Benvenuti in Studio ELPAG STP Srl - Elaborazione Paghe e Consulenza del Lavoro

CIRL Contoterzismo Veneto: siglato l’accordo integrativo regionale

Previsto aumento del salario integrativo dal 1° gennaio 2025

Il 28 luglio 2025, le Parti sociali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uia-Uil e l’Associazione F.I.M.A.V hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo regionale per i lavoratori e le imprese agro-meccaniche del Veneto.

Tra le novità, si riporta l’aumento del salario integrativo +8% dal 1° gennaio 2025, +8% dal 1° gennaio 2026, +8% dal 1° gennaio 2027, +8% dal 1° gennaio 2028 e l’introduzione del premio individuale per i lavoratori e lavoratrici OTI e OTD di importo pari 0,8% della RAL.

In tema di orario di lavoro, è stata normata la banca ore e la flessibilità e in ambito di formazione, sono previsti ulteriori permessi pari a 60 ore per formazione continua per chi ne fa richiesta. 

Inoltre, ulteriori parti normative del contratto sottoscritto sono state riviste e ammodernate per renderle in sintonia con il contratto vigente e le norme che nel corso degli ultimi anni sono state introdotte.

Decontribuzione Sud PMI: chiarimenti sulla definizione

L’INPS riepiloga i criteri per qualificare le micro, piccole e medie imprese beneficiarie dell’esonero contributivo “Decontribuzione Sud” (INPS, messaggio 30 luglio 2025, n. 2398). 

La Legge di bilancio 2025, all’articolo 1, comma 406, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (cosiddetta Decontribuzione Sud PMI).

 

La definizione di microimpresa e di piccola e media impresa è contenuta nell’allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014 (articoli 1 e 2).

 

Dal suddetto quadro normativo si evince che la individuazione di “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)” prende in considerazione i tre seguenti criteri:

 

– il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;

– il fatturato annuo;

– il totale di bilancio annuo.

 

In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:

 

1) meno di 250 occupati;

 

2) un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

 

L’INPS, con il messaggio in commento, comunica che è stata rilasciata una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.

 

Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l’ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”.

 

Qualora si verificasse tale ipotesi, l’Istituto precisa che è onere dello stesso soggetto interessato di fornire, su espressa richiesta, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio.

CCNL Centri Elaborazione dati: firmato il rinnovo del contratto

Previsto un aumento economico del 10% sugli stipendi, da erogare nei prossimi 3 anni

Nei giorni scorsi l’Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati-Assoced, la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali-Lait e Ugl Terziario hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i Centri Elaborazione Dati (CED). Il documento sottoscritto, affermano le OO.SS., punta al futuro e a valorizzare i lavoratori che lavorano nel mondo dell’innovazione digitale.

Dal punto di vista normativo si segnala un aggiornamento della classificazione del personale, attraverso il riconoscimento contrattuale di nuove professionalità come Prompt Engineer e AI Engineer. Ciò consente non solo di accrescere la motivazione e il coinvolgimento del personale, ma anche di migliorare l’organizzazione del lavoro e l’efficienza dei processi aziendali. Non solo, rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare le competenze, favorire percorsi di sviluppo professionale e promuovere la mobilità interna, generando benefici concreti sia per i lavoratori che per le imprese.

Dal punto di vista economico le Parti Sociali hanno stabilito un aumento economico del 10% sugli stipendi, da erogare nei prossimi 3 anni. 

ADI: i chiarimenti sui carichi di cura

L’INPS, in relazione all’Assegno di inclusione, fornisce alcuni chiarimenti nel caso di attribuzione d’ufficio dei carichi di cura (INPS, messaggio 29 luglio 2025, n. 2388). 

L’INPS si occupa del caso specifico dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura nelle ipotesi di componente del nucleo familiare beneficiario del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

 

Innanzitutto, richiamando le indicazioni fornite in precedenza nel messaggio n. 592/2025, viene ricordato che, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza, e il carico di cura non sia stato indicato in domanda, si procede d’ufficio all’attribuzione del carico di cura, convenzionalmente, a un componente maggiorenne a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza ai fini dell’ADI.

 

I servizi sociali possono poi confermare l’assegnazione del carico di cura a tale soggetto o di modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.

 

Come noto, i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, non abbiano responsabilità genitoriali e non siano sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 48/2023, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, possono presentare domanda per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Nel caso in cui, però, per quanto sopra riportato, a tali soggetti debba essere attribuito d’ufficio anche il parametro del carico di cura dello 0,40, in assenza di altri componenti del nucleo familiare a cui attribuirlo, l’inserimento nella scala di equivalenza ne determinerebbe l’incompatibilità con la misura del SFL.

