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INPS: Trasporti – Contributi sulle prestazioni temporanee – Istruzioni operative

l’Inps, con circolare 21 gennaio 2022, n. 10, fornisce le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT CGIL), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

In data 18 giugno 2021 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT CGIL), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee.

L’Inps con la circolare n.10 del 21 gennaio 2022, fornisce le opportune istruzioni operative e contabili

I lavoratori aventi titolo ai trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare, tramite l’Istituto, i contributi associativi all’organizzazione sindacale stipulante.

La riscossione di tali contributi sindacali, sarà effettuata dall’INPS a favore delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle prestazioni.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti percettori delle prestazioni appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell’organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.

La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell’atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell’organizzazione comunicare tale misura percentuale all’INPS – Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione nonché ogni eventuale successiva variazione.
Nel contempo, la stessa organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.

L’autorizzazione ad effettuare le trattenute, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS che dovrà essere sottoscritta dal soggetto delegante, il quale dovrà allegare copia del proprio documento d’identità.

L’organizzazione sindacale viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall’INPS e/o denominazione per esteso dell’organizzazione.
L’organizzazione deve custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. Lo stesso va fatto anche dal datore di lavoro.
L’INPS verserà all’organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Le rimesse monetarie all’organizzazione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’organizzazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in esame, nei casi espressamente indicati nella convenzione stessa alla cui lettura si rimanda.

Domande per il congedo parentale SARS CoV-2: istruzioni Inps

Si forniscono istruzioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Dal 22 ottobre 2021, fino al 31 marzo 2022, è previsto uno specifico congedo congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. Il congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l’acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:
1. nella pagina “Tipo richiesta”, selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”, cliccare quindi su “AVANTI”;
2. nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su “AVANTI”;
3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su “AVANTI”;
4. procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.
Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il “Tipo richiesta”, spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”.

Rilevanza del reddito di cittadinanza per l’ammissione al gratuito patrocinio

Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al gratuito patrocinio è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 gennaio 2022, n. 31)

Il patrocinio per i non abbienti (cd. ” gratuito patrocinio”) è previsto dal Testo unico spese di giustizia (DPR n. 115/2002).
Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto istante. In tal caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Secondo la Corte di Cassazione, tale ipotesi si verifica anche nei procedimenti di separazione (pure se consensuale); pertanto, ai fini dell’applicabilità della disciplina del gratuito patrocinio, il reddito del ricorrente non deve essere cumulato con quello del coniuge convivente, poiché la sussistenza di un conflitto di interessi tra le posizioni dei coniugi rende operante la deroga di cui al Testo unico spese di giustizia.
Si evidenzia, inoltre, che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al gratuito patrocinio, pertanto, è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza, introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26.
Con specifico riferimento al quesito posto dall’ Istante in merito alla misura con cui il reddito di cittadinanza riconosciuto al nucleo familiare rilevi nella determinazione del proprio reddito personale, al fine di verificare l’ammissibilità al gratuito patrocinio nel giudizio di separazione dal proprio coniuge, si rappresenta quanto segue.
Da quanto emerge dall’istanza, il predetto coniuge è soggetto richiedente il reddito di cittadinanza che è anche l’intestatario della Carta Rdc mediante la quale è erogato il beneficio economico.
Nel caso rappresentato, il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche l’ Istante che dichiara di ” beneficiare” del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge. Pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale andrebbe considerato anche il predetto reddito per la quota del 50 per cento, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.

INAIL: assicurazione obbligatoria per l’orchestra lirico-sinfonica

INAIL: assicurazione obbligatoria per l’orchestra lirico-sinfonica

Forniti i chiarimenti sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale orchestrale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche. (INAIL – Circolare 20 gennaio 2022, n. 6)

