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CCNL Teatro: avviate le trattative per il rinnovo

Incontro costruttivo tra teatri e sindacati

Il 4 aprile 2024 sono iniziate le trattative, per il rinnovo dei contratti dei dipendenti e degli scritturati del comparto teatrale scaduti nel 2022, tra Federvivo/Agis e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil. Durante l’incontro sono state affrontate questioni di merito, emergendo la condivisione dell’obiettivo politico strategico di costruire un contratto di filiera, volto a garantire una gestione più integrata e coesa, che sia in grado di includere gli altri comparti del settore dello spettacolo. 
Inoltre, dato il numero significativo di addetti (30.000 circa), viene condivisa dalle Parti sociali la volontà di coinvolgere l’autorità di Governo, al fine di una valutazione sulla necessità di risorse volte ad assicurare maggiori condizioni di equità alle lavoratrici e lavoratori del settore.
Le delegazioni sindacali parteciperanno ad ulteriori incontri fissati nelle giornate del 7 e 8 maggio. 

Razionalizzazione tributi indiretti diversi dall’IVA: il Governo approva in esame preliminare il Decreto

È stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, riunitosi il 9 aprile 2024, un decreto legislativo che, in attuazione della Legge delega sulla riforma fiscale, introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (Consiglio dei ministri, comunicato 9 aprile 2024, n. 76).

Il Governo rende noto che le nuove norme sono volte a:

– razionalizzare la disciplina dei singoli tributi;

– prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro;

– semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali, anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti;

– ridurre e semplificare gli adempimenti e le modalità di pagamento dei tributi;

– rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente.

 

Modifiche al Testo unico successioni e donazioni

Vengono inserite nel Testo unico sulle successioni e donazioni le aliquote e le franchigie della relativa imposta. 

Le norme intervengono anche in relazione ai trust, alle liberalità d’uso e ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare.

In merito alle dichiarazioni di successione, si prevede la semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare e l’obbligo dell’invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all’estero. Inoltre, per la liquidazione dell’imposta, viene introdotto, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte.

 

Modifiche al testo unico dell’imposta di registro

Il Governo interviene per implementare le procedure di gestione telematica degli adempimenti. Inoltre, si prevedono interventi di razionalizzazione, quali:

– per gli atti di trasferimento di azienda o rami di azienda, l’applicazione di diverse aliquote per il trasferimento delle diverse tipologie di beni che compongono il patrimonio aziendale, a condizione che l’atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo tra le diverse tipologie di beni. In assenza di tale ripartizione si applica l’aliquota unica più elevata;

– nelle divisioni ereditarie, al fine di stabilire la massa comune, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione, ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione;

– per i provvedimenti di condanna dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, l’Agenzia delle entrate procede alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese o del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. Con riferimento agli atti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, si prevede che l’Agenzia, dopo aver registrato il provvedimento, a prescindere dal pagamento dell’imposta, provveda direttamente alla riscossione dell’imposta di registro;

– i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati vengono ricondotti alla categoria di quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, per i quali si applicano l’imposta di registro con aliquota del 3% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro;

– per i contratti preliminari si passa dalle aliquote differenziate a un’aliquota unica dello 0,5% sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti, non superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.

 

Modifiche in materia di imposta di bollo

Per gli atti da registrare in termine fisso, viene introdotta una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 nel termine previsto per la registrazione dell’atto.

 

Tasse ipotecarie e tributi speciali

Sono previste modifiche al tributo dovuto per la consultazione ipotecaria con, tra l’altro, l’eliminazione della misura impositiva graduale legata al numero di formalità, l’introduzione delle voci di tariffa per i nuovi servizi dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, la riduzione degli importi delle ispezioni ipotecarie del 20% per le richieste effettuate in via telematica, l’estensione della gratuità delle operazioni inerenti al servizio ipotecario anche alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.

 

Procedure di accesso alla banca dati ipotecaria e catastale

L’accesso alla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale sarà consentito a chiunque.

Oltre ciò, si amplia il novero dei soggetti che, per finalità di pubblico interesse o per lo svolgimento di funzioni ausiliarie in ambito giurisdizionale, possono accedere con modalità telematiche alle banche dati ipotecaria e catastale in esenzione da tributi ed oneri e si introduce un regime di gratuità per il rilascio telematico delle mappe catastali.

 

Aggiornamento delle intestazioni catastali

Viene stabilito, infine, che in caso di decesso di persone fisiche titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento degli intestatari catastali  venga effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle entrate in esenzione da tributi ed oneri sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria.

Attivo il canale WhatsApp “INPS per tutti”

L’INPS rende noto che è diventato operativo, dopo una fase sperimentale, il canale WhatsApp “INPS per tutti” (INPS, messaggio 9 aprile 2024, n. 1406).

