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ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: PRIME INDICAZIONI DALL’INPS

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO ’Istituto, nella Circolare n. 17, fornisce importanti chiarimenti anche in relazione alle condizioni richieste perché sussista il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo. In particolare, tale diritto è subordinato al rispetto da un lato, dei principi generali indicati nell’art. 4, commi 12 e 15 della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) e finalizzati a garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione,dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC) e infine, di taluni presupposti introdotti ad hoc dall’art. 1, comma 118, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

tempi moderni 2

PRINCIPI GENERALI (ART. 4, CO. 12, LETT. B), C) E D) E CO. 15, LEGGE N. 92/2012)

Per quanto riguarda i principi stabiliti dalla Riforma Fornero, l’esonero contributivo triennale non spetta nelle seguenti ipotesi.

  1. Violazione del diritto di precedenza (art. 4, comma 12, lett. b) Quando l’assunzione a tempo indeterminato è effettuata in violazione del diritto di precedenza (fissato dalla legge o dal contratto collettivo) alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine, l’esonero contributivo triennale non spetta. Con riferimento al diritto di precedenza riconosciuto al lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato, si ricorda che: i lavoratori in mobilità e quelli licenziati per riduzione del personale hanno diritto di precedenza in caso di riassunzione presso la medesima azienda entro 6 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 15, Legge n. 264/1949 e art. 8, Legge n. 223/1991). Tale diritto spetta anche ai licenziati per cessazione di attività; nell’ambito dei trasferimenti d’azienda, i lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro 1 anno dalla data del trasferimento ovvero entro il maggior periodo stabilito dagli accordi collettivi. In tali ipotesi, il diritto di precedenza è “automatico” nel senso che, ai fini dell’esplicazione dei suoi effetti (la riassunzione a tempo indeterminato), non è richiesta alcuna manifestazione di volontà di esercizio da parte del lavoratore. Pertanto, se il datore di lavoro assume a tempo indeterminato un lavoratore violando il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore precedentemente licenziato nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non potrà beneficiare, in relazione alla predetta assunzione, dell’esonero contributivo triennale. Con riferimento al diritto di precedenza riconosciuto al lavoratore cessato da un rapporto a termine, si ricorda che, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, il dipendente che, nel corso di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia lavorato per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (art. 5, comma 4-quater, D.Lgs n. 368/2001). In tali ipotesi, affinché il diritto di precedenza possa esplicare i suoi effetti (la riassunzione a tempo indeterminato), è necessario che il lavoratore dichiari al datore di lavoro di volersene avvalere entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto. Il diritto, si ricorda, si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, se il datore di lavoro assume a tempo indeterminato un lavoratore violando il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore precedentemente cessato da un rapporto a termine, non potrà beneficiare, in relazione alla predetta assunzione, dell’esonero contributivo triennale. L’Istituto puntualizza, infine, che, poiché la fruizione all’esonero contributivo è ammessa anche laddove il lavoratore venga utilizzato mediante contratto di somministrazione, la violazione del diritto di precedenza sussiste anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione al lavoratore licenziato in relazione ad un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine.
  2. Assunzione da parte di datore di lavoro che abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (art. 4, comma 12, lett. c) Quando l’assunzione a tempo indeterminato è effettuata da un datore di lavoro interessato (ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato) da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, l’esonero contributivo triennale non spetta. Ai predetti fini, sono fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti. Al riguardo, l’INPS ricorda che il rispetto della presente condizione interessa esclusivamente le assunzioni riferite all’unità produttiva coinvolta dai sopra citati interventi di integrazione salariale.
  3. Assunzione da parte di datore di lavoro che abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (art. 4, comma 12, lett. d) Quando l’assunzione a tempo indeterminato riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento, l’esonero contributivo triennale non spetta. Ciò vale anche nei confronti dell’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell’esonero contributivo triennale. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore.
  4. Invio tardivo dell’Unilav (art. 4, comma 15) Quando l’inoltro dell’Unilav (o Unisomm, ecc.) inerente l’assunzione a tempo indeterminato risulta effettuato decorsi i termini di legge, l’esonero contributivo triennale, per il periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria, non spetta. Tale penalizzazione è espressamente prevista all’art. 4, comma 15 della Legge n. 92/2012. Eccezione: non applicazione, ai fini della fruizione dell’esonero contributivo triennale, del principio previsto dall’art. 4, comma 12, lett. a), Legge n. 92/2012 Fra i principi individuati dalla Riforma Fornero, il cui mancato rispetto comporta, in generale, il non riconoscimento degli incentivi alle assunzioni, vi è anche quello contemplato all’art. 4, comma 12, lettera a), in base al quale l’incentivo all’assunzione non spetta laddove l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’assunzione agevolata riguarda un lavoratore che gode di un diritto di precedenza alla riassunzione. In sostanza, il datore di lavoro, poiché assume il lavoratore che in ogni caso avrebbe dovuto assumere, non può godere delle agevolazioni connesse alla predetta assunzione. Tuttavia, con specifico riferimento al predetto principio, l’INPS, nella Circolare n. 17/2015, afferma che non trova applicazione ai fini del riconoscimento dell’esonero contributivo triennale. In estrema sintesi, a parere dell’Istituto, l’esonero contributivo triennale e la relativa disciplina introdotti con la Legge di Stabilità 2015 costituiscono disposizioni speciali che prevalgono “sui principi generali del citato art. 4, comma 12, Legge n. 92/2012 con specifico riferimento alle condizioni ostative previste dalla lettera a), della citata norma”. Ne consegue che, le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato danno diritto all’esonero contributivo triennale “a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro”. Ciò implica che può fruire dell’esonero contributivo triennale il datore di lavoro privato che in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, D.Lgs n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a 6 mesi (maturando, dunque, il diritto di precedenza alla riassunzione a tempo indeterminato). Analogamente, l’esonero contributivo spetta anche per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato; nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma 6, Legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze. L’Istituto ricorda, infine, che il principio contenuto nell’art. 4, comma 12, lett. a), Legge n. 92/2012, non si applica alle norme speciali che regolano l’assunzione dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, Legge n. 68/1999. Ne consegue che, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni, l’esonero contributivo triennale può ritenersi valido anche in queste fattispecie.