Dal 1° gennaio 2022 l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinata dal testo unico di cui al dpr n. 1124/1965, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (art. 66, decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021).
L’obbligo della medesima assicurazione decorrere, invece, dal 25 luglio 2021 per il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche.
A riguardo sono state dettate disposizioni per la definizione delle situazioni pregresse riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche con riferimento ai premi versati e alle prestazioni erogate prima del 25 luglio 2021, ai premi dovuti per gli eventi lesivi accaduti prima della medesima data che comportino un indennizzo da parte dell’Inail e ai giudizi pendenti.
Le disposizioni relative all’obbligo assicurativo stabilite per il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche valgano anche per le Istituzioni concertistiche-orchestrali.
L’obbligo assicurativo decorre dal 25 luglio 2021. Pertanto la tutela assicurativa, per i soggetti finora non assicurati, opera per gli infortuni sul lavoro accaduti e le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2021.
Per i soggetti già assicurati in base alle disposizioni previgenti, l’assicurazione opera senza soluzione di continuità sulla base dei rapporti assicurativi già in essere.
Negli ultimi anni la contrattazione collettiva nazionale di categoria ha previsto espressamente l’assicurazione del complesso orchestrale all’Inail. L’art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è intervenuto, infine, con una disposizione specifica che stabilisce, a decorrere dal 25 luglio 2021, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche, compreso quello operante all’interno del golfo mistico, a prescindere da qualsiasi accertamento in merito alla sussistenza del rischio ambientale.
La norma chiarisce pertanto definitivamente il diritto alla tutela assicurativa del personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche, ponendo fine ai contenziosi ancora pendenti.
Inoltre, poiché il comma 4, del medesimo articolo 66, ha esteso l’assicurazione dal 1° gennaio 2022 anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo gestito dall’Inps, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo sono da considerarsi ormai superate per effetto della normativa sopravvenuta le distinzioni tra rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e rapporti di lavoro autonomo.

Situazioni pregresse e giudizi pendenti

I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data del 25 luglio 2021 restano salvi e conservano la loro efficacia.
Per i periodi antecedenti alla predetta data, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell’INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell’evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Restano validi e conservano la loro efficacia i rapporti assicurativi già instaurati tra le Fondazioni lirico-sinfoniche e l’Inail prima del 25 luglio 2021, facendo salvi i premi versati e le prestazioni erogate anteriormente a tale data.
Per i periodi assicurativi antecedenti il 25 luglio 2021, oggetto di contenzioso, sono comunque dovuti i premi assicurativi afferenti i medesimi periodi assicurativi pregressi qualora si siano verificati infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l’erogazione di indennizzo da parte dell’Inail.
In questo caso i premi assicurativi sono dovuti a decorrere dalla data del primo evento lesivo indennizzato senza tuttavia l’applicazione di sanzioni e interessi.
I giudizi pendenti alla data del 25 luglio 2021 sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Classificazione tariffaria

A decorrere dal periodo di paga di settembre 2017 alle Fondazioni liricosinfoniche, esercenti le attività di cui al codice ATECO 2007 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche comprese nel codice 90.04 Gestione di strutture artistiche, l’Inps attribuisce lo specifico Codice Statistico Contributivo (CSC) 1.18.09, per differenziarle dagli altri soggetti con il medesimo codice ATECO 2007 90.04.00 ai quali è abbinato il CSC 1.18.08.
Poiché il soggetto assicurante deve essere inquadrato in una delle gestioni tariffarie, la classificazione operata dall’Inps comporta l’applicazione della corrispondente gestione tariffaria.
Pertanto le posizioni assicurative territoriali riferite alle predette Fondazioni liricosinfoniche per l’attività di Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche devono essere inquadrate ai fini Inail nella gestione tariffaria Industria, sia delle tariffe dei premi in vigore dal 1° gennaio 2019, sia delle tariffe dei premi in vigore dal 1° gennaio 2000 approvate con il decreto interministeriale 12 dicembre 2000.
Nelle suddette posizioni assicurative territoriali è assicurato il personale soggetto all’obbligo assicurativo nei confronti dell’Inail, costituito generalmente:
1. dal personale amministrativo per l’attività d’ufficio classificata a sé stante attualmente alla voce di tariffa 0722 (comprendente dal 1° gennaio 2019 l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici);
2. dal restante personale, compreso quello artistico, per l’allestimento, la prova o l’esecuzione di pubblici spettacoli, attività classificata alla voce di tariffa 0541, la cui declaratoria comprende le sale teatrali, le sale da concerto e da orchestra.
Sono compresi nel riferimento tariffario le operazioni di cassa, l’uso del veicolo personalmente condotto, le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non armata anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti. Si ricorda inoltre che l’attività del personale con mansioni operative generiche o di servizio (per esempio uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione), svolte nell’ambito delle attività aziendali e a supporto di queste, se condotte dal medesimo datore di lavoro, rispondono alle condizioni di sussidiarietà o di complementarietà e seguono quindi il riferimento classificativo della lavorazione principale, in questo caso la voce 0541. Non è quindi applicabile la voce 0721.
3. dal personale impegnato in corsi di istruzione e di formazione professionale e in tirocini formativi, stage e simili, ove tale attività sia esercitata, classificato insieme ai tirocinanti alla voce 0610 della vigente tariffa Industria, con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda, nel qual caso si applica la voce 0640.
Il personale orchestrale deve quindi essere assicurato alla voce 0541 della gestione Industria.
Eventuali classificazioni difformi riguardanti il personale delle Fondazioni liricosinfoniche devono essere immediatamente sanate applicando con decorrenza non retroattiva i corretti riferimenti tariffari indicati.
Si precisa che la voce 0511 della tariffa Industria riguardante le aziende che si occupano di cinematografia, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari, nella quale rientrano anche i teatri di posa e il noleggio di mezzi tecnici per la cinematografia e che comprende le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti e di sorveglianza non armata (i servizi di sorveglianza resi da guardie giurate sono infatti da riferire al sottogruppo 0710) differisce dalla voce 0541 in quanto la peculiarità delle attività comprese in quest’ultima voce è che il pubblico assiste agli eventi, in piedi o seduto, pur senza interagire fisicamente con macchine, mezzi o strutture in movimento.
Con riguardo alla voce 0541 delle tariffe 2019, il cui contenuto è rimasto invariato rispetto alle tariffe 2000, si sottolinea, inoltre, che per le sale cinematografiche, teatrali, da concerto e da orchestra sono da considerarsi attività connesse, e quindi riferibili a questa voce, i servizi di guardaroba, di vendita di generi alimentari vari (quali popcorn, zucchero filato, caramelle, cioccolate, gelati, bibite in lattina, ecc.) e di somministrazione di bevande e alimenti.