L’app di messaggistica più diffusa in Italia arriva in INPS con l’obiettivo di facilitare la diffusione capillare di informazioni chiare, tempestive e rilevanti verso un più ampio bacino di utenza.

 

Il canale WhatsApp “INPS per tutti” rappresenta un nuovo strumento di comunicazione efficace dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini per veicolare le notizie di maggiore attualità e interesse dell’Istituto in modo chiaro e sintetico.

 

Saranno visualizzati sugli smartphone degli utenti iscritti, brevi news, video, link e immagini, offrendo agli stessi  la garanzia di una totale riservatezza dei propri dati personali, tra cui nome e numero di telefono (dati, infatti, non visibili a INPS). 

 

I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto delle comunicazioni.

 

L’iscrizione al canale può avvenire cliccando sull’apposito link di condivisione indicato anche nel messaggio in commento o inquadrando il QR code, presente sul sito istituzionale e presso le sedi territoriali.

 

Effettuata l’iscrizione, gli utenti potranno leggere i messaggi inviati dall’Istituto, cliccare sui link e reagire ai post utilizzando emoji, ma non potranno inviare risposte o chiedere informazioni.

CCNL Enel: aggiornati gli importi del premio di risultato per gli anni 2023 e 2024

Ad integrazione del verbale di accordo sul premio di risultato del 5 luglio 2023 per gli anni 2023-2024, le Parti Sociali hanno aggiornato gli importi

Il giorno 28 marzo 2024, Enel Italia Spa e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil si sono incontrare per definire l’aggiornamento degli importi del premio di risultato relativo agli anni 2023 e 2024. Con il Protocollo sul Trattamento Economico inserito nel CCNL Elettrici 18 luglio 2022 è stato definito il trattamento economico complessivo applicabile a tutti i lavoratori del settore elettrico. Nello specifico l’incremento retributivo complessivo per il triennio 2022-2024 è costituito da tre componenti (incremento dei minimi, welfare e produttività). In relazione alla produttività, le Parti hanno concordato che tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale, sulla base di criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale. 
Tale quota è annuale ed è stata quantificata nella misura di 210,00 euro per il 2023 e di 210,00 euro per il 2024 per il personale cui trova applicazione il CCNL elettrico e di 140,00 euro per il 2023 e di 140,00 euro per il 2024 per il personale cui trova applicazione l’appendice al contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori elettrici – disciplina speciale attività di cui all’ art. 1 lett. e) ed f) e Dav – considerando anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. Detto importo deve essere erogato in forma di una tantum secondo le regole dei premi di risultato o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali, in linea con la legislazione vigente sui premio di risultato. 
Ad integrazione di quanto concordato con il verbale di accordo sul premio di risultato del 5 luglio 2023 per gli anni 2023-2024, le Parti hanno stabilito che gli importi base del premio complessivo di risultato per gli anni 2023 e 2024 sono aggiornati come segue:
a) Importi lordi pro-capite per la cat. BSS valevoli per il personale cui trova applicazione CCNL elettrico:
– anno 2023: 2.630,00+195 = 2.825,00 euro
– anno 2024: 2.735,00+195 = 2.930,00 euro.
b) Importi lordi pro-capite per il terzo livello valevoli per il personale cui trova applicazione l’appendice al contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori elettrici -disciplina speciale attività di cui all’ art. 1 lett. e) ed f) e Dav elettrico:
– anno 2023: 2.329,23+140 = 2.469,23 euro
– anno 2024: 2.423,59+140 = 2.563,59 euro.
Nell’accordo viene inoltre stabilito che le suddette quote di produttività come previste dal Protocollo sul Trattamento Economico verranno destinate ad incrementare la sola quota dell’ammontare complessivo del premio collegato ad obiettivi di redditività, da corrispondersi nei confronti della generalità del personale (quadri, impiegati, operai). 

CCNL Noleggio Automezzi Artigianato: siglato l’accordo economico

Stabilito l’accordo per l’adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate

Il 3 aprile scorso è stato siglato tra Cna Fita, Confartigianato Autobus Operator, Sna-Casartigiani, Claai e Filt-Cgil, la Fit-Cisl, Uiltrasporti il verbale di accordo che prevede l’adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Innanzitutto, l’accordo prevede l’impegno delle Parti di avviare a partire dal mese di maggio 2024 una Commissione Tecnica per valutare l’inserimento nella sfera di applicazione del contratto, delle imprese artigiane esercenti attività di rimessa veicoli noleggio con conducente, noleggio auto con conducente, servizi di supporto a noleggio auto con conducente, noleggio motoscafi con conducente e servizi di noleggio autombulanza con conducente. Le Parti ,infine, ribadiscono che l’accordo si applica anche alle figure professionali che svolgono attività di trasporto scolastico.
Contratto a termine
Previste le seguenti ulteriori condizioni per stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi dodici mesi ed entro i limiti di legge:
– esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti;
– incrementi di attività in dipendenza di commesse eccezionali. 
Aumenti retributivi 
Le Parti hanno convenuto gli  incrementi retributivi sul livello C2 di 45,00 euro a partire  dal 1° aprile 2024 dal 1°agosto 2024, come da tabella che segue.

