Benvenuti in Studio ELPAG STP Srl - Elaborazione Paghe e Consulenza del Lavoro

Codice della strada. Gli effetti sui rapporti di lavoro

Il dipendente che utilizza per più di 30gg il veicolo aziendale è tenuto a registrare il suo nome alla Motorizzazione civile e sulla carta di circolazione
Premessa – In queste settimane in cui non si è fatto altro che parlare della Manovra Finanziaria 2015 e riforma del mercato del lavoro (c.d. “Jobs act”), si è rischiato che passasse inosservata la modifica introdotta nel codice della strada che andrà a impattare sulla gestione del personale dipendente a decorrere dal 3 novembre 2014. In particolare, stiamo parlando della nuova misura introdotta dall’art. 12, c. 1, lett. a) della Legge n. 120/2010 nel codice della strada, ossia l’obbligo di registrare alla Motorizzazione civile e di annotare sulla carta di circolazione il nome del soggetto che dispone del veicolo aziendale per più di 30 giorni, pur non essendone intestatario. Ad analizzarne gli effetti e la portata operativa della suddetta disposizione sono gli esperti della Fondazione Studi (circolare n. 18/2014), ponendo particolare attenzione alla gestione dei casi nei quali i beni vengono concessi al proprio per sonale dipendente.

mamma nel 1957

Entrata in vigore – Gli esperti della Fondazione Studi partono immediatamente a specificare l’entrata in vigore della nuova misura. In teoria, rammenta la circolare, il nuovo comma 4-bis, art. 94 del codice della strada doveva essere già operativo dal 7 dicembre 2012; tuttavia, si è dovuto attendere che venissero realizzate le procedure informatiche indispensabili per far si che si potesse procedere all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione. Quindi, l’obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati relativi agli atti posti in essere decorrere dal 3 novembre 2014. Pertanto, in caso di omissione, saranno applicabili nei confronti dell’avente di causa le sanzioni previste dal medesimo art. 94, comma 4-bis, c.d.s. Si sottolinea, al riguardo, che resta salva la possibilità di provvedere all’aggiornamento delle carte di circolazione e dell’archivio Nazionale dei Veicoli anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014, e in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2 novembre 2014; in tal caso, tuttavia, l’eventuale omissione non dà luogo alla applicazione delle predette sanzioni.

Soggetti esclusi – Le nuove procedure non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di: iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori; licenza di trasporto di cose in conto proprio; autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso a terzi (taxi e ncc).

Ambiti di applicazione – La nuova misura si applica esclusivamente alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi, la cui disponibilità non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi. In particolare, i casi che rientrano in tale normativa sono: variazione della denominazione dell’ente intestatario; variazione delle generalità della persona fisica intestataria; soggetto che abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente; intestazione a soggetti giuridicamente incapaci.

Il comodato – Passando al rapporto tra datore di lavoro e dipendente nell’ambito di concessione del bene in comodato, gli esperti della Fondazione Studi chiariscono che ricadono nel campo di applicazione le seguenti due casistiche:
• veicoli di proprietà di case costruttrici che vengano da queste concesse in comodato, per periodi superiori ai 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
• veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di Enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente che vengano da queste concesse, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti.
Al riguardo, i CdL evidenziano sostanzialmente due chiarimenti: trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore; inoltre, a fronte dell’istanza viene rilasciata attestazione di avvenuta annotazione delle informazioni. Ai fini della regolarità della circolazione non è prescritto che tale attestazione debba essere tenuta a bordo del veicolo.

I chiarimenti dei CdL – Infine, i CdL analizzano le modalità di gestione dei diversi casi che si pongono nella gestione del personale aziendale. In sostanza, le casistiche che principalmente si pongono sono tre: bene concesso in uso prettamente aziendale; bene concesso in uso promiscuo e bene concesso in uso personale. Nel primo caso non è corretto parlare di contratto di comodato. Secondo i CdL, infatti, il bene viene messo a disposizione del lavoratore per l’espletamento delle proprie funzioni; quindi, è considerato un mezzo strumentale all’esecuzione della prestazione sinallagmatica. Nel secondo e terzo caso invece, si configura l’obbligo di annotare sul libretto di circolazione il reale utilizzatore del bene. Sul punto, i CdL evidenziano che il problema maggiore sta nella certezza della consegna del bene al lavoratore dato che, nelle generalità dei casi, il riconoscimento del bene in uso promiscuo avviene tramite lettera di consegna del bene che resta poi alle parti e che non ha necessità di forme particolari.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Lascia il tuo commento

*