Personale orchestrale ancora non assicurato alla data del 25 luglio 2021

Per regolarizzare la situazione del personale orchestrale ove non già assicurato, le Fondazioni lirico-sinfoniche interessate devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2022 per l’autoliquidazione 2021/2022, le relative retribuzioni afferenti il periodo dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, sommandole a quelle del restante personale artistico già assicurato alla voce 0541 della tariffa premi Industria e provvedere al versamento dei premi di autoliquidazione complessivamente dovuti per tutte le PAT indicate nelle basi di calcolo entro le scadenze di legge.
Nulla varia per le Fondazioni lirico-sinfoniche che hanno già provveduto negli anni scorsi ad assicurare all’Inail il personale orchestrale, nel senso che le retribuzioni del personale in questione dovranno essere denunciate, come di consueto, unitamente a quelle del restante personale classificato alla medesima voce di tariffa, in occasione della prossima autoliquidazione, con il relativo versamento dei premi.
Per facilitare la regolarizzazione ed evitare per il futuro la contestazione di evasioni dell’obbligo assicurativo è opportuno che le Sedi prendano contatti con le Fondazioni lirico-sinfoniche operanti nel territorio di competenza per illustrare compiutamente i contenuti della presente circolare.

Definizione delle situazioni pregresse e dei giudizi pendenti al 25 luglio 2021

Le Sedi e le Avvocature dell’Inail devono completare con urgenza l’esame delle situazioni pregresse delle Fondazioni lirico-sinfoniche, soprattutto in relazione ai giudizi pendenti alla data del 25 luglio 2021.
Non appena il giudice provvederà a dichiarare estinti d’ufficio i giudizi aventi a oggetto l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche, con compensazione delle spese tra le parti, le Sedi potranno procedere alla revoca della sospensione delle cartelle di pagamento già emesse e allo sgravio manuale delle stesse.
Le spese di notifica delle cartelle affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione restano a carico dell’Inail.

Agricoltura Operai Palermo: nuovo CIPL

Firmato il 21/12/2021, tra l’UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Palermo, la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Palermo, la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL e la UILA-UIL di Palermo, il nuovo CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Palermo.

Il CIPL 21/12/2021 per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Palermo, decorre dall’1/1/2020 e scadrà il 31/12/2023 e prevede per la parte economica un incremento dei minimi salariali pari all’1,7% a decorrere dall’1/1/2022, calcolato sulla paga base in vigore alla data della firma.

