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CCNL Edilizia Artigianato: da luglio aggiornati i minimi contrattuali

Dal 1° luglio, per i dipendenti del comparto, minimi retributivi aggiornati 

Per i dipendenti del Settore Edilizia Artigianato sono in arrivo, dal 1° luglio, i minimi contrattuali aggiornati. Nella fattispecie, i destinatari sono i lavoratori delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività: costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento ed alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, l’impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali; intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili; decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie; pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali; preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti; posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti; posa in opera di attrezzature varie di servizio; lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici; spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti; costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, ecc.; pozzi d’acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema auto affondante) per uso potabile, industriale o irriguo; costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili; costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie; costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve ed altri materiali; costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie; messa in opera di pali, tralicci e simili; costruzione di linee elettriche e telefoniche; scavi, rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.; realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili; costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere; movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili); esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica; lavorazioni in amianto collegate all’edilizia civile, industriale, compresi i lavori di bonifica.
In particolare nel ciclo edilizio sono previste lavorazioni che riguardano il cemento amianto (lastre piane e ondulate, tubi, canne) mattonelle di vinil-amianto, cartoni di amianto, spruzzati intonacati su pareti, soffitti e impianti. Inoltre, nei cicli industriali, lavorazioni inerenti a centrali termiche e termoelettriche, ceramiche e laterizi, chimiche, distillerie e zuccherifici, siderurgia; costruzioni di opere marittime e lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni marittime, portuali, lagunari inerenti a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio di elementi prefabbricati; opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l’ausilio di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.; infrastrutture, costruzione di strade, pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione; demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive; demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge; progettazione lavori di opere edili; manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili di opere tutelate ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di: fabbricati ad uso abitazioni; fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale; opere monumentali; attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Di seguito la tabella con i minimi retributivi.

LIVELLO MINIMO 
7 1.993,46
6 1.777,08
5 1.481,04
4 1.380,98
3 1.283,72
2 1.153,65
1 987,30

 

Reddito di cittadinanza: le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023

L’INPS riepiloga le più rilevanti modifiche introdotte dalla Legge n. 197/2022 in materia di Reddito di cittadinanza che continueranno a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2023, data a partire dalla quale la prestazione cesserà di essere erogata (INPS, circolare 12 luglio 2023, n. 61).

L’articolo 1, commi da 313 a 321 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), prevede alcune modifiche alla disciplina del Reddito di cittadinanza applicabile nel 2023, in vista della soppressione di tale istituto e della Pensione di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, nell’ambito di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva che è sfociata, tra l’altro, nella previsione dell’Assegno di inclusione sociale da parte del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, conv. con modif. in Legge n. 85/2023).

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, offre una panoramica di tali modifiche.

 

In particolare, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di 7 mensilità e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione della medesima per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

 

Tale riduzione del periodo massimo di fruizione del Reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei al cui interno siano presenti componenti con disabilità come definita ai fini ISEE (ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013), minorenni o persone con almeno 60 anni di età, compresi i percettori di Pensione di cittadinanza (art. 1, comma 314, Legge n. 197/2022).

 

In ogni caso, come detto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’abrogazione degli articoli da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019 (prevista dall’articolo 1, comma 318, della Legge di bilancio 2023), comporterà l’eliminazione della prestazione.

 

Vengono riportati alcuni casi pratici che si possono verificare.

 

ESEMPIO 1: nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo esente dall’applicazione della riduzione del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.

 

Per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l’anno 2023, l’erogazione della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di 7 mensilità.

 

Pertanto, qualora la scadenza dei 18 mesi di fruizione continuativa intervenga dopo il 31 luglio 2023, nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal citato comma 314 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022, la fruizione della misura terminerà alla predetta data, in applicazione della modifica normativa.

 

Qualora, invece, il periodo di fruizione continuativa dei 18 mesi sia completato prima del 31 luglio 2023 e, dopo il mese di sospensione venga presentata una nuova domanda, il riconoscimento della misura non potrà eccedere le 7 mensilità complessive nell’anno 2023, tenuto conto anche dei mesi per i quali la stessa sia stata già percepita in corso d’anno.

 

ESEMPIO 2: nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a 7 mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori 7 mensilità e non potrà presentare una nuova domanda.

