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CCNL Enti di ricerca: sottoscritto accordo di interpretazione autentica

Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali sono intervenute sulla corretta applicazione dell’art. 15, co. 9, del CCNL Enti di Ricerca e sperimentazione quadriennio normativo 2002/2005 – 1° biennio economico 2002/2003 sottoscritto in data 7 aprile 2006

Il giorno 24 Ottobre 2023 ha avuto luogo l’incontro tra l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative per la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per l’interpretazione autentica dell’art. 15, co. 9, del CCNL Enti di ricerca e sperimentazione, quadriennio normativo 2002/2005 – 1° biennio economico 2002/2003 sottoscritto in data 7 aprile 2006.
Sulla base dei vari contenziosi segnalati le Parti Sociali sono intervenute sulla corretta applicazione dell’art. 15, co. 9, del CCNL Enti di Ricerca e sperimentazione di cui sopra, il quale dispone “9. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data”. 
Sulla base di quanto stabilito i “requisiti utili alla valutazione” che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento non vanno confusi con i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva. Per “requisiti utili alla valutazione” si intendono i documenti/attività/progetti ecc. svolti dai candidati nell’espletamento delle mansioni proprie del profilo immediatamente inferiore a quello per cui si concorre che vengono sottoposti alla Commissione ai fini della valutazione del “merito scientifico ovvero tecnologico”. 
Per concorrere alla procedura selettiva occorre essere inquadrati (decorrenza giuridica) nel livello immediatamente inferiore a quello per il quale si concorre in data antecedente alla data di decorrenza giuridica del nuovo inquadramento, ovvero non oltre il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente.  

Lavoratori sportivi, le indicazioni dell’INL

L’Ispettorato ha fornito le prime indicazioni sui contratti applicabili, le prestazioni e le definizioni in materia di lavoro sportivo alla luce della riforma (INL, circolare 25 ottobre 2023, n. 2).

A seguito della entrata in vigore, dal 1° luglio 2023, della maggior parte delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del lavoro sportivo, l’INL ha fatto pervenire le prime indicazioni al proprio personale ispettivo tramite la circolate in commento. In pratica, l’INL ricapitola gli elementi della Riforma dello Sport per quel che riguarda la definizione di lavoratori sportivi, il lavoro subordinato in questo ambito, il rapporto di lavoro nei settori professionistici e dilettantistici, le prestazioni del volontariato, l’apprendistato, la dimensione della sicurezza sul lavoro e dei minori, la previdenza, i rapporti di co.co.co, la disciplina fiscale.

In particolare, la circolare segnala che in base all’articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021 si definiscono lavoratori sportivi le figure (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo. Così come è lavoratore sportivo ogni altro tesserato  che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Invece, non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Il rapporto di lavoro nelle società professionistiche

Tra le indicazioni contenute nella circolare dell’INL n. 2/2023 si trovano quelle riguardanti il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici (articolo 27, D.Lgs. 36/2021), ovvero quelli relativi alle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate, anche paralimpiche. 

La Riforma dello Sport prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Si tratta di una presunzione relativa, tuttavia, in quanto si prevede espressamente che il lavoro sportivo costituisce anche oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
– l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
– lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
– la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.
Trattasi di condizioni che vanno verificate autonomamente, caso per caso, al fine di verificarne la sussistenza sulla base della previsione di legge, senza che il superamento di una di esse comporti necessariamente il venir meno del requisito.

 

Il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo

 

Con l’articolo 28 del D.Lgs. n. 36/2021 viene disciplinato il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Diversamente da quanto avviene nel professionismo, nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
– la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
– le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Inoltre, il citato articolo 28, al comma 3 del D.Lgs. n. 36/2021 pone a carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.) uno specifico adempimento e cioè l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (articolo 6, D.Lgs. n. 39/2021) i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi.