Operai agricoli e florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Salari tabellari in vigore dal 1/1/2022

 

Area

Livello

Contratto prov.le lavoro 1/4/2019

Incremento CPL 1/1/2022 – 1,70%

Salario integrat. congelato

Nuovo salario prov.le

1 a 1.646,45 27,99 1.674,44
b 1.572,35 26,73 30,14 1.629,22
c 1.516,68 25,78 27,34 1.569,80
2 d 1.469,52 24,98 21,47 1.515,97
e 1.395,47 23,72 21,47 1.440,66
f 1.278,00 21,73 18,09 1.317,82
3 g 1.023,75 17,40 1.041,15
h 867,57 14,75 882,32
i 833,31 14,17 847,48

Operai agricoli e florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo determinato – Salari tabellari in vigore dal 1/1/2022

Area

Livello

Salario Contr. Prov.le

30,44% Terzo Elemento

Totale salario contr. prov.

8,63% T.F.R.

Totale Salario Contr. Prov.le T.F.R.

1 a 64,40 19,60 84,00 5,56 89,56
b 62,66 19,07 81,73 5,41 87,14
c 60,38 18,38 78,76 5,21 83,97
2 d 58,31 17,75 76,06 5,03 81,09
e 55,41 16,87 72,28 4,78 77,06
3 f 50,69 15,43 66,12 4,37 70,49
g 40,04 12,19 52,23 3,46 55,69
h 33,94 10,33 44,27 2,93 47,20
i 32,60 9,92 42,52 2,81 45,33

Agricoltura: emersione dal lavoro irregolare

In tema di emersione dal lavoro irregolare, se la normativa, se, da un lato, pone una soglia minima per la presentazione anche di una sola istanza nel settore agricolo (30.000,00 euro), dall’altro lato, non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da regolarizzare.

L’ITL è tenuto a verificare la “congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate”, e quindi la loro accoglibilità. La verifica non può risolversi in una mera operazione matematica (30.000 euro per straniero), ma deve necessariamente passare attraverso una analisi della capacità economica e delle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai CCNL.
Lo ha ribadito il Tar della Sicilia pronunciandosi sul caso di uno straniero presente sul territorio nazionale, il quale aveva impugnato il provvedimento con il quale è stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata, in suo favore, dal datore di lavoro, unitamente ad altre due analoghe richieste. Tale rigetto era motivato in ragione della insufficienza della soglia reddituale minima quantificata in Euro 30.000,00 “per ciascun lavoratore dipendente”.
La normativa in materia di emrsione dal lavoro irregolare dispone che: “Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto 6 di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020”. Il comma 3 del medesimo articolo individua poi il campo di applicazione della norma, nel quale rientrano le dichiarazioni presentate dall’odierno ricorrente: “a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse”. Il successivo comma 4 prevede, inoltre, che “Nell’istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui
La normativa, se, da un lato, pone una soglia minima per la presentazione anche di una sola istanza nel settore agricolo (30.000,00 euro), dall’altro lato, non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da regolarizzare.
Una interpretazione restrittiva nel senso prospettato nel provvedimento impugnato cozzerebbe con il tenore letterale e con la ratio logico-sistematica della norma, svuotando di significato il c. 4, dell’art. 9 d.m. 27/5/2020, che – nel prefigurare una possibile concomitanza di plurime istanze da parte dello stesso datore di lavoro – affida all’Ispettorato territoriale del lavoro il giudizio sulla “congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate”, e quindi la verifica sulla loro accoglibilità.
Tale verifica di congruità, se, da un lato, non può esimersi dal transitare attraverso giudizi di contabilità aziendale, non può risolversi in una mera operazione matematica (30.000 euro per straniero), ma deve necessariamente passare attraverso una analisi della capacità economica e delle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.

INPS: redditi per incarichi conferiti ai pensionati

Essendo stati prorogati al 31 marzo 2022 gli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, i redditi percepiti continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici (Messaggio Inps n. 298/2022).