 

Il comma 315 prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di età tra i 18 e i 65 anni, non già occupati o pensionati, né frequentanti un regolare corso di studi, né con disabilità o gravati da carichi di cura, debbano essere inseriti, per un periodo di 6 mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla Legge n. 53/2003. In caso di mancata frequenza al programma assegnato, si prevede la decadenza del nucleo familiare di appartenenza dal diritto alla prestazione. A tal fine, le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.

 

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione, a meno che gli stessi non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione, è subordinata anche all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione (art. 1, comma 316, della Legge di bilancio 2023).

Manageritalia: previsto un welfare più esteso

Prevista una nuova offerta per dirigenti, quadri, executive professional e le loro famiglie

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis, ente senza fini di lucro volto ad attuare forme di assistenza sanitaria integrativa e delegata ad occuparsi del welfare integrativo, ha previsto un nuovo pacchetto per  dirigenti, quadri, executive professional e loro familiari denominato Sempre in Salute, con l’obiettivo di incrementare nuove offerte a fronte della crisi sanitaria pubblica sanità pubblica.
In particolare, a seconda del target, Cassa Sanitaria De Lellis propone le seguenti coperture in ambito sanitario per manager e familiari.
Per i dirigenti:
– polizza integrativa alle prestazioni Fasdac (fondo sanitario contrattuale);
– polizza per i figli non inclusivi alla Fasdac per limiti di età.
Per i quadri:
– polizza integrativa alle prestazioni Quas (fondo sanitario contrattuale), con accesso individuale o tramite l’azienda.
Per gli executive professional:
– polizza di copertura sanitaria.

La rinuncia online al congedo straordinario per assistere familiari disabili

L’INPS ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità dell’apposito sportello telematico (INPS, messaggio 10 luglio 2023, n. 2600).

Lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione del congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità è stato integrato con la nuova funzionalità denominata “Rinuncia” per consentire agli utenti di comunicare all’INPS la propria volontà. L’Istituto rende noto, inoltre, che la rinuncia, rispetto al periodo richiesto in una domanda già presentata, può essere totale o parziale.

La nuova funzionalità è raggiungibile sul portale dell’INPS, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

La comunicazione di variazione può essere effettuata solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la rinuncia. La data di rinuncia, inoltre, deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa.

Pertanto, dopo avere selezionato la tipologia di comunicazione di variazione “Rinuncia”, la procedura propone l’elenco delle sole domande per le quali è possibile effettuare la relativa comunicazione. Dopodiché, individuata la domanda per la quale si intende effettuare la rinuncia, è necessario indicare le seguenti informazioni:

– la data di rinuncia;

–  la dichiarazione di avere fruito o di volere fruire, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria fino alla data di rinuncia.

Al termine dell’inserimento delle informazioni richieste, la procedura mostra la pagina “Riepilogo dati” contenente i dati significativi della richiesta di rinuncia. All’atto della conferma, la comunicazione viene protocollata ed è possibile consultarne il riepilogo e la ricevuta. Inoltre, le comunicazioni di variazione possono essere consultate accedendo alla voce di menu “Consultazione domande” e quelle annullate accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”. Le comunicazioni di variazione possono essere annullate entro due giorni dalla data di presentazione. Le funzioni di consultazione e di annullamento attualmente visualizzano le richieste del tipo “Rinuncia”.

 

 

 

CCNL Calce, Gesso e Fibrocemento-Industria: novità sul Fondo Pensione Complementare Concreto 

Incremento dell’aliquota contributiva pari al 2,40% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr

Il Verbale di Accordo sottoscritto in data 15 marzo 2022, tra Federberton e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil, per il rinnovo del CCNL 29 maggio 2019 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte, prevede, all’Art. 61 Benessere organizzativo – Previdenza Complementare – Assistenza Sanitaria Integrativa – Banca ore solidale, lettera A. – Previdenza Complementare, che l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda a Concreto, “Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori del Settore”, a far data dal 1° luglio 2023, è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, è pari al 2,40% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr.
Si specifica che la quota di iscrizione di euro 12,91 e dovuta “una tantum” dai lavoratori che si iscrivono al Fondo, è anch’essa a carico dell’Azienda.
Le contribuzioni volontarie versate dai dipendenti continuano poi ad essere computate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore.
Ai lavoratori componenti l’Assemblea del Fondo Concreto, le Aziende assicurano un permesso retribuito individuale di 8 ore al fine di parteciparvi, nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del viaggio in treno, in nave, o in volo aereo low cost. L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo Pensionistico.
Si conferma altresì, l’obbligo da parte dell’Azienda, del versamento contributivo previsto dal CCNL, e dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.