 

L’INPS chiarisce che, in tali ipotesi, per le domande dell’ADI in cui, in fase di rinnovo o di istruttoria iniziale, venga rilevata la presenza di una domanda del SFL di un componente del nucleo familiare,  accolta al momento dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura – tenuto conto che la presentazione della domanda del SFL costituisce una specifica manifestazione di volontà da parte del componente del nucleo familiare che percepisce l’ADI e che l’importo della misura del SFL risulta essere, potenzialmente, economicamente più vantaggioso – non si procede ad attribuire d’ufficio il carico di cura al soggetto maggiorenne del nucleo familiare che abbia la domanda attiva del SFL, quando il carico di cura non possa essere attribuito ad altri componenti, evitando che si possano verificare pagamenti non dovuti.

 

Al termine della fruizione del SFL o in caso di rinuncia alla misura da parte del beneficiario, a quest’ultimo potrà essere attribuito d’ufficio, dal mese successivo a quello del termine di fruizione o della rinuncia, il carico di cura sulla domanda dell’ADI del nucleo familiare nel quale risulta componente, sussistendone i presupposti.

 

Infine, nel messaggio in commento, vengono date indicazioni sulla gestione delle domande dell’ADI riesaminate a seguito dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura e sospese per mancata comunicazione della variazione occupazionale.

CCNL Energia e Petrolio: previsto adeguamento retributivo da luglio 2025

Stabiliti i nuovi minimi retributivi a seguito dell’adeguamento IPCA

Il 10 luglio 2025, le Parti sociali Confindustria Energia, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno verificato lo scostamento inflattivo relativo al triennio 2022-2024.

Tenuto contro del valore IPCA-NEI 2024, pari a 1,3%, indicato dall’ultima comunicazione ISTAT e tenuto conto degli adeguamenti già effettuati con i precedenti accordi, è stato registrato un residuo scostamento positivo pari allo 0,4%.

Pertanto, le Parti hanno convenuto di prelevare dai minimi contrattuali una quota di 10,00 euro al livello 4 e di trasferirla nell’EDR contrattuale, a decorrere dal mese di luglio 2025.

Si riportano di seguito le tabelle aggiornate con i nuovi valori dei minimi tabellari e dell’EDR in vigore da luglio 2025.

Minimi retributivi

Livello Importi mensili
Dal 1° luglio 2025 Dal 1° dicembre 2025 Dal 1° gennaio 2026 Dal 1° luglio 2026 Dal 1° luglio 2027
1/5 3.513,55 3.554,94 3.582,54 3.658,42 3.748,10
1/4
1/3
1/2
1/1
2/4 3.182,05 3.219,54 3.244,53 3.313,25 3.394,47
2/3
2/2
2/1
3/4 2.881,73 2.915,68 2.938,31 3.000,55 3.074,11
3/3
3/2
3/1
4/4 2.546,61 2.576,61 2.596,61 2.651,61 2.716,61
4/3
4/2
4/1
5/4 2.233,24 2.259,54 2.277,08 2.325,31 2.382,32
5/3
5/2
5/1
5/0
6/0 1.942,80 1.965,69 1.980,95 2.022,90 2.072,49

Elemento Distinto della Retribuzione

Livelli Importi mensili
Dal 1.7.2025 Dal 1.1.2026
1 60,71 70,37
2 54,98 63,73
3 49,79 57,71
4 44,00 51,00
5 38,59 44,73
6 33,57 38,91

CIPL Edilizia Artigianato Piacenza: siglato il verbale di accordo sull’EVR 2025

Determinato il valore dell’EVR per i lavoratori delle imprese artigiane che operano nel settore dell’edilizia della provincia di Piacenza

Nel mese di luglio 2025, le Organizzazioni datoriali Edili Artigiane di Piacenza e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, hanno siglato un verbale di accordo in materia di determinazione dell’EVR per l’anno 2025. 

Pertanto, essendo risultati positivi 3 dei 4 indicatori territoriali che raffrontano il valore medio del triennio 2022-2024 sul triennio 2021-2023, il valore dell’EVR sarà pari al 75%.

Livello EVR annuo intero (75%) EVR annuo ridotto (65%)
7 618,97 402,33
6 551,78 358,66
5 459,86 298,91
4 428,80 278,72
3 398,60 259,09
2 358,21 232,84
1 306,56 199,26

Tali importi sono erogati con le competenze del mese di luglio 2025 in un’unica soluzione per le quote riferite al periodo gennaio – luglio e proseguirà in quote mensili fino a dicembre 2025.

CCNL Scuola: incontro per la trattativa di rinnovo del contratto

Le Sigle Sindacali hanno rivendicato con determinazione il diritto del personale scolastico all’estero a essere tutelato dalle regole del contratto collettivo, al pari del personale in servizio sul territorio nazionale

Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali della scuola e l’Aran nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL 2022/2024, con riferimento al personale docente e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero. La Uil Scuola Rua ha ribadito le proposte già avanzate sin dall’apertura del tavolo, rivendicando il pieno ritorno alla contrattazione collettiva per quanto riguarda la mobilità professionale verso l’estero, nonchè la disciplina del rapporto di lavoro per il personale in servizio all’estero.