Il. decreto Milleproroghe 2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2021, prevede un differimento dei termini relativi alla disciplina transitoria, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
In particolare, con riferimento alla tipologia di incarichi e alla platea dei destinatari di cui sopra, è stato stabilito che il termine previsto dal decreto Cura Italia, è prorogato al 31 marzo 2022.
La particolare disciplina del cumulo tra la remunerazione dell’incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferito ai sensi del decreto Cura Italia, e il trattamento pensionistico continua a trovare applicazione anche per il primo trimestre dell’anno 2022.
Si rammenta, inoltre, che agli incarichi in questione, per effetto di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto Cura Italia, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico (c.d. quota 100).
Con il presente messaggio si comunica che, sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento dei termini al 31 marzo 2022, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi del decreto Cura Italia continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, compreso il trattamento pensionistico c.d. quota 100, ad eccezione dei trattamenti di pensione ai lavoratori c.d. precoci.

Elemento di garanzia retributiva per le aziende tessili

Spetta, con la busta paga del mese di gennaio, un elemento di garanzia retributiva  ai dipendenti delle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda.

In base all’accordo sottoscritto lo scorso luglio, ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo annuo, pari a 300 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal Io gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

Rinnovato il CCNL del Coni

 

Sottoscritto il rinnovo del CCNL per il personale dipendente del CONI Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato

 

Il contratto ha valenza dal 1° gennaio 2018 ed ha scadenza il 31 dicembre 2021. Il nuovo trattamento economico del personale è indicato con le decorrenze di seguito indicate. Le misure degli stipendi sono utili ai fini della tredicesima mensilità e non comportano il ricalcolo di tutte le retribuzioni indirette o differite per il periodo antecedente alla data di sottoscrizione del presente CCNL.

 

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori da corrispondere per 13 mensilità

Posizione Economica

Dal 1 gennaio 2018

Dal 1 gennaio 2019

Dal 1 gennaio 2020

Dal 1 gennaio 2021

Quadro Super 25,97 25,97 47,31 140,86
Quadro 24,24 24,24 44,16 131,47
D1 20,86 20,86 38,00 113,15
D2 19,39 19,39 35,33 105,18
C4 18,19 18,19 33,15 98,69
C3 16,80 16,80 30,61 91,15
C2 15,33 15,33 27,94 83,18
C1 15,07 15,07 27,46 81,75
B4 14,91 14,91 27,16 80,85
B3 13,97 13,97 25,46 75,81
B2 12,82 12,82 23,35 69,54
B1 12,62 12,62 23,00 68,49
A4 12,54 12,54 22,85 68,04
A3 12,04 12,04 21,93 65,29
A2 11,45 11,45 20,86 62,10
A1 11,05 11,05 20,13 59,94

 

Nuova retribuzione tabellare

Valori per 12 mensilità

Posizione Economica

Dal 1 gennaio 2018

Dal 1 gennaio 2019

Dal 1 gennaio 2020

Dal 1 gennaio 2021

Quadro Super 42.995,10 43.306,69 43.874,38 45.564,65
Quadro 40.131,63 40.422,47 40.952,35 42.530,05
D1 34.538,59 34.788,90 35.244,93 36.602,75
D2 32.106,41 32.339,08 32.763,01 34.025,20
C4 30.124,11 30.342,42 30.740,17 31.924,44
C3 27.823,32 28.024,96 28.392,33 29.486,15
C2 25.389,10 25.573,10 25.908,33 26.906,45
C1 24.953,78 25.134,62 25.464,10 26.445,11
B4 24.680,24 24.859,10 25.184,97 26.155,23
B3 23.139,87 23.307,57 23.613,10 24.522,80
B2 21.225,10 21.378,92 21.659,16 22.493,59
B1 20.904,56 21.056,06 21.332,08 22.153,90
A4 20.768,13 20.918,64 21.192,85 22.009,31
A3 19.929,48 20.073,92 20.337,06 21.120,54
A2 18.956,68 19.094,06 19.344,36 20.089,60
A1 18.295,69 18.428,28 18.669,85 19.389,11

Indennità funzione Quadri
In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all’importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. L’indennità viene riconosciuta nella misura del 13% al raggiungimento di 15 anni nella categoria legale. Al personale che, al raggiungimento della predetta anzianità nella categoria, sia titolare della responsabilità di una struttura, formalmente attribuita dal datore di lavoro, la misura dell’indennità è definita al 18%. Tali indennità compensano la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari.

