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Riciclo alluminio: via libera ai contributi

Parte alle ore 16 del 30 marzo 2022 il Fondo per le società che gestiscono impianti di riciclo dei rifiuti in alluminio (MISE – Comunicato 30 marzo 2022)

Il Fondo istituito dal Ministero della Transizione ecologica e dal Ministero dell’Economia si rivolge alle aziende che nel 2020 hanno continuato a operare nonostante le difficoltà causate dall’emergenza Covid-19 e dal calo della domanda di materiale riciclato.

Con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sostiene le società di gestione degli impianti di riciclo di rifiuti in alluminio, aventi codice CER 150104, che abbiano registrato una riduzione dei ricavi.

Le società possono presentare domanda di contributo fino al 20% della riduzione dei ricavi del 2020 rispetto ai ricavi del 2019, fino a un massimo di 200.000 euro.

Le domande possono essere presentate solo su https://ricicloalluminio.invitalia.it, dalle ore 16 del 30 marzo fino alle 16 del 2 maggio 2022.

Determinata la percentuale bonus acqua potabile

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (Agenzia delle entrate – Provvedimento 31 marzo 2022, n. 102326).

L’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è risultato pari a 16.461.141 euro, a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 30,3745 per cento (5.000.000/16.461.141) dell’importo del credito richiesto.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui sopra.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari in compensazione, ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

Ricercatori e docenti rientrati prima del 2020: come accedere alle agevolazioni

I docenti e i ricercatori italiani iscritti all’Aire o i cittadini Ue trasferiti in Italia prima dell’anno 2020 che risultano beneficiari delle agevolazioni fiscali sul rientro dei cervelli, possono esercitare l’opzione per la misura di favore di cui all’art. 5, co. 5-ter, D.L. n. 34/2019, conv. con modif. in L. n. 58/2019, mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione (Agenzia Entrate – provvedimento 31 marzo 2022, n. 102028).

L’opzione può essere esercitata versando:

– il 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto della medesima agevolazione, sempre relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’opzione, se i figli minorenni sono almeno tre, anche in affido preadottivo, e il beneficiario diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni;

– il 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

Il versamento deve essere effettuato tramite F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.

Per i lavoratori dipendenti l’applicazione del beneficio avviene tramite richiesta diretta al datore di lavoro.

Per i lavoratori autonomi, invece, l’opzione per l’agevolazione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.

Modalità e termini presentazione domande di agevolazione Fondo impresa femminile

Stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo impresa femminile e fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, con particolare riferimento all’iter di valutazione delle domande di agevolazione e ai punteggi attribuibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni, nonché alle modalità, ai tempi e alle condizioni per l’erogazione delle agevolazioni (MISE – Decreto 30 marzo 2022).

L’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, destinato al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Il Fondo sostiene:
a) interventi per sostenere l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia;
b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell’Unione europea e nazionale.
Per impresa femminile si intende l’impresa a prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:
i. la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale;
ii. la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
iii. l’impresa individuale la cui titolare sia una donna;
iv. la lavoratrice autonoma, ossia la lavoratrice la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi inclusa la libera professionista iscritta agli ordini professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
Ai fini della presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo impresa femminile, le domande, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sezione “Fondo impresa femminile”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle date indicate al comma 13, secondo le modalità indicate al presente articolo.
L’accesso alla procedura:
a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa femminile richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa femminile richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale o alla lavoratrice autonoma ovvero, nel caso previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto 30 settembre 2021, alla persona fisica per conto dell’impresa femminile costituenda.
Per le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante dell’impresa. A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), a partire dalle ore 10.00 del 26 aprile 2022, una specifica richiesta all’indirizzo di posta elettronica indicato con congruo anticipo nell’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, riportante nell’oggetto “Fondo impresa femminile – richiesta accreditamento alla procedura informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione della stessa impresa richiedente e del suo rappresentante. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta per cui, tenuto conto dei termini previsti al successivo comma 13 per la compilazione e la presentazione delle domande di agevolazione, le imprese femminili richiedenti sono tenute a trasmettere tempestivamente l’istanza.
Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione.
L’impresa femminile richiedente è tenuta a comunicare al Soggetto gestore tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, ferma restando la procedura di autorizzazione nel caso di variazioni.
Non è ammessa la presentazione, nell’arco di quattro anni, di più domande di agevolazione da parte della medesima impresa femminile, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
Le domande presentate fuori dai termini indicati, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica e quelle non corredate da un progetto imprenditoriale leggibile e redatto sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto gestore non saranno prese in esame.