Livello   Aumenti dal 1° aprile 2024 Aumenti dal1°agosto 2024
C4 33,58 uro  33,58 uro 
C3 41,98 euro  41,98 euro 
C2 45,00 euro 45,00 euro
C1 51,04 euro 51,04 euro
B3 52,05 euro 52,05 euro
B2 54,40 euro 54,40 euro
B1 57,09 euro 57,09 euro
A2 63,13 euro 63,13 euro
A1 67,16 euro 67,16 euro
Q2 67,16 euro 67,16 euro
Q1 67,16 euro 67,16 euro

Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2021- 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione viene corrisposto un importo forfettario “Una Tantum” suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto:
250,00 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024;
– 250,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024;
– 250,00 euro con la retribuzione del mese di settembre.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione l’importo è ridotto nella misura del 70%. L’importo è ridotto proporzionalmente per i lavoratori con servizio militare, in assenza facoltativa “post partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
Viene riconosciuto per i lavoratori in forza dal 1°gennaio 2024 al 31 marzo 2024 un ulteriore importo pari a 100,00 euro come anticipo della futura una tantum. L’importo verrà erogato conla retribuzione del mese di dicembre 2023.
Buoni Pasto
A partire dal 1° aprile 2024 è previsto l’aumento dei buoni pasto da 5,29 euro a 7,00 euro.

Ammortizzatori sociali per i lavoratori dello spettacolo: il regime contributivo

Illustrate le novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2024 dal D.Lgs. n. 175/2023 (INPS, circolare 8 aprile 2024, n. 56).

L’INPS ha fornito un riepilogo del regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il D.Lgs. n. 175/2023, recante il riordino, la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l’introduzione dell’indennità di discontinuità (articolo 1, comma 1) in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

Inoltre, l’Istituto ha anche fornito chiarimenti in merito agli effetti sulla contribuzione in conseguenza della cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

Il nuovo regime contributivo

Ai fini del finanziamento della misura in argomento, l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2023 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai lavoratori in argomento, un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (articolo 24 della Legge n. 88/1989).

La stessa disposizione ha previsto anche un contributo di solidarietà – confluente presso la citata Gestione – a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo medesimo e stabilito annualmente.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 7 in esame, ha stabilito che il contributo addizionale, dovuto per i lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo in questione, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in misura pari all’1,10% dell’imponibile previdenziale (in luogo dell’aliquota ordinaria pari all’1,40 per cento).

Invece, con riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2023, cessa l’obbligo di versamento del contributo ALAS.

Peraltro, la circolare in trattazione include anche un riepilogo dell’assetto e della misura delle contribuzioni minori a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2023, oltre che le modalità di esposizione nel flusso Uniemens per le diverse categorie di lavoratori dello spettacolo interessate.

 

 

CCNL Cinematografia: proteste formali al Ministro della Cultura

Il Settore chiede certezze e tempistiche brevi

L’incontro organizzato dalle associazioni di categoria, “Vogliamo ancora un domani”, ha riunito più di 1500 persone al Cinema Adriano (centinaia anche le persone collegate in diretta streaming) tra registi, sceneggiatori, agenti ed altri protagonisti dell’industria, al fine di incitare il Ministro della Cultura a considerare urgentemente le proposte del Settore ed a promuovere un incontro per attuare le riforme in tempi brevi. 
Difatti, l’industria cinematografica e audiovisiva (che vanta 9.000 imprese, 95.000 posti di lavoro diretti e 114.000 nelle filiere connesse), avendo bisogno di certezze sui tempi di attuazione delle riforme, rimane a disposizione delle Istituzioni, sperando altresì, di continuare a far onore al cinema italiano. 

Liquidazione generale dei beni con esito infruttuoso: emissione note di variazione in diminuzione

L’Agenzia delle entrate è dell’avviso che la procedura di liquidazione generale dei beni sia riconducibile tra le procedure per le quali, in caso di infruttuosità, è possibile ricorrere all’articolo 26 del Decreto IVA, emettendo una nota di variazione in diminuzione (Agenzia delle entrate, risposta 8 aprile 2024, n. 88).

L’articolo 26 del Decreto IVA disciplina le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni in aumento previste dalla medesima norma, ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste.