Comporto
In caso di patologie gravi, anche di carattere cronico-degenerative ingravescenti, che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS o per quelli a cui viene prescritto a seguito delle complicanze derivanti dall’infezione da Covid-19, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, domiciliare o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie e agli effetti collaterali delle stesse, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché alle quote di salario accessorio, anche derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, turnazione, orario elastico, plurisettimanale o fascia pomeridiana. Tale disciplina si applica altresì ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie indicate al presente comma, comportanti incapacità lavorativa e debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale, struttura convenzionata o dal medico competente.

Congedi per le donne vittime di violenza
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi a tali percorsi per un periodo massimo di congedo di 3 mesi da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e retribuiti ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 80/2015. Tale periodo di è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto e spetta il trattamento economico di cui all’art. 36, comma 2.

Cessione delle ferie
Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente, anche di qualifica dirigenziale, che abbia necessità di prestare assistenza a familiari conviventi che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute:

Orario elastico
L’orario elastico, inteso come possibilità di anticipare o posticipare l’orario di entrata o di uscita garantendo la presenza in servizio in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza, costituisce strumento diretto a garantire la funzionalità di specifici settori quali, a titolo esemplificativo, quelli connessi agli impianti sportivi, afferenti le attività tecnico sportive, i servizi di assistenza agli organi collegiali e/o federali, i servizi erogati dalle articolazioni territoriali della Società delle Federazioni. Fferma restando la normale durata dell’orario giornaliero, al lavoratore può essere richiesto, con comunicazione formale e previo preavviso non inferiore a 5 giorni, di dare inizio alla prestazione nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le 12.30, con conseguente termine dell’orario di lavoro al completamento dell’orario previsto. Allo stesso dipendente non può essere richiesto di effettuare prestazioni con orario articolato per più di 3 settimane consecutive e, complessivamente, per più di 120 giorni nel corso dell’anno.

lndennità apicale consolidato (IAC)
A decorrere dal 1° gennaio 2021:
– al dipendente inquadrato nel parametro retributivo A4 che abbia raggiunto almeno 4 anni di effettivo servizio nel parametro e 8 anni di permanenza nella categoria A, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 350,00;
– al dipendente inquadrato nel parametro retributivo B4 che abbia raggiunto almeno 5 anni di effettivo servizio nel parametro e 10 anni di permanenza nella categoria B, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 425,00;
–  dipendente inquadrato nel parametro retributivo C4 che abbia raggiunto almeno 6 anni di effettivo servizio nel parametro e 12 anni di permanenza nella categoria C, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 500,00.
Detta voce è subordinata alla partecipazione e superamento di almeno un corso di formazione certificata per ciascun anno di riferimento, unitamente al conseguimento di una valutazione, riferita all’anno precedente a quello in cui vengono raggiunti i predetti requisiti, non inferiore a più che adeguato. A tal fine il sistema di valutazione, per i soli dipendenti ai quali si applica il presente comma e ai soli fini del riconoscimento della predetta indennità, è integrato da un’ulteriore analisi, che sarà espressa attraverso l’integrazione dell’ultima scheda, da effettuarsi nel mese di ottobre in occasione della prima attribuzione e, successivamente, in sede di valutazione annuale, per motivarne adeguatamente l’attribuzione. Attraverso specifica sessione negoziale, da avviarsi ai sensi dell’art. 81 bis, le parti provvederanno ad integrare o modificare il vigente sistema di valutazione al fine renderlo funzionale alle diverse finalità a cui esso sarà diretto e di utilizzarlo, congiuntamente alla formazione certificata e al livello di professionalità acquisito attraverso l’anzianità nel livello di inquadramento, quale fondamento per i percorsi di sviluppo delle carriere, per il potenziamento delle competenze individuali e di gruppo e per l’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività. In sede di prima applicazione tale voce retributiva sarà corrisposta con il primo periodo di paga utile, comunque compatibile con quanto previsto dal successivo comma 5: ai fini della corresponsione dell’indennità per gli anni 2021 e 2022 saranno considerate le valutazioni riferite rispettivamente al 2020 e al 2021 non inferiori ad adeguato e non si procederà ad alcuna integrazione delle schede di valutazione. In assenza di iniziative di formazione utili al conseguimento delle relative certificazioni, dovute all’assenza di iniziative da parte del datore di lavoro, le stesse debbono intendersi conseguite.