Regime Impatriati: se c’è continuità con il precedente lavoro scatta l’esclusione

Il dipendente di una società distaccato all’ estero e rientrato in Italia con un nuovo ruolo e la promozione a quadro non può fruire dell’agevolazione dell’Irpef prevista dal regime sugli impatriati di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, in quanto sussiste una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa italiana (Agenzia Entrate – risposta 28 marzo 2022, n. 159).

 

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero “non” possono fruire del beneficio in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.
Tale posizione mira ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame, ma in ogni caso non preclude, comunque, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.
Ciò si può verificare, ad esempio, nelle ipotesi in cui:
– il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
– il rientro in Italia del dipendente non si ponga in ” continuità” con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.

In tali ipotesi, le peculiari condizioni di rientro dall’estero del dipendente, rispondendo alla ratio della norma e non precludono al lavoratore in posizione di distacco l’accesso al beneficio.
Inoltre, recentemente, la stessa Agenzia, ha ulteriormente precisato che il beneficio fiscale non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una nuova attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.
Inoltre, l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per l’assunzione di un nuovo ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.
Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal nuovo ruolo aziendale e della relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto un profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
A titolo meramente esemplificativo, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:
– il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo aziendale;
– il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
– l’assenza del periodo di prova;
– clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
– clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la società di appartenenza in vigore prima del distacco.

Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l’impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame.
Nel caso di specie, indipendentemente dal nuovo ruolo assunto dal dipendente al rientro in Italia, conferito anche in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero, e dalla revisione della retribuzione, i termini e le condizioni contrattuali, così come il datore di lavoro, rimangono di fatto immutati.
La circostanza che continuino ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio, porta a considerare che la posizione lavorativa assunta al rientro del dipendente sia in ” continuità” con la precedente posizione lavorativa, continuando ad applicarsi le medesime condizioni contrattuali.
Pertanto, non sembra potersi ravvisare il requisito della ” discontinuità lavorativa”, in assenza del quale l’accesso al regime fiscale agevolativo deve considerarsi precluso.

Rimborso non imponiblie delle spese sostenute per tampone antigenico

In caso di spesa sostenuta per tampone antigenico dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un’attività per conto del proprio datore di lavoro, il relativo rimborso non costituisce base imponibile, ai fini IRPEF, in quanto costo sostenuto nell’esclusivo interesse del datore. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 marzo 2022, n. 160)

In base al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica il 15 aprile 2021, sono state disciplinate le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19.
Detto Protocollo, in particolare al punto 3, prevede che «Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove». Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, l’ente istante ha espletato nell’anno 2021 alcune procedure concorsuali, attenendosi a quanto previsto dal citato Protocollo, nominando quali membri delle commissioni anche personale dipendente, ed intende rimborsare la spesa dagli stessi sostenuta per i tamponi, previa presentazione della documentazione in originale (scontrino della farmacia o fattura del centro medico).
Trattandosi di una spesa sostenuta dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un’attività per conto del proprio datore di lavoro, si ritiene che il relativo rimborso non costituisca base imponibile, ai fini IRPEF, in quanto costo sostenuto nell’esclusivo interesse del datore.
Resta fermo che in tale ipotesi sarà necessario che il datore acquisisca la documentazione attestante il sostenimento della spesa da parte del dipendente che, conseguentemente, non potrà fruire della detrazione di cui all’articolo 15 del TUIR. Più precisamente, il soggetto che riceverà il rimborso per la spesa sostenuta per l’effettuazione del tampone che presenta una dichiarazione dei redditi precompilata dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo.