La disciplina delle variazioni IVA è stata oggetto di ripetuti interventi normativi, da ultimo con l’articolo 18 del Decreto Sostegni-bis, in virtù del quale nel caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali non è più necessario attendere la conclusione delle stesse.

Per espressa previsione del secondo comma del suddetto articolo 18, tali modifiche normative apportate all’articolo 26 del Decreto IVA trovano applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, altrimenti si deve ancora fare riferimento alla disciplina recata dal previgente testo dell’articolo 26, attendendo l’esito infruttuoso della procedura stessa per poter emettere una nota di variazione in diminuzione.

Con la circolare n. 77/E/2000, nell’individuare il momento di emissione della nota di variazione ex articolo 26 del Decreto IVA , l’Agenzia ha fatto espresso rinvio alle sole procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare.

Tuttavia, l’Agenzia osserva che, fatte salve alcune specifiche indicazioni procedurali, alla procedura di liquidazione generale dei beni si applicano le disposizioni che regolano la liquidazione coatta amministrativa, che a loro volta rinviano alle disposizioni che disciplinano il fallimento (ora liquidazione giudiziale).

 

Stante i numerosi rinvii alle disposizioni che disciplinano liquidazione coatta amministrativa, con riguardo agli effetti sui creditori e al funzionamento delle procedure volte al soddisfacimento delle loro ragioni, l’Agenzia ritiene che la procedura di liquidazione generale dei beni sia riconducibile tra le procedure per le quali, in caso di infruttuosità, è possibile ricorrere all’articolo 26 del decreto IVA, nel testo vigente ratione temporis.

In particolare, nel caso di specie, l’istante potrà avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto IVA (vigente ratione temporis) per variare i corrispettivi non incassati; a tal riguardo, dovrà attendere l’infruttuosità della procedura di liquidazione in esame ovvero, stante il rinvio contenuto nell’articolo 16 delle norme di attuazione del c.c. alle disposizioni di cui all’articolo 213 della Legge fallimentare, la decorrenza dei termini ivi previsti per l’approvazione del piano di riparto.

La nuova Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse

L’INPS comunica che, con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023, è stato adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi (INPS, messaggio 8 aprile 2024, n. 1399).

Lo schema di Convenzione in questione regolamenta il servizio di riscossione e riversamento dei contributi versati dai datori di lavoro, destinati al finanziamento delle attività degli Enti Bilaterali, Fondi o Casse, nonché di raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.

 

Tra le novità della Convenzione, si segnala la rideterminazione dei costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’INPS a titolo di rimborso per l’erogazione servizio di riscossione dei contributi, ciò in considerazione dell’attività di reingegnerizzazione delle procedure informatiche sottese alla gestione del servizio stesso.

 

L’INPS illustra poi le modalità con cui sarà applicata la trattenuta del 2% sul riversamento mensile dei contributi a garanzia del pagamento delle voci di costo di cui alle lettere b) e d) del comma 3 dell’articolo 7 dello schema convenzionale, distinguendo tra due ipotesi.

 

Infatti, per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta del 2% sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (1.902,00 euro) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, come risultante dalla fattura dalla stessa emessa con riferimento all’anno precedente alla data di sottoscrizione del testo convenzionale da parte dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa stesso. 

 

Nel caso diverso in cui l’Istituto non è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, l’accantonamento del 2% verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’INPS provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo. 

 

L’INPS procederà al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa nei suoi confronti, che verrà effettuata attraverso la procedura DURC on line.

 

La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo al perfezionamento della sua sottoscrizione, avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.

 

I soggetti interessati ad aderire alla nuova Convenzione potranno inviare a mezzo PEC istanza di convenzionamento utilizzando il modello allegato al messaggio in commento alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali.

CIPL Edilizia Ferrara: definiti gli importi dell’EVR 2024

Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per i dipendenti del settore

Il 14 marzo 2024 l’Ance Emilia, Cna Costruzioni, Confartigianata, Legacoop Estense, Confcooperative, di Ferrara e l’Agci Emilia Romagna, insieme alle OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto un verbale di accordo per stabilire gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024. Al fine di stabilire l’erogazione sono stati presi in considerazione gli indicatori medi relativi agli anni edili 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 confrontati con la media degli stessi indicatori relativi al triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Il confronto ha evidenziato il risultato positivo di 4 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’importo dell’EVR territoriale, pari al 100%, risultante dalla somma ponderale degli indicatori. L’importo dell’EVR da erogare ai dipendenti relativo ai periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi è riportato nella tabella di seguito e riferito alle aziende che riportano, previa verifica interna, due parametri positivi.

Livello EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 46,56 0,27
2 41,90 0,24
1 35,81 0,21

Nel caso di aziende la cui verifica interna evidenzia 1 solo parametro positivo, l’importo dell’EVR è di sotto riportato.

Livello EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 45,66
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17,91 0,10