Compenso Incentivante la Produttività
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è destinata al Premio Aziendale di Risultato, per ciascun anno, una somma pari al 14,50% della retribuzione media fissa aziendale procapite in atto al 1° gennaio 2017 (stipendio tabellare, RIA, assegni ad personam riassorbibili e non riassorbibili) moltiplicata per il numero medio dei dipendenti dell’anno di riferimento. Nel caso di cessazione anticipata del rapporto avvenuta a qualsiasi titolo durante l’anno si terrà conto, in ogni caso, del periodo di lavoro effettivamente prestato.

 

Indennità di Turno

Posizione economica

IndennitàGiornaliera

Quadro S.  
Quadro  
D1 21,26
D2 19,77
C4 18,55
C3 17,13
C2 15,63
C1 15,37
B4 15,19
B3 14,25
B2 13,07
B1 12,87
A4 12,78
A3 12,27
A2 11,67
A1 11,26

Indennità di Trasferta
Per ciascuna giornata di trasferta al personale, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) l’indennità giornaliera, avente natura non retributiva, di cui alla seguente tabella, e che remunera anche il tempo occorrente per il viaggio e le prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i mezzi di trasporto;
c) una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave.
Per le trasferte di durata inferiore all’orario giornaliero di lavoro e fino alle 12 ore il trattamento economico è calcolato ad ore.
Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso:
a) della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi come da normativa aziendale;
b) della spesa per uno o due pasti, fino a concorrenza di Euro 60,00 giornalieri;
c) della spesa sostenuta per la prima colazione, nel limite di 5,00 Euro, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15 e, per i giorni successivi, non sia compresa nel trattamento di pernottamento in albergo.
Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto nonché quelle relative alla prima colazione, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15.

Indennità di Trasferta Nazionale

Trasferte Nazionali

dal lun. al ven. e sabato con recupero > 12 ore

sabato senza recupero > 12 ore

domenica e festivi con recupero > 12 ore

QS 40 40 40
Q 40 40 40
C4 84 191 172
C3 78 177 159
C2 73 163 146
C1 71 160 144
B4 71 159 143
B3 67 150 135
B2 63 138 124
B1 62 136 123
A4 62 135 122
A3 60 131 118
A2 57 125 112
A1 56 121 109

 

Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
a) l’indennità di trasferta giornaliera è pari determinata alla tabella;
b) i rimborsi dei pasti di sono incrementati del 30%.

Trasferte Internazionali

dal lun. al ven. e sabato con recupero > 12 ore

sabato senza recupero > 12 ore

domenica e festivi con recupero > 12 ore

QS 70 70 70
Q 70 70 70
C4 123 210 191
C3 116 196 178
C2 108 182 165
C1 107 179 163
B4 106 178 162
B3 101 169 154
B2 96 157 143
B1 95 155 142
A4 94 154 141
A3 92 149 137
A2 89 144 131
A1 87 140 128

Esonero contributivo per il Sud: proroga fino al 30/06

Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha reso noto che la Commissione europea ha approvato la richiesta del governo italiano di prorogare fino al 30 giugno 2022 la decontribuzione del 30% per le imprese che operano nelle regioni meridionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 12 gennaio 2022)

Il prolungamento dell’agevolazione fino al 30 giugno 2022 è legato alla decisione già assunta a dicembre dalla Commissione UE di prorogare il cosiddetto Temporary Framework, ossia la sospensione delle regole sugli aiuti di Stato nei Paesi membri.
Prosegue così l’azione dell’Unione Europea a sostegno delle attività economiche colpite dalla crisi provocata dalla pandemia da Covid-19, per favorirne la ripresa.
Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ha precisato che resta aperto il confronto per far proseguire la decontribuzione anche oltre la scadenza del 30 giugno 2022, cogliendo l’opportunità di un legame con le priorità indicate da Next Generation EU in merito agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di digitalizzazione.

L’agevolazione

L’esonero contributivo, conosciuto anche come “Decontribuzione Sud” è stato introdotto al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali.
In base all’agevolazione, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Inail.
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano:
– un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%;
– un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (Inps, circolare 22 ottobre 2020, n. 122).
Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in sedi situate in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’esonero, inizialmente applicabile per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, con la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 161) è stato esteso fino al 31 dicembre 2029, previa autorizzazione della Commissione europea, nelle seguenti misure differenziate:
– 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
– 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
– 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
La Commissione europea ha rilasciato la prima autorizzazione limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Ora l’agevolazione è stata autorizzata fino al 30 giugno 2022.