MISE: esenzioni 2022 per la ZFU Sisma Centro Italia

Forniti chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2022 in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 (Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare 28 marzo 2022, n. 120680).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle nuove agevolazioni le seguenti categorie di soggetti:
a) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2020, già beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
b) le imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:
i. svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
ii. alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse le esenzioni fiscali e contributive quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017.

Requisiti di accesso alle agevolazioni

Ai fini dell’accesso alle nuove agevolazioni, i soggetti già beneficiari devono confermare, in sede di presentazione dell’istanza, il mantenimento dei pertinenti requisiti, già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti che hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

– Costituzione
Tutte le imprese devono essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione.
I professionisti devono, alla data di presentazione dell’istanza, essere iscritti agli ordini professionali o aver aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero.

– Disponibilità della sede all’interno della zona franca urbana
I soggetti istanti, per l’esercizio dell’attività economica, devono disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana. Qualora il titolo di disponibilità sia un contratto di comodato, questo, ai fini dell’ammissibilità, deve necessariamente assumere una forma scritta.
Per le imprese, la sede di cui sopra deve essere regolarmente segnalata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e risultare dal relativo certificato camerale.
Per i professionisti, la sede deve essere stata comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività.

– Attività svolta all’interno della zona franca urbana
Possono accedere alle agevolazioni i soggetti che, disponendo della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana, hanno avviato l’iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
A tal fine, rileva la data di inizio dell’attività come risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di professionisti, la data di inizio attività comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività.

– Attività economica
Possono accedere alle agevolazioni i soggetti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione dei soggetti operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
I soggetti richiedenti rientrano nell’ambito di applicazione di uno dei predetti regolamenti de minimis in relazione al codice ATECO 2007 riferito all’attività svolta nella sede principale o nell’unità locale ubicata nella zona franca urbana alla data di presentazione dell’istanza, come risultante dal relativo certificato camerale dell’impresa istante, ovvero, per i professionisti, dalla comunicazione di inizio attività.
Nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca urbana, sono svolte, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile,
In tali casi, in merito all’obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, si applica un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall’ambito di applicazione dei predetti regolamenti non beneficino degli aiuti in oggetto.
A tal fine, si ritiene che un “criterio giuridico” idoneo possa essere quello della “contabilità separata”, mediante il quale è agevole la verifica che il beneficio resti confinato nell’ambito dell’attività ammissibile in relazione alla quale è concesso.
Nel caso in cui il soggetto interessato svolga la propria attività anche al di fuori della zona franca urbana e, al contempo, eserciti, all’interno della stessa, anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura, andrà garantita dal punto di vista contabile la separazione dei redditi prodotti fuori dalla zona franca urbana da quelli prodotti al suo interno, nonché, con riferimento a questi ultimi, la segregazione di quelli esclusi e, pertanto, non agevolabili.

– Assenza di procedure concorsuali
I soggetti istanti devono trovarsi, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

– Sanzioni interdittive
Non possono essere ammessi alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva.
Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni i soggetti che si trovino in condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

– Incompatibilità delle agevolazioni con il regime fiscale di vantaggio e forfetario per i contribuenti minimi
I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, per poter accedere alle agevolazioni devono aver optato, alla data di presentazione dell’istanza, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle esenzioni fiscali e contributive di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017. Nello specifico:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.
Per i soggetti già beneficiari, le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per il periodo di imposta 2022. Le esenzioni fiscali, sono riconosciute alle sole imprese e ai professionisti; i titolari di reddito di lavoro autonomo, non rientranti nella definizione di professionisti, possono beneficiarie esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Per i soggetti che hanno avviato l’attività in zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, le agevolazioni sono riconosciute per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze per l’accesso alle agevolazioni sono presentate esclusivamente tramite la procedura informatica. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di accesso.
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 6 aprile 2022 e sino alle ore 12:00 del 4 maggio 2022.
Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, ovvero per gli studi professionali e associazioni tra professionisti, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo zfu@pec.mise.gov.it. La richiesta, che potrà essere inoltrata a partire dalle ore 10:00 del 4 aprile 2022 ed entro le ore 10:00 del 27 aprile 2022, deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.

