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Misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Decreto Adempimenti: nuove istruzioni del Fisco

Con una nuova circolare l’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni in relazione ad altre misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Decreto Adempimenti, con particolare riguardo a quelle connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali, agli strumenti elettronici di pagamento e all’invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, circolare 2 maggio 2024, n. 9/E).

La nuova circolare dell’Agenzia delle entrate, in particolare, analizza le misure previste agli articoli 4, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 del Decreto Adempimenti, nell’ambito di quattro paragrafi:

  • semplificazioni relative al pagamento dei tributi;

  • razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie;

  • rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici;

  • sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti.

Tra le novità principali, l’articolo 10, comma 182, del Decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate.

Si tratta, nello specifico:

– delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni;
– delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni;
– delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
– delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo.

 

Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda:

– il periodo dal 1° al 31 agosto;
– il periodo dal 1° al 31 dicembre.

 

Il D.Lgs. n. 1/2024 prevede, inoltre, nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS.

All’articolo 8 del decreto Adempimenti, infatti, è previsto: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto; l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. Viene inoltre data la possibilità ai titolari di partita IVA di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto.

 

Le novità riguardano anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Nello specifico è prevista l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24.

 

Infine, l’articolo 22 del Decreto Adempimenti prevede sia un’implementazione dei servizi digitali esistenti, sia l’introduzione di nuovi servizi digitali. Al riguardo, la circolare dell’Agenzia chiarisce che saranno messi a disposizione servizi digitali per potenziare i canali di assistenza a distanza, per consentire la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati e lo scambio di documentazione tra contribuenti e uffici dell’Agenzia.

Sarà inoltre ampliato il ventaglio di atti e comunicazioni a disposizione dei contribuenti all’interno del cassetto fiscale.

Accertamento sanitario per dipendenti pubblici: nuove implementazioni nella procedura

Sviluppata la funzionalità che consente alle amministrazioni e agli enti datori di lavoro di specificare la tipologia della richiesta (INPS, messaggio 29 aprile 2024, n. 1643).

Dopo i messaggi n. 1834/2023, n. 2064/2023 e n. 3243/2023, l’INPS è tornata a occuparsi della procedura per la gestione delle richieste di accertamento sanitario, comunicando che sono disponibili ulteriori funzionalità. 

In particolare, è stata implementata la funzionalità che consente alle amministrazioni e agli enti datori di lavoro di specificare la tipologia della “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”, sia per le prime istanze che per quelle di rivedibilità, con particolare riferimento a:  

– inabilità Legge 335/95;
– inidoneità (comprende Legge 274/91);
– pensioni di guerra (dirette, vedovo/a, inabilità orfani, orfani);
– causa di servizio;
– assegni annessi alle decorazioni al Valor Militare;
– reversibilità e assegni accessori dei familiari degli ex deportati nei campi di sterminio KZ;
– reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici, antifascisti e razziali;
– pensione ai superstiti Gestione Dipendenti Pubblici – Orfani Maggiorenni Inabili.

Inoltre, è stata predisposta la funzionalità per l’inserimento, da parte dell’amministrazione/ente datore di lavoro, della data di notifica del verbale all’interessato, selezionando “data di notifica del verbale” all’interno della procedura “card della domanda”. L’Istituto, peraltro, precisa che la data di notifica inserita deve essere necessariamente antecedente alla data di inserimento.

Infine, l’INPS informa che è possibile scaricare il manuale, con gli aggiornamenti, direttamente dal sito istituzionale, accedendo con la propria identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0, inserendo nel motore di ricerca della home page “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”. Al termine del paragrafo intitolato “Commissioni Mediche di Verifiche Pubblici Dipendenti” si potrà procedere a scaricare il manuale, cliccando sul pulsante “Scarica il Manuale Utente”.

Sanimpresa: entro il 31 maggio il pagamento della quota per l’assistenza sanitaria integrativa

Dalla prossima scadenza è previsto il cambio dell’annualità da commerciale a solare

Sanimpresa informa che il 31 maggio 2024 scade il termine per effettuare il pagamento della quota per l’assistenza sanitaria integrativa per l’annualità 1° luglio 2023-30 giugno 2024.
Dalla prossima scadenza cambierà la periodicità della copertura. Si passerà, infatti, dall’anno commerciale 1° luglio-30 giugno all’anno solare 1° gennaio-31 dicembre. Pertanto il rinnovo dei mesi di maggio e giugno avrà ad oggetto il solo semestre 1° luglio 2024-31 dicembre 2024. Dal mese di ottobre in poi sarà possibile procedere al rinnovo dell’annualità 2025 (1° gennaio-31 dicembre 2025). Restano invece invariate le modalità di rinnovo.
Il cambiamento in oggetto è applicabile a tutte le coperture emesse da Sanimpresa, ossia i dipendenti iscritti a Sanimpresa, i dipendenti con integrativa Sanimpresa a Fondo EST e Fondo FAST, iscrizioni volontarie (familiari, titolari d’impresa, lavoratori autonomi, pensionati, lavoratori in CIG o Naspi o mobilità o astensione facoltativa). 
Per il semestre 1° luglio 2024-31 dicembre 2024 le quote da versare sono le seguenti: 
– Dipendenti Quadri e Tempo Indeterminato del Terziario (escluse integrative Fondo EST e FAST): 126,00 euro ;
– Dipendenti Vigilanza privata: 103,50 euro;
– Familiari: entro i 65 anni 126,00 euro; dai 65 anni in su 175,00 euro;
– Lavoratori in CIG, Naspi, mobilità o astensione facoltativa: 126,00 euro;
– Lavoratori autonomi (guide e accompagnatori turistici, agenti di commercio): 175,00 euro;
– Titolari d’impresa: 310,00 euro;
– Pensionati: 175,00 euro.
Saninforma specifica inoltre che per i nuclei familiari la scadenza è posticipata al 24 giugno 2024.