L’obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto, in base alle previsioni da ultimo introdotte dal D.Lgs. n. 120/2023, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l’impiego. Per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre 2023, l’Ispettorato ritiene che l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre 2023.
Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative in questione concerne l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro. L’obbligo può essere adempiuto in via telematica all’interno di un’apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Inoltre, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. Con riguardo agli adempimenti di tenuta del libro unico del lavoro, l’iscrizione del lavoratore può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Rispetto agli adempimenti descritti si prevede che, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri o dell’autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano individuate le disposizioni tecniche ed i protocolli informatici necessari a consentire l’invio della comunicazione dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo al Registro delle attività sportive dilettantistiche – decreto in via di definizione – e, entro il 31 dicembre 2023, siano individuate le disposizioni tecniche ed i protocolli informatici necessari a consentire la tenuta del libro unico del lavoro in via telematica all’interno di apposita sezione del medesimo Registro delle attività sportive dilettantistiche.
L’INL precisa anche che l’obbligo di comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovrà essere necessariamente effettuato mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo.
Infine, l’INL segnala che, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.

 

CCNL Autoscuole: con novembre erogata rata di arretrati incrementi retributivi

Corrisposti gli arretrati incrementi retributivi per i dipendenti del settore

Il Verbale di Accordo sottoscritto il 14 marzo 2023 dalle Rappresentanze Datoriali Unasca e Confarca, e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, realizza la rettifica delle tabelle salariali trascritte erroneamente al Punto 2), Lettere a) b), del Verbale di Accordo siglato in data 22 luglio 2021 per il rinnovo 2021-2023 del CCNL Autoscuole, applicato ai dipendenti delle Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di consulenza automobilistica, che di fatto, hanno comportato la mancata corresponsione dell’aumento retributivo concordato per le scadenze fissate.
Le Parti firmatarie convengono che, gli arretrati incrementi retributivi da corrispondere ai dipendenti del comparto, vengono elargiti in 10 rate mensili a partire dal mese di marzo 2023, secondo gli importi di seguito riportati.

Par. Mar 2023 Apr 2023 Mag 2023 Giu 2023 Lug 2023 Ago 2023  Set 2023 Ott 2023 Nov 2023 Dic 2023  Tot.
200,00 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 1.607,41
156,00 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 1.253,78
135,00 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 1.085,00
125,00 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 1.004,63
119,00 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 956,41
100,00 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 803,70

Pertanto, con il mese di novembre, spetta ai lavoratori del settore, secondo il livello ed il parametro a cui appartengono, la rata di tali arretrati come indicato nella tabella sottostante.

Livello Parametro Importo
Quadro 200,00 160,74
156,00 125,38
135,00 108,50
125,00 100,46
119,00 95,64
100,00 80,37

CCNL Bancari Credito Cooperativo: definito il testo coordinato del contratto

Concluso il percorso negoziale per il rinnovo del contratto per i dipendenti del settore 

Le sigle sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito e Uilca hanno reso noto che si è concluso il percorso negoziale tra le segreterie e Federcasse, per la stesura definitiva del testo coordinato del CCNL Bancari Credito Cooperativo dell’11/6/2022 e dei successivi accordi. Le Parti hanno fatto valere gli Istituti contrattuali di impatto economico e normativo. Nel corpo del testo coordinato sono stati disciplinate correttamente le materie afferenti ai cicli negoziali, costituiti dai contratti integrativi di gruppo. Questi ultimi trattano temi quali: la mobilità territoriale e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori, oltre ad un adeguamento ulteriore della classificazione del personale, con riferimento ai nuovi modelli distributivi. Le Sigle si sono impegnate a profondere ogni sforzo per giungere, in tempi congrui, ad una risoluzione positiva. Il prossimo incontro è previsto per l’8 novembre per completare il percorso di stesura e chiusura della piattaforma di rinnovo del prossimo contratto.

Semplificazione norme in materia di adempimenti tributari: il Cdm approva il decreto in esame preliminare

Il Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023 ha approvato, in esame preliminare, un D.Lgs. recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 ottobre 2023, n. 55). 

Tra i principali obiettivi perseguiti dal Decreto, il Consiglio dei ministri ricorda:

  • razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l’adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti;

  • armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell’anno;

  • semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento;

  • ampliare le forme di pagamento;

  • incentivare l’utilizzazione delle dichiarazioni precompilate;

  • semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria;

  • incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;

  • prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la

  • digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Il testo, in particolare, semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all’IRAP e all’IVA ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.

Inoltre, viene semplificata la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta ed eliminata la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.

 

A decorrere dal 2024, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al controllo formale dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2014.

 

Oltre ciò, nel testo del Decreto si prevede la riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale; si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte; si amplia la soglia versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo; si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle entrate sospenda dal 1 al 31 agosto e dal 1 al 31 dicembre l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance; si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

 

A partire dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvederanno alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

 

Incrementate da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20.000 a 50.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP

 

Inserito anche il rafforzamento dei servizi digitali per:

  • potenziare i canali di assistenza a distanza;

  • consentire la registrazione delle scritture private;

  • consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa;

  • consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia e lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;

  • consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate;

  • effettuare ulteriori adempimenti.

CCNL Cooperative Sociali: è ancora confronto sul rinnovo contrattuale

Prosecuzione delle trattative contrattuali

Nei giorni scorsi presso la sede di ConfCooperative, è proseguita la trattativa tra le OO.SS. e le Centrali Cooperative sul rinnovo del CCNL Cooperative Sociali, disciplina applicata ai lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo-Cooperative Sociali.
I principali temi discussi sono stati:
– la novazione degli articoli sui contratti a termine;
– circa il 1° livello, la quantificazione dei tempi di vestizione e svestizione;
– la revisione degli inquadramenti per alcune figure professionali;
– la modifica dell’articolato sull’obbligo di residenza in struttura (notti passive).
Queste le proposte su cui le Organizzazioni Sindacali auspicano di apportare approfondimenti e proprie importanti valutazioni, e su cui le Associazioni Datoriali si impegnano a formulare proposte in vista del prossimo incontro.
Da ultimo, le Parti hanno poi ribadito la volontà di intensificare il dibattito selezionando le priorità condivise per verificare l’esistenza o meno delle condizioni al fine di rendere concreta una preintesa.

Procedimento di liquidazione delle prestazioni INAIL: sospensione del termine di prescrizione

Arrivano le istruzioni INAIL alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 2019 (INAIL, circolare 23 ottobre 2023, n. 44). 

L’INAIL ha fornito le istruzioni operative aggiornate sulla sospensione del termine triennale di prescrizione del diritto alle prestazioni, ai sensi dell’articolo 111, comma 2 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il D.PR. n. 1124/1965. Le indicazioni giungono alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 7 maggio 2019, n. 11928.

In sostanza, con la sentenza citata, pertanto, la Corte ha ritenuto di aderire al precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità, espresso nella sentenza a Sezioni Unite 16 novembre 1999, n.783, secondo cui il termine triennale di prescrizione rimane sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo da parte dell’INAIL.

Le istruzioni operative

Pertanto, in linea con l’orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza della Corte di Cassazione del 2019, il termine di prescrizione triennale rimane sospeso fino a che il procedimento di liquidazione delle
prestazioni non si conclude con un provvedimento espresso.

L’INAIL indica che dato che la prescrizione non può più essere validamente eccepita, le sue strutture territoriali devono concludere il procedimento amministrativo di liquidazione delle prestazioni, emettendo il relativo provvedimento che può essere di accoglimento o di rigetto. L’adozione del provvedimento espresso determina la cessazione della sospensione della prescrizione che riprende a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell’assicurato. 

Al riguardo, l’Istituto, infine, segnala che secondo un recente principio di diritto affermato dai giudici di legittimità (Cass. sez. IV.11 ottobre 2022, n.29532), il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all’articolo 112 del D.P.R. n.1124/1965, resta sospeso, ex art.111, comma 2 dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore; il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell’Istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato. 

Di conseguenza, sono superate le istruzioni operative contenute nella circolare INAIL n. 42/2013.

Delega fiscale e modifiche allo Statuto del contribuente: D.Lgs. approvato in esame preliminare

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 ottobre 2023, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che dà attuazione alla delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio  (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 ottobre 2023, n. 55).

Il testo del Decreto precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del ne bis in idem e l’autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d’imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma.

 

Con riguardo alla disciplina dell’efficacia temporale delle norme tributarie, conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare:

  • specifica il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;

  • stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;

  • stabilisce il regime dell’annullabilità, in luogo della vigente nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni;

  • disciplina espressamente “il principio del contraddittorio”;

  • stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentale);

  • delinea la procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente;

  • interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;

  • esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche per relationem;

  • stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.

Il decreto legislativo interviene anche in merito alla disciplina dei vizi degli atti dell’amministrazione finanziaria, regolando i diversi casi di: annullabilità; nullità; irregolarità; inesistenza.

 

Annullabilità: gli atti dell’amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. I motivi di annullabilità non sono rilevabili d’ufficio.

Nullità: i vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito.

Irregolarità: l’incompleta o inesatta indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità.

Inesistenza: si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto.

 

Tra le principale novità contenute nel testo del Decreto si rilevano anche:

  1. l’estensione dell’obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili. Decorso tale termine, è preclusa all’amministrazione finanziaria l’utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione;

  2. l’introduzione del principio del ne bis in idem nel procedimento tributario: stabilendo che l’amministrazione possa esercitare l’azione accertativa una sola volta per ogni periodo d’imposta;

  3. il divieto all’amministrazione finanziaria di divulgare, nell’esercizio dell’azione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche attraverso l’interoperabilità con altre banche dati;

  4. la rimodulazione del principio della non sanzionabilità del “ragionevole affidamento” a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell’UE, non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell’amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa;

  5. l’introduzione del principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e si disciplina l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;

  6. la revisione dell’istituto dell’interpello, con la previsione del versamento di un contributo, e l’individuazione dei documenti di prassi attraverso i quali l’amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme tributarie e delle circolari;

  7. l’istituzione del Garante nazionale del contribuente, con un ampliamento delle funzioni rispetto all’attuale Garante del contribuente.

 

CCNL Alimentari Piccola Industria: aggiornamento elemento di garanzia retributiva 

Con la retribuzione del mese di novembre vengono erogati i nuovi importi dell’emolumento

A partire dal 1° novembre 2023, le imprese del settore alimentare che non riescono ad individuare parametri da migliorare o obiettivi da raggiungere, in sostituzione del premio, erogano l’elemento di garanzia retributiva. Gli importi vengono riconosciuti per 12 mensilità e sono compresivi dell’incidenza su tutti gli Istituti contrattuali e di legge, compreso il Tfr. A beneficiare dell’elemento di garanzia retributiva sono i dipendenti che lavorano presso le aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all’uomo o alla specie animale quali: l’industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell’alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali. Gli importi relativi all’elemento di garanzia retributiva, indicati all’interno dell’Ipotesi di Accordo del 12 luglio 2021, sono riportati nella tabella di seguito, variati rispetto a quelli che vengono riconosciuti fino al 31 ottobre 2023.

Livello  Importo dall’1/11/2023
Quadri 41,97
1 41,97
2 36,49
3 30,10
4 26,46
5 23,73
6 21,90
7 20,07
8 18,25

 

Zone montane e contrasto al lavoro forzato e obbligatorio nei nuovi disegni di legge

Approvato in esame preliminare un disegno di legge volto alla promozione delle zone montane contenente, tra l’altro, agevolazioni fiscali per le imprese montane fondate da giovani, e un altro di ratifica del Protocollo della Convenzione dell’OIL sul lavoro forzato e obbligatorio (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 ottobre 2023, n. 55).

Promozione delle zone montane

 

Il Consiglio dei ministri, riunitosi nella seduta del 23 ottobre 2023, tra gli altri provvedimenti, ha adottato, in esame preliminare, un disegno di legge che introduce disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

 

Le norme sono volte alla tutela dell’ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio e della salute e alla salvaguardia delle peculiarità territoriali, storiche, culturali e linguistiche delle zone montane.

 

Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l’ambiente e il clima, sono previsti incentivi sotto forma di credito d’imposta agli investimenti e alle attività diversificate.

 

I giovani che fondano imprese montane potranno beneficiare di misure fiscali in loro favore come una flat tax