NORME POSTE A TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI (ART. 1, CO. 1175 E 1176, LEGGE N. 296/2006)

Come anticipato in premessa, la fruizione dell’esonero contributivo triennale è subordinata anche al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed in particolare al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/2006. Si tratta nello specifico a) della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. A tale riguardo, l’INPS ricorda che si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del DURC; b) del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

VINCOLI INTRODOTTI AD HOC DALLA LEGGE DI STABILITÀ (ART. 1, CO. 118, LEGGE N. 190/2014)

Il diritto all’esonero contributivo triennale è subordinato, infine, al rispetto di taluni presupposti introdotti ad hoc dall’art. 1, comma 118, della Legge di Stabilità 2015. In particolare, la fruizione di tale diritto è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, in capo al lavoratore, delle condizioni di seguito indicate. a) Il lavoratore, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tale riguardo, l’Istituto ricorda che il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato. Pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire dell’esonero contributivo triennale. Ad analoga conclusione, si giunge nell’ipotesi in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che, nei 6 mesi precedenti, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Diversamente, l’Istituto afferma che la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei 6 mesi precedenti la data di assunzione non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo triennale. b) Il lavoratore, nel corso dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (pertanto nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 31 dicembre 2014), non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. c) Il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, con fruizione dell’esonero contributivo triennale, con lo stesso datore di lavoro che assume. A conferma di tale condizione ostativa, il secondo periodo del comma 118, dispone che “L’esonero (…) non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio (…) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.

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