Modalità di concessione delle agevolazioni

Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all’agevolazione, per ogni soggetto richiedente, acquisisce gli aiuti a titolo di de minimis ottenuti dall’”impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti dal Registro Nazionale degli Aiuti.

Modalità di fruizione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate.
Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione concessa dal Ministero.

Conversione DL Sostegni-ter: esteso il regime fiscale dei pensionati neoresidenti

La Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), ha previsto l’estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti di cui all’art. 24-ter del TUIR (art. 6-ter, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. In L. n. 25/2022).

Ai sensi dell’art. 24-ter, D.P.R. n. 917/1986, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Condizione per fruire della sostitutiva è il trasferimento in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni, con popolazione non superiore a 3.000, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

La conversione in Legge del DL Sostegni-ter, ha esteso la suddetta condizione, prevedendo che il regime di favore è ammesso in caso di trasferimento della residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

I chiarimenti del Fisco sulle novità del Milleproroghe

Il Fisco fornisce chiarimenti sulle notività relative all’imposta di registro, Iva e Irap introdotte dal Decreto Milleproroghe (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 29 marzo 2022, n.8/E)

 

Sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”

Dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 è in vigore una sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in cui rientrano, tra gli altri, il periodo di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione oppure il termine di un anno entro il quale il neoproprietario deve procedere alla vendita della vecchia abitazione acquistata, a sua volta, usufruendo dei benefici “prima casa”. Se, per esempio, l’acquisto dell’abitazione è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, i termini sono sospesi dal 23 febbraio 2020 per riprendere il loro decorso il 1° aprile 2022, mentre se l’acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, i termini sospesi inizieranno a decorrere direttamente il 1° aprile 2022. L’Agenzia delle entrate con la circolare in oggetto, oltre a confermare la sospensione anche per il periodo anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga (1° gennaio 2022 -28 febbraio 2022), chiarisce che il contribuente che nel frattempo abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni può ottenerne il rimborso.

Versamenti sospesi

Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie a causa delle emergenze, il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2022 delle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dei versamenti riguardanti le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e le trattenute relative alle addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, nonché dei versamenti Iva.
Non sono dovuti interessi per i versamenti effettuati fino al 31 luglio 2022.

Irap non corrisposta

Slitta ancora il termine per regolarizzare gli omessi versamenti Irap per errata applicazione dell’esonero previsto dal Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio). In particolare il Milleproroghe interviene sul Dl n. 104/2020 (decreto Agosto) posticipando al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. Temporary Framework).

Conversione DL Sostegni-ter: misure bonus edilizi

A seguito della conversione del D.L. n. 7 gennaio 2022, n. 4 in L. 28 marzo 2022, n. 25, in materia di bonus edilizi, di seguito si forniscono le misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, sanzionatorie frodi edilizie e i termini di utilizzo dei crediti d’imposta.

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 28)

L’articolo 28 contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta e al versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie. Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto legge n. 13 del 2022, abrogato dalla L. n. 25/2022.
nello specifico, il citato articolo interviene sulla disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d’imposta, le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale.
Si chiarisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall’articolo in commento, come modificate in sede referente.
Si può versare con modello F24 anche l’imposta sulle transazioni finanziarie.
Inoltre, sono posti analoghi limiti alla cessione del credito d’imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, dunque in tutto tre volte.

Misure sanzionatorie frodi edilizie (art. 28-bis, co. 2)

Sono introdotte nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti, ossia la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione. Per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale (art. 28-ter)

L’articolo 28-ter, che riproduce il testo dell’articolo 3 del decreto legge n. 13 del 2022, precisa i termini per l’utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d’imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.