CCNL Abbigliamento Artigianato: interrotta la trattativa

Dopo quasi un anno e mezzo dalla scadenza del CCNL lo scontro tra associazioni sindacali e datoriali è incentrato sull’aumento dei salari

Nei giorni scorsi è stato pubblicato un Comunicato Stampa da parte di Femca-Cisl, Filctem-Cgil e e Uiltec-Uil in cui si fa presente che sono circa 150.000 i lavoratori del settore tessile -abbigliamento -moda-calzature-occhiali-giocattoli-penne-pulitintolavanderie e del settore chimica, gomma, plastica, abrasivi, ceramica, vetro che sono in attesa del rinnovo del CCNL ormai scaduto dal 31 dicembre 2022.
Tema principale è l’aumento dei salari, che secondo i sindacati dovrà essere coerente con il prezzo pagato all’inflazione straordinaria di questi anni. A distanza di un anno e mezzo dall’ultimo aumento salariale vi è, infatti, un nuovo scontro  tra le rappresentanze datoriali CNA, Confartigianato Casa Artigiani e CLAAI e i sindacati in quanto secondo questi ultimi manca la volontà dei datori di lavoro di riconoscere il valore delle competenze e della dignità del lavoratore.
I sindacati sperano, pertanto, negli incontri che si stanno tenendo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy su alcuni dei settori manifatturieri regolamentati dal CCNL. In caso contrario, decideranno le azioni da intraprendere a maggior tutela dei loro iscritti.

CCNL Pulizia: incontro dei sindacati per la piattaforma

Le principali rivendicazioni sindacali sono il miglioramento delle relazioni industriali, il part time ciclico, l’inquadramento, la bilateralità ed il bilanciamento vita lavoro

Lo scorso 29 aprile si è tenuto un incontro tra i delegati regionali del sindacato Uiltrasporti-Uil in vista della piattaforma di rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
Sono state, pertanto, illustrate le più importanti richieste dei sindacati: l’impedimento dal dumping, il miglioramento delle relazioni industriali, maggior utilizzo del part time ciclico, un nuovo inquadramento, la bilateralità  ed un maggior bilanciamento vita lavoro, oltre ad una maggiore tutela della salute.
Secondo i sindacati i punti di discussione più rilevanti saranno la lotta al dumping e le relazioni industriali in virtù della particolarità del settore che gestisce la propria attività tramite appalti vinti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per quanto riguarda la parte economica, invece, i sindacati si ritengono abbastanza ottimisti sulla base del recupero del potere d’acquisto alla scadenza del contratto in via automatica.

Patente a punti, le modifiche al Decreto PNRR 4 in sede di conversione

È in vigore dal 1° maggio 2024 la Legge n. 56/2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per  l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Legge 29 aprile 2024, n. 56).

Il D.L. n. 19/2024 (cosiddetto Decreto PNRR 4) è legge: è stata infatti pubblicata sulla G.U. del 30 aprile 2024 la legge di conversione che apporta alcune modifiche al testo del decreto.

 

In particolare, per quanto riguarda le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29), si segnalano le novità introdotte al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cosiddetta “patente a punti”).

 

Intervenendo sull’articolo 29, comma 19, lettera a), viene completamente riscritto l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale

 

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

 

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’INL subordinatamente al possesso dei seguenti nuovi requisiti:

 

1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto;

3) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

4) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

5) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

6) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui sopra, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INL, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

 

Se nei cantieri temporanei o mobili si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi

 

In mancanza della patente o del documento equivalente di cui sopra detto, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

 

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

Revisione IRPEF e IRES: il Consiglio dei ministri approva D.Lgs. in esame preliminare

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 aprile 2024, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche e delle società e degli enti (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 aprile 2024, n. 79).

Il nuovo decreto di revisione IRPEF e IRES, che attua le disposizioni di delega previste dalla Legge sulla riforma fiscale n. 111/2023, prevede tra le principali novità:

  • modifiche alla disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario. La nuova disciplina comprende in tale reddito anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente;

  • l’ampliamento delle componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, vengono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;

  • nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente determinate condizioni;

  • l’introduzione del principio di onnicomprensività quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo (in analogia ai lavoratori dipendenti). Viene prevista l’esclusione dalla formazione del reddito, oltre dei contributi assistenziali e previdenziali, anche: delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e del riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi. Oltre a ciò, viene confermato il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta e viene esteso il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale. Infine, viene introdotto il principio di neutralità fiscale.