Le OO.SS. hanno sottolineato, in materia di contrasto tra norma contrattuale e D.Lgs. n. 64/2017, le disparità di trattamento derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 64/2017, cui si aggiungono ulteriori disomogeneità generate da interpretazioni non univoche e da recenti pronunce giurisprudenziali. Tali sentenze hanno infatti riconosciuto la perdurante validità di alcuni principi contrattuali, compresi quelli relativi al mandato all’estero disciplinato dal CCNL.

Sono state inoltre presentate proposte sostanziali di modifica anche sul piano delle relazioni sindacali, dei livelli di contrattazione integrativa, della partecipazione e degli impegni legati all’attuazione dell’autonomia scolastica e ai progetti per il miglioramento dell’offerta formativa. Anche su questi aspetti, però, la risposta dell’Aran è stata negativa. Per l’Agenzia, infatti, le norme contrattuali sarebbero state superate dalla L. n. 107/2015 e dal D.Lgs. n. 64/2017, che rimandano la regolazione dei rapporti di lavoro al MAECI, negando di fatto la validità delle tutele e delle prerogative sindacali previste dal CCNL.

In conclusione le Sigle Sindacali hanno rivendicato con determinazione il diritto del personale scolastico all’estero a essere tutelato dalle regole del contratto collettivo, al pari del personale in servizio sul territorio nazionale.

CCNL Lapidei Industria: integrata l’ipotesi

Rettificato il minimo del livello F ed integrata la quota contrattuale

A seguito della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 14 luglio scorso, l’ Associazione Italiana Marmomacchine, l’Anepla e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno provveduto alla rettifica dell’importo previsto per il livello F dal 1° luglio in 1164,84 euro, in sostituzione dell’importo di 1.116,84 euro.
E’ stata, inoltre, inserita la quota contrattuale a favore delle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil prevista per il mese di luglio nei confronti dei lavoratori non iscritti al sindacato, una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00 euro.  
Le Aziende procederanno alla ritenuta ai lavoratori non iscritti sulla retribuzione del mese di gennaio e sul seguente conto corrente bancario IBAN:IT83F0569603200000012811X17.  

CCNL Cinematografia: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti a regime pari a 360,00 euro

L’accordo introduce aumenti, nuove figure professionali e il livello 6S

Il 23 luglio scorso, come da comunicato della Uilcom-Uil, è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Cinematografia. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.

 

Tra le novità previste dall’accordo si segnalano: classificazione del personale, con l’inserimento di nuove figure professionali; introduzione del livello 6S e aumenti retributivi a regime pari a 360,00 euro per il 4° livello, divise in 5 tranches:
45,00 euro dal 1° gennaio 2025;
45,00 euro dal 1° gennaio 2026;
90,00 euro dal 1° luglio 2026;
90,00 euro dal 1° luglio 2027;
90,00 euro dal 1° gennaio 2028.

 

Resta in sospeso il discorso sui lavoratori autonomi che operano nelle aziende di post-produzione. A tal proposito, è stato calendarizzato un incontro specifico per il prossimo 30 luglio. 

Per quanto concerne l’approvazione dell’ipotesi, invece, questa verrà sottoposta al vaglio delle assemblee che si terranno a settembre. 

CIPL Edilizia industria Torino: determinato l’EVR 2025

Stabiliti gli importi orari e mensili dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2025

Nel mese di luglio 2025, il Collegio Costruttori Edili – Ance Torino, Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, considerando che solo tre indicatori su quattro, presi in esame per la determinazione dell’EVR, sono risultati positivi, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’EVR nella misura del 3,6%.

Pertanto, in presenza di entrambi gli indicatori pari o positivi, l’impresa potrà erogare l’EVR negli importi di seguito riportati.

Importi orari EVR operai 

Operai Importo orario
Operaio 4° livello 0,31 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,29 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,26 euro
Operaio comune – 1° livello 0,22 euro

Importi mensili EVR impiegato

Impiegati Importo mensile
7° livello 76,85 euro
6° livello 69,16 euro
5° livello 57,64 euro
4° livello 53,80 euro
3° livello 49,95 euro
2° livello 44,96 euro
1° livello 38,42 euro

Invero, in presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta (2,34%). 

Importi orari EVR operai – misura ridotta

Operai Importo orario
Operaio 4° livello 0,20 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,19 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,17 euro
Operaio comune – 1° livello 0,14 euro

Importi mensili EVR impiegati – misura ridotta

Impiegati Importo mensile
7° livello 49,95 euro
6° livello 44,96 euro
5° livello 37,46 euro
4° livello 34,97 euro
3° livello 32,47 euro
2° livello 29,22 euro
1° livello 24,98 euro