Esonero assunzioni under 36 e lavoratrici svantaggiate: gestione degli adempimenti previdenziali

L’INPS fornisce chiarimenti per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate (INPS, messaggio 10 luglio 2023, n. 2598).

L’INPS torna a occuparsi degli esoneri contributivi previsti dalle Leggi di bilancio 2021 e 2023 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, nonchè per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate.

 

Giovani under 36

 

Si tratta, in questo caso, dell’esonero contributivo pari al 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, introdotto dalla Legge di bilancio 2021, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che abbiano meno di 36 anni e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Successivamente, la Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 297, Legge n. 197/2022) ha esteso l’esonero in questione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

 

L’argomento era stato trattato già nella circolare n. 57/2023 e, con il messaggio in oggetto, l’Istituto fornisce alcuni chiarimenti per la corretta compilazione dei flussi Uniemens ai fini della fruizione dell’esonero da parte dei datori di lavoro.

 

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla Legge di bilancio 2021.

 

Per quanto attiene al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, per i datori di lavoro che operano nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, l’INPS chiarisce che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023

 

I datori di lavoro agricoli possono recuperare l’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell’anno 2022 e nell’anno 2023 valorizzando, esclusivamente nelle denunce di competenza di settembre 2023, l’elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “E3”, “E4”, “U3” e “U4” nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens.

 

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che i <CodAgio> “E3” ed “E4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023. Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, i <CodAgio> “U3” e “U4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

 

Donne lavoratrici svantaggiate

 

L’articolo 1, comma 298, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha stabilito che l’esonero di cui all’articolo 1, comma 16, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), trovi applicazione anche per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, elevando altresì il limite massimo di importo fruibile a 8.000 euro annui.

 

Riprendendo le indicazioni già fornite con la circolare n. 58/2023, l’INPS precisa che, anche in questo caso, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano valide le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla Legge di bilancio 2021.

 

Per il recupero del pregresso, ugualmente l’INPS rende noto che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione/trasformazione (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

 

I datori di lavoro agricoli utilizzeranno i seguenti <CodAgio>: “3K” – con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 – per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023; “4K” – per le assunzioni /trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 – per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

 

Infine, rettificando parzialmente quanto detto nelle citate circolari sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l’INPS precisa che, riguardo alle assunzioni a scopo di somministrazione, l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.

 

 

Ebinter Molise: aperto il bando “caro inflazione”

Previsto un contributo pari a 100,00 euro per tutti i lavoratori del settore con ISEE inferiore a 25.000,00 euro 

L’Ebinter Molise ha aperto i termini dal 1° luglio per la partecipazione al Bando “Caro Inflazione” in favore dei dipendenti delle aziende del settore Commercio e del Turismo iscritte agli Enti Bilaterali, con l’obiettivo di sostenere le famiglie a seguito del rialzo dell’inflazione.
Il Bando prevede un contributo pari a 100,00 euro per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e lavoratori a tempo determinato, con un contratto non inferiore a 3 mesi continuativi, che svolgono la propria attività nella Regione Molise, in forza presso datori di lavoro in regola con i versamenti delle quote contributive da almeno 6 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL del Commercio e del Turismo.
Ai fini della partecipazione è necessario che il lavoratore abbia un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 25.000,00 euro.

CCNL Catering Aereo: nuovi minimi retributivi per i dipendenti del Settore

Con la retribuzione di luglio 2023, nuovi minimi retributivi 

Dal 1° luglio sono in arrivo nuovi minimi retributivi nelle buste paga dei lavoratori del Settore che ha come riferimento il CCNL del Trasporto Aereo che svolgono attività di servizi di lavoro aereo con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; vettori aerei con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; servizi di manutenzione aeronautica; servizi di gestione aeroportuale; servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale); servizi di catering aereo; servizi ATM diretti e complementari e per le aziende che aderiscono alla contrattazione del Trasporto Aereo.