Il nuovo D.Lgs. stabilisce, inoltre, che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assuma come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.

 

Con le nuove diposizioni viene anche realizzata una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.

Si evidenziano interventi in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta.

 

Infine, il Governo apporta modifiche al regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, con interventi in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.

CIPL Edilizia Artigianato Trento: stabilito l’EVR per l’anno 2024

Corrisposto l’EVR nella misura del 5,3% ai lavoratori e alle lavoratrici del Settore

Il 17 aprile 2024 Le Parti sociali Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea Cgil del Trentino, insieme all’Associazione Artigiani – Confartigianato Trentino, hanno stipulato il verbale d’accordo per l’attuazione dell’EVR relativo al 2024.
Difatti, dai risultati dei parametri provinciali riportati in seguito alla comparazione con le medie triennali, la misura dell’Elemento Variabile della Retribuzione individuata è pari al 5,3% della misura massima dei minimi di paga in vigore dal 1° gennaio 2024.
Per gli apprendisti, tale importo viene calcolato in base al Gruppo e semestre di anzianità.
Pertanto, le aziende iscritte alla Cassa Edile di Trento, a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile 2024, accantoneranno l’importo di EVR nella misura del 76,75% del 5,3% (4,07%).
La quota viene così corrisposta:
– agli operai e ai relativi apprendisti in due tranche annuali liquidate entro i primi 10 giorni di luglio e di dicembre;
– agli impiegati e apprendisti impiegati,  mensilmente, insieme al pagamento della retribuzione, dall’impresa.
Di seguito le tabelle.

Liv. Minimi CCNL Fascia

22,50%

24,00%

1° Parametro 2° Parametro 3° Parametro Totale EVR

5,3%

    3,5% 0,6% 0,6% 0,6% Importi mensili
7 1.933,46 69,66 11,96 11,96 11,96 105,65
6 1.777,08 62,20 10,66 10,66 10,66 94,19
5 1.481,04 51,84 8,89 8,89 8,89 78,50
4 1.380,98 48,33 8,29 8,29 8,29 73,19
3 1.283,72 44,93 7,70 7,70 7,70 68,04
2 1.153,65 40,38 6,92 6,92 6,92 61,14
1 987,3 34,56 5,92 5,92 5,92 52,33
Liv.   Minimi Paga Base Oraria Valore Orario (arrotondato)
  Capo Squadra I  8,16 0,44
  Capo Squadra 7,34 0,39
Capo Squadra 8,78 0,47
Operaio IV liv 7,98 0,43
Operaio Specializzato 7,42 0,40
Operaio Qualificato 6,67 0,36
Operaio Comune 5,71 0,31

Decreto Coesione: le novità sul lavoro

Il provvedimento presenta misure per l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e nel Mezzogiorno (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 30 aprile 2024, n. 79).

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 aprile scorso, ha varato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Il cosiddetto “Decreto Coesione” contiene, tra le altre, diverse misure volte al rafforzamento dell’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiati e nelle aree meridionali del paese.

A questo scopo vengono introdotti alcune tipologie di bonus.

Bonus giovani e ZES

Viene introdotto il Bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

In particolare, mediante il Bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.

Il “Decreto Coesione” prevede, infine, un Bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno.

CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali: le OO.SS. proclamano lo stato agitazione

In caso di esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione le OO.SS. si sono dichiarate pronte a mettere in campo ulteriori iniziative di mobilitazione fino allo sciopero di tutto il settore

Le OO.SS. di settore Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, a seguito delle richieste inviate alle associazioni datoriali Aiop ed Aris per l’avvio di un tavolo di confronto per la stipula di un contratto unico di settore, come concordato da entrambe le Parti dopo la sottoscrizione dei relativi accordi ponte, hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione. 
Lo scorso mese di marzo, prendendo atto delle posizioni distanti tra le Parti Sociali, le trattative per il rinnovo erano state interrotte. Nelle settimane successive le associazioni datoriali sono state più volte sollecitate alla ripresa del confronto. I Sindacati hanno quindi richiesto al ministero del Lavoro e alla Commissione di garanzia di avviare le procedure per il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Gli ultimi CCNL Aris e Aiop Rsa sono stati stipulati oltre 12 anni fa e secondo le OO.SS. non sono in grado di garantire i diritti e le tutele, nè dal punto di vista giuridico che economico. In più i salari sono gravemente erosi dall’inflazione. In caso di esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, affermano le OO.SS., saranno definite le iniziative da svolgersi in tutte le regioni.
Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil si sono dichiarate pronte a mettere in campo ulteriori iniziative di mobilitazione fino allo sciopero di tutto il settore per rispondere alle richieste dei lavoratori.