo bisogna avere un ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare non deve superare i 40mila euro l’anno. La richiesta di contributo deve essere inoltrata entro il 31 dicembre 2024, solo per via telematica, tramite il sito dell’Ente. Insieme alla domanda devono essere allegati una serie di documenti e, sempre sul sito di Ebilog è possibile conoscere quali. Si precisa che è possibile inviare una sola domanda per figlio. Per le imprese già iscritte, l’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta. Invece, per le imprese di nuova iscrizione, possono accedere ai bandi in corso versando almeno due anni di contribuzione dovuta. Oppure, possono partecipare ai bandi solo dopo aver maturato almeno un anno di contributi. Il contributo viene ridotto del 50% nel caso in cui l’impresa ha versato almeno 6 mesi precedenti di contributi all’atto di presentazione delle domande. 

Tassazione separata per la restituzione delle somme versate per riscatto laurea ai fini della buonuscita

Con la risposta del 7 marzo 2024, n. 62, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sul regime fiscale da applicare alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, dedotte dal reddito complessivo in periodi di imposta precedenti.

La lettera e), comma 1, dell’articolo 10 del TUIR stabilisce che si deducono dal reddito complessivo, se non sono deducibili dai singoli redditi che concorrono a formarlo, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 565/1996. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della Legge n. 101/1989, sono deducibili alle condizioni e nei limiti stabiliti.
Già nella risoluzione n. 298/2002, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1 gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento.

I contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, pertanto, sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione.

La lettera n­-bis), del comma 1 dell’articolo 17 del TUIR prevede che l’imposta sul reddito si applica separatamente sulle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.

 

Riguardo al caso di specie, pertanto, considerato che le somme versate dal personale a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono state dedotte dal reddito negli anni precedenti e che l’istante intende provvedere alla restituzione al personale assunto dopo il 31 dicembre 2000, che non aveva titolo per beneficiare  del suddetto regime, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le predette somme oggetto di restituzione sono da assoggettare a tassazione separata, ai sensi della predetta lettera n­-bis).

 

Infine, l’Agenzia ha osservato che per i redditi indicati alle lettere da g) a n-­bis) del comma 1 dell’articolo 17 del TUIR, non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.

CIPL Edilizia Industria Napoli: firmato l’accordo dell’EVR 2024

A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’EVR è stabilito nella misura del 4% dei minimi di paga base

Il 29 febbraio è stato siglato dall’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli e da Feneal-Uil di Napoli, da Filca-Cisl della Campania, da Fillea-Cgil di Napoli il verbale di accordo che determina l’elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’E.V.R. è stabilito nella misura massima del 4% dei minimi di paga base, concordati nel CIPL, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Per gli operai I’erogazione dell’E.V.R. avviene con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2022/2023 sul triennio 2020/2021/2022.
Di seguito gli importi.

IMPIEGATI
Livello EVR sulla base della percentuale del 4%
78,99 euro
71,09 euro
59,24 euro
55,29 euro
51,34 euro
46,21 euro
39,49 euro
OPERAI
Livello EVR sulla base della percentuale del 4%
0,32 euro
Operaio Specializzato 0,30 euro
Operaio Qualificato 0,27 euro
Operaio Comune 0,23 euro
Operaio Discontinuo D1 (90% 1°livello) 0,21 euro
Operaio Discontinuo D2 (80% 1°livello) 0,18 euro

Certificazione parità di genere: la formazione per l’accesso al Fondo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che individua le misure per l’ammissione al finanziamento (D.M. 18 gennaio 2024).

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante l’individuazione delle misure formative che consentono l’accesso al “Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere” istituito dalla Legge di bilancio 2022, e relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2024.

Con queste risorse le regioni poi programmano e finanziano, in favore delle  imprese o dei loro lavoratori, le attività di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parità di genere sulla base dei parametri minimi determinati dall’articolo 1 del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.

Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  d’intesa  con  la Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità e con le amministrazioni regionali e con il supporto dell’INAPP, predisporrà apposite linee guida entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per orientare la qualità della programmazione e della progettazione delle attività di formazione citate.

Comunque, gli interventi dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025.

Modalità di erogazione

Per il finanziamento delle attività in questione sono destinati al Fondo 3 milioni di euro per il 2022. Le risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome, in proporzione  al numero delle imprese attive nel 2021, prevedendo un limite minimo per ciascuna amministrazione di 27.000 euro.

Le risorse sono erogate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni secondo la seguente modalità:

– un acconto pari al 75% del  contributo  assegnato viene erogato previa  trasmissione da parte delle amministrazioni regionali dell’allegato modello di dichiarazione di assunzione di impegni giuridicamente  vincolanti (IGV, Allegato 2 al decreto in commento). Alla dichiarazione di IGV dovrà essere allegata copia di uno o più atti di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferiti all’ammontare complessivo delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione.

– la restante quota nel limite del 25% è erogata previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del report di sintesi degli interventi rendicontati,  in relazione agli impegni adottati, sulla  base del modello di cui all’Allegato 3 del decreto in commento. Al report dovrà essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti degli interventi posti a finanziamento. 

La mancata trasmissione della documentazione entro il 30  giugno  2024, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’eventuale disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che hanno presentato richiesta di acconto. 
La rendicontazione degli interventi deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025

Le funzioni di monitoraggio degli interventi sulla base delle relazioni predisposte dalle regioni sono assicurate dal Ministero attraverso i propri enti vigilati.

CCNL Legno e Arredamento – Artigianato: siglata l’ipotesi di accordo

Previsti incrementi retributivi, per il livello D del legno di 180,00 euro per l’artigianato e di 181,00 euro per le Pmi, mentre per il 5° livello del settore lapideo di 189,00 euro per l’artigianato e di 191,00 euro per le Pmi

Dopo sole due settimane di trattative il 5 marzo 2024 Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le controparti Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale che include l’intero settore dell’artigianato e delle Pmi che aderiscono alle associazioni interessate, ormai scaduto nel dicembre 2022. L’accordo interessa circa 80 mila addetti e 20 mila imprese, e avrà validità fino al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista economico, l’intesa prevede:
– 180,00 euro per i lavoratori inquadrati al livello D dipendenti da imprese artigiane del Settore Legno, Arredo, Mobili. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 35,00 euro dal 1° ottobre 2026;
– 189,00 euro per i lavoratori inquadrati al 5° livello imprese artigiane del Settore Lapidei, Escavazione, Marmo. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 44,00 euro dal 1° ottobre 2026;
– 181,00 euro ai lavoratori inquadrati al livello D dipendenti delle Pmi del Settore Legno, Arredo, Mobili. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 36,00 euro dal 1° ottobre 2026;
– 191,00 euro per i lavoratori inquadrati al 5° livello dipendenti da Pmi Settore Lapidei, Escavazione, Marmo così suddivisi. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 46,00 euro dal 1° ottobre 2026.
Sono inoltre previsti 5,00 euro di aumento su ogni scatto di anzianità e un una tantum di 130,00 euro
Dal punto di vista normativo, l’accordo siglato definisce una revisione della disciplina relativa al preavviso di dimissioni e licenziamento. Rispetto alla normativa nazionale, stabilisce l’indennità al 30% durante i 2 ulteriori mesi di aspettativa previsti per il congedo per donne vittime di violenza. 
Nelle prossime settimane l’ipotesi di accordo verrà sottoposta alla votazione delle lavoratrici e dei lavoratori per l’approvazione definitiva.