Livello Minimo Contingenza Totale
Quadro A 1.824,50 542,70 2.367,20
Quadro B 1.655,57 537,59 2.193,16
Categoria C 1.419,03 537,59 1.956,62
Categoria D 1.189,31 531,59 1.720,90
Categoria E 1.121,73 528,26 1.649,99
Categoria F 1.054,15 524,94 1.579,09
Categoria G 851,41 522,37 1.373,78
Categoria H 763,57 520,51 1.284,08
Categoria I 675,73 518,45 1.194,18

 

CCNL Portieri: avvio del negoziato per il rinnovo

Aspetti normativi ed incrementi economici tra i punti principali dell’incontro 

Si è tenuto martedì 27 giugno 2023 il primo incontro tra Filcams, Fisascat, Uiltucs e l’associazione datoriale Confedilizia per l’avvio della negoziazione finalizzata al rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti da proprietari di fabbricati.
Nel presentare ed esporre la piattaforma unitaria inviata alle associazioni datoriali, le OO.SS. hanno sottolineato l’urgenza di fornire risposte concrete ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati, attraverso una valorizzazione della professione, resa ancora più necessaria dagli eventi intercorsi negli ultimi anni, in primis la crisi pandemica.
I sindacati hanno rappresentato le richieste proposte in merito ad aspetti normativi, incrementi economici ed alla salute e sicurezza dei dipendenti. Confedilizia ha manifestato interesse per alcuni aspetti innovativi della piattaforma riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti ed affrontare le diverse tematiche in maniera strutturata.
Le Parti Sociali hanno concordato infine di procedere attraverso una calendarizzazione di incontri, nei quali verranno affrontati di volta in volta i diversi capitoli della piattaforma. La trattativa proseguirà in modalità mista (presenza e remoto) il 17 luglio, in presenza nella sede di Confedilizia oppure tramite sistema di videoconferenza.

Opzione al sistema contributivo contestuale alla domanda di riscatto: indicazioni operative dall’INPS

L’INPS ha fornito le indicazioni operative per i casi in cui l’opzione al sistema contributivo sia esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto e i periodi in questione siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell’opzione stessa (INPS, messaggio 7 luglio 2023, n. 2564).

L’opzione al sistema contributivo prevista dall’articolo 1, comma 23, della Legge n. 335/1995, può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:

 

a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001);

 

b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;

 

c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, si occupa dei casi in cui l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare (ad esempio, soggetto che raggiunge i 15 anni di contribuzione o che acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare), fornendo indicazioni sul processo amministrativo di acquisizione della domanda e sulle modalità di pagamento.

 

Quando sull’applicativo SIN viene acquisita una domanda di riscatto per periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996 e il soggetto non è già titolare di contribuzione anteriore a tale data, se è stata presentata alla medesima data una domanda di opzione al sistema contributivo, allo step di lavorazione “chiusura verifica diritto e completezza” si genera automaticamente un messaggio con la seguente indicazione: “Domanda di riscatto e di opzione al sistema contributivo presentate contestualmente. Si procede con le disposizioni contenute nella circolare n.54/2021”.

 

In tale caso, l’onere del riscatto viene determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento al solo contributo minimo (un mese), necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 e con il calcolo a percentuale (ordinario o “agevolato” a seconda di cosa richiesto in domanda) per il restante periodo.

 

Se il periodo richiesto a riscatto è determinante anche per raggiungere il requisito previsto per poter esercitare l’opzione al contributivo (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996), l’onere verrà definito con il calcolo a percentuale (“agevolato”, se richiesto), eccetto il contributo minimo di un mese necessario ad acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, il solo, come detto, a essere calcolato con il criterio della riserva matematica.

 

Per quel che riguarda le modalità di pagamento, l’Istituto informa che la quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione (sia per acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, sia per il raggiungimento del requisito previsto per optare) deve essere versata in unica soluzione, mentre il restante onere è caricato sulle rate del piano di ammortamento.

 

A tal proposito, l’INPS rammenta che il pagamento della quota di onere versata in unica soluzione, relativa ai periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l’esercizio della medesima facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti. Il sistema è stato automatizzato per aggiornare su FELPE l’irrevocabilità dell’opzione al momento della registrazione del pagamento della prima rata.

 

L’Istituto evidenzia anche che il mancato pagamento, a cura dell’interessato, della quota di onere da versare in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto.