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Il Fondo di garanzia PMI per contrastare il caro bollette

Per contrastare il caro bollette cresce la copertura del Fondo di garanzia per le Pmi (Mediocredito Centrale /Invitalia – Circolare 30 novembre 2022, n. 13 e Ministero delle Imprese e del Made In Italy – Comunicato 30 novembre 2022).

Per accedere all’incremento della garanzia previsto dal Decreto Aiuti Ter (art.3, comma 3), i finanziamenti devono essere finalizzati alla copertura dei costi sostenuti per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Rientrando in questa fattispecie i finanziamenti possono ottenere una copertura dell’80% che riguarderà tutte le PMI e i professionisti, indipendentemente dalla fascia di appartenenza stabilita attraverso l’applicazione del modello rating del Fondo. Per questa specifica tipologia di finanziamenti per esigenze di liquidità, dunque, il decreto Aiuti Ter incrementa dal 60% all’80% la percentuale di intervento a favore delle imprese in fascia 1 e 2.
La garanzia, inoltre, viene concessa gratuitamente qualora il tasso applicato alla quota garantita del finanziamento concesso dalle banche o dagli altri intermediari non superi il tetto massimo stabilito dal decreto (il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il predetto tasso dovrà essere limitato al recupero dei costi).
Per ottenere la gratuità, infine, i soggetti finanziatori devono indicare nella richiesta di ammissione le condizioni economiche di maggior favore applicate in conseguenza dell’intervento del Fondo rispetto a quelle che sarebbero applicate senza garanzia.

Nuovo modello di avviso di intimazione

Approvato il nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439455)

L’espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data della predetta notifica.
La notifica del suddetto avviso va effettuata anche nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento e degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle entrate.
L’avviso di intimazione può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri dell’atto innanzi all’autorità giurisdizionale competente per l’atto indicato nell’avviso e di cui si intima l’adempimento.
La legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo, tra l’altro, la nuova denominazione delle commissioni tributarie con effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.
In particolare gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.
Con il provvedimento in oggetto si procede pertanto a sostituire il riferimento alle Commissioni tributarie contenuto nel modello di avviso di intimazione con l’attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria nonché ad adeguare il logo dell’agente della riscossione.

Procedura di ricostituzione indennità di frequenza per invalidità civile sospese

Con il Messaggio 30 novembre 2022, n. 4315, l’Inps ha attivato il processo automatizzato per il ricalcolo delle indennità per l’invalidità civile di frequenza scolastica sospese nel periodo estivo.

Fino ad oggi, per il ricalcolo delle indennità di frequenza sospese nel periodo estivo, erano necessari una serie di adempimenti a carico del cittadino e l’intervento dell’operatore della Struttura territoriale INPS competente per la verifica della documentazione prodotta e il ricalcolo della prestazione, con la conseguente estensione delle tempistiche per la chiusura dell’istruttoria.
Il nuovo processo automatizzato prevede l’accentramento del procedimento amministrativo, senza intervento alcuno da parte del cittadino che viene sgravato dall’onere di attestare la frequenza scolastica attraverso la presentazione della domanda di ricostituzione della pensione e senza interventi da parte delle Strutture territoriali.

La procedura di ricalcolo automatizzato delle indennità di frequenza è attivato per l’anno scolastico 2021/2022 ed è articolato nelle seguenti fasi:
1. estrazione dei dati relativi ai minori titolari di indennità di frequenza sospesa;
2. acquisizione d’ufficio delle informazioni relative alla frequenza scolastica attraverso colloquio informatico con il Ministero dell’Istruzione e del merito;
3. ricalcolo della prestazione;
4. notifica dell’avvenuto ricalcolo della prestazione.
Inoltre, ai fini del riconoscimento della prestazione, il sistema esegue centralmente i seguenti controlli automatici volti ad accertare che il titolare della prestazione:
– non sia deceduto;
– sia frequentante;
– non sia titolare di un’altra prestazione di invalidità civile;
– abbia un tutore o rappresentante legale;
– sia residente in Italia.

Docenti e reiterazione illegittima dei contratti a termine: niente risarcimento in caso di stabilizzazione

Nel settore scolastico, l’immissione in ruolo costituisce una misura alternativa idonea a sanzionare e cancellare l’illecito comunitario realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 24 novembre 2022, n. 34660.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza dei giudici del gravame che avevano accolto l’appello del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e respinto la domanda proposta dai docenti ricorsi in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente ad illegittimità dei contratti a termine stipulati con l’amministrazione.

La Corte distrettuale, nella specie, aveva posto a fondamento della decisione la circostanza che i docenti in questione risultavano assunti in ruolo già nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di una serie di contratti a termine della durata superiore a tre anni; pertanto, la domanda di condanna del Ministero al risarcimento del danno non era fondata perché veniva in rilievo un rapporto ormai stabilizzato, mancando la prova di un danno diverso ed ulteriore, atteso che l’amministrazione non aveva impugnato la statuizione del giudice di primo grado in ordine al riconoscimento dell’anzianità pregressa.

I docenti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, censurandola per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in punto di risarcimento da abuso di contratti a termine.

Tale doglianza è stata ritenuta infondata dal Collegio, che ha richiamato sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel settore scolastico, l’immissione in ruolo rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l’illecito comunitario, realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato su posti in organico di diritto.
I Giudici di legittimità non hanno mancato di rilevare, inoltre, che tale immissione in ruolo è stata riconosciuta quale misura idonea ed adeguata anche dalla Corte di Giustizia, giacchè l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito nella Direttiva 1999/70/CE, non impone agli Stati membri di prevedere un diritto al risarcimento del danno, in aggiunta alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Fisco: invio comunicazione per promozione adempimento spontaneo

Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta italiani (Agenzia delle entrate – Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439255).

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a partire dal periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, nonché i dati relativi ad eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta di cui all’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Al contribuente sono rese disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare le possibili anomalie.
L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti – ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI PEC), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il contribuente, anche avvalendosi di un intermediario, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
I dati e gli elementi sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa di supporto all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati dell’Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera includono:
– la tipologia di reddito percepito;
– la denominazione del soggetto estero che ha corrisposto gli emolumenti;
– l’ammontare dei redditi esteri percepiti;
– lo Stato estero che ha trasmesso l’informazione.

Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-19: proroga al 31 gennaio 2023

Due mesi di tempo in più per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400)

Il provvedimento in oggetto sposta il termine per l’invio dell’autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.
Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento. Il nuovo rinvio viene incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all’invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

Bonus Energia e Gas: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 29 novembre 2022 n. 36, ha fornito chiarimenti sui crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Al fine di contenere l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale e di contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina sono stati emanati:

– il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, rubricato “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (c.d. “decreto Aiuti”), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

– il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, rubricato “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (c.d. “decreto Aiuti-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

– il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (c.d. “decreto Aiutiter”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

– il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, rubricato “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (c.d. “decreto Aiuti-quater).

In particolare, le disposizioni agevolative di cui all’articolo 6 del decreto Aiuti-bis, all’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e all’articolo 1 del decreto Aiuti-quater, previste in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, sostanzialmente prorogano le agevolazioni già riconosciute con riferimento a periodi precedenti, incrementandone la misura.

A riguardo, con la circolare 36, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Con il medesimo documento di prassi la stessa Agenzia provvede, inoltre, a rispondere a taluni quesiti specifici in merito all’ambito applicativo delle anzidette misure.

INPS: domande telematiche per accredito figurativo per cariche elettive e sindacali

Realizzato un punto di accesso unificato per l’invio telematico delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le gestioni amministrate dall’Istituto e si forniscono le indicazioni per l’utilizzo dell’applicativo, consultabile attraverso i diversi dispositivi mobili e fissi (Circolare Inps n. 129/2022).

In particolare, le domande devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali: WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto utilizzando tutti i browser aggiornati a eccezione di Explorer (non più supportato); Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06.164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente); Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non sono procedibili. Le Strutture territoriali, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili all’Istituto, informeranno immediatamente e formalmente l’interessato circa l’improcedibilità della domanda fino alla trasmissione telematica della stessa. Diversamente, qualora si accerti che la causa che impedisce l’invio telematico sia da addebitare al sistema informatico dell’INPS, le Strutture territoriali provvederanno alla protocollazione in entrata dell’istanza, alla relativa acquisizione e alle successive fasi gestionali di lavorazione.
L’utente deve accedere al “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”.
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”.
Per potere accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Dopo avere superato la fase di autenticazione, la home page dell’applicazione consente di accedere alle seguenti funzioni:
– Home Riscatti;
– Home Ricongiunzioni e Computo;
– Home Accredito Figurativo per Cariche Elettive e Sindacali.
Nella pagina iniziale è disponibile l’accesso alle seguenti funzionalità principali:
– Nuova Domanda;
– Consultazione Domanda;
– Manuale Utente;
– Scheda Informativa e Allegati.

Le novità introdotte dal nuovo applicativo semplificano l’interazione tra le procedure e l’utente che, pertanto, in fase di accesso può:
– consultare il proprio estratto contributivo;
– verificare la correttezza e completezza dei servizi prestati e dei contributi versati apponendo un flag nella sezione apposita;
– inoltrare richieste di modifica e/o integrazione della propria posizione assicurativa attraverso gli applicativi dedicati (FASE e RVPA);
– ricevere dalla procedura l’indicazione della tipologia di accredito per cui si può scegliere di presentare domanda in base alla propria situazione contributiva/Ente – datore di lavoro che ha concesso l’aspettativa e la tipologia di aspettativa richiesta.
Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda di prestazione. L’utente è inizialmente invitato a confermare i propri dati anagrafici e i dati di contatto che trova già precompilati in base alle informazioni associate all’utenza con la quale ha effettuato l’accesso al portale. Questi dati possono essere aggiornati selezionando l’apposita funzione disponibile nel sito web dell’INPS alla sezione “MyInps”.
L’utente deve, inoltre, indicare se presenta la domanda come diretto interessato ovvero come superstite di soggetto deceduto. Dopo avere acquisito tali dati, il sistema rappresenta all’utente la propria situazione contributiva raggruppata per datore di lavoro (periodo dal – al, tipo di rapporto, misura, diritto, gestione e retribuzione) nella sezione “Rapporti di lavoro e contribuzioni”.
Effettuata tale verifica, l’utente deve apporre un flag nell’apposito campo tramite il quale deve alternativamente dichiarare la correttezza e completezza della propria posizione assicurativa o un’anomalia o mancanza nella stessa.
Le diverse sezioni della domanda sono presentate in sequenza, rendendo la compilazione semplice e intuitiva, con la possibilità, nei casi previsti, di allegare eventuale documentazione a supporto tramite il pulsante “Allegati”.
Una volta inserite tutte le informazioni richieste e allegata eventuale documentazione, tramite la funzione “Riepilogo e invio” si possono rivedere i dati inseriti. Per inviare la domanda l’utente seleziona il tasto “Invio”. L’inoltro della domanda è possibile solo dopo avere apposto il flag alla seguente dichiarazione: “Ho preso visione e accetto l’informativa”.
La domanda inoltrata sarà immediatamente visualizzabile dall’utente nell’elenco delle proprie domande di accredito figurativo (consultabili nella apposita sezione “Consultazione Domanda”), dove sarà anche possibile consultare lo stato di avanzamento della pratica, visualizzare il numero di protocollo, appena disponibile, e stampare la relativa ricevuta.
La protocollazione della domanda è effettuata dal sistema informatico contestualmente ovvero in un momento successivo.

Riaprono gli sportelli per gli incentivi al settore automotive

Nuove domande dal 29 novembre per i Contratti di sviluppo e gli Accordi di innovazione. (MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY – Comunicato 25 novembre 2022)

Dal 29 novembre le imprese della filiera potranno infatti richiedere le agevolazioni a valere sui Contratti di sviluppo e sugli Accordi per l’innovazione.
Le iniziative agevolabili dovranno riguardare temi come la riduzione delle emissioni, l’alleggerimento dei veicoli, lo sviluppo di nuovi sistemi e componenti, nonché le infrastrutture per il rifornimento e la ricarica.
In particolare, sono oltre 320 milioni di euro le risorse a disposizione per sostenere i Contratti di sviluppo, che promuoveranno programmi di investimento di grandi dimensioni e di particolare rilevanza strategica e innovativa.
Le domande di agevolazione andranno presentate a Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero.
Gli Accordi per l’innovazione mettono invece a disposizione del settore automotive, con la nuova finestra del primo sportello, risorse finanziarie pari a circa 200 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere nuovi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella filiera.
Le proposte vanno presentate al Ministero attraverso la piattaforma messa a disposizione da Mediocredito Centrale, soggetto gestore degli Accordi.

Chiarimenti dal Fisco sui PIR alternativi per operazioni di cartolarizzazione immobiliare

L’ammissibilità, nell’ambito dei PIR Alternativi degli strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione, dunque, discende dalla circostanza che il sottostante l’operazione di cartolarizzazione è rappresentato da crediti delle imprese obiettivo della misura agevolativa (Agenzia delle Entrate – risposta 25 novembre 2022 n. 577).

La Legge di bilancio 2017 ha previsto un regime di non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi di capitale e diversi, percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori di attività d’impresa, nonché dagli enti di previdenza obbligatoria (cd. Casse di Previdenza) e dalle forme di previdenza complementare (cd. Fondi pensione) derivanti da investimenti operati tramite PIR che rispettino le caratteristiche espressamente previste dalla normativa.
Come chiarito nella circolare n. 19/E del 2021, l’obiettivo perseguito dal legislatore attraverso l’introduzione del PIR Alternativo è quello di utilizzare il risparmio come risorsa finanziaria della collettività indirizzandolo su investimenti illiquidi al fine di assicurare risorse, in termini di capitali, al settore delle piccole e medie imprese.
Si tratta, infatti, come dichiarato nella relazione illustrativa, di una misura di carattere strutturale volta a incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei PIR di convogliare risparmio privato verso il mondo delle piccole e medie imprese.
Come noto, per la costituzione di un PIR Alternativo occorre rispettare i seguenti vincoli di investimento:
– per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, almeno il 70% del valore complessivo del PIR deve essere investito, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
– gli strumenti finanziari, oggetto dell’investimento di cui sopra, dovranno essere emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia, con imprese residenti in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE). Sia le imprese residenti nell’UE che quelle residenti in Stati SEE devono avere una stabile organizzazione in Italia;
– le imprese, oggetto degli investimenti, devono essere diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
– gli investimenti possono essere rappresentati anche da prestiti e crediti erogati alle predette imprese.

Relativamente alla possibilità di includere tra gli investimenti qualificati anche quelli rappresentati da prestiti e crediti, nel paragrafo 2 della circolare n. 19/E del 2021 è stato precisato che possono essere immessi all’interno del PIR anche Asset Backed Securities (ABS) emesse da special purpose vehicle di cartolarizzazione di crediti di imprese fiscalmente residenti in Italia e/o di imprese residenti in Stati membri UE o in Stati SEE aventi una stabile organizzazione in Italia.
A tale proposito si osserva che, nel medesimo paragrafo del documento di prassi citato, viene prima chiarito che le somme o i valori conferiti nel piano nell’ambito della quota obbligatoria possono essere destinati anche “indirettamente” agli investimenti qualificati che caratterizzano ciascuna tipologia di PIR.
Pertanto, ai fini della valorizzazione nell’ambito degli investimenti qualificati detenuti nel PIR, anche degli investimenti effettuati indirettamente, rileva l’investimento sottostante (i.e. look through).

In tale contesto, attraverso l’investimento in titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione si persegue la finalità di convogliare le risorse finanziarie, immesse nei PIR Alternativi, alle imprese obiettivo della misura agevolativa tramite fonti di finanziamento, ulteriori rispetto agli strumenti finanziari, quali l’investimento in prestiti e crediti delle predette imprese.
Al riguardo, come già anticipato, deve trattarsi di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese target), in quanto la misura tende ad indirizzare gli investimenti verso le imprese di minori dimensioni.
L’ammissibilità, nell’ambito dei PIR Alternativi degli strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione, dunque, discende dalla circostanza che il sottostante l’operazione di cartolarizzazione è rappresentato da crediti delle imprese obiettivo della misura agevolativa.
Nel caso di specie, considerato che l’oggetto dell’investimento della società di cartolarizzazione immobiliari non è costituito da crediti di imprese target, ma dai proventi derivanti dalla titolarità dei beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali immobiliari in capo alla medesima società di cartolarizzazione, i titoli emessi da società di cartolarizzazione immobiliare possono essere inclusi nella quota libera del 30% del valore complessivo del patrimonio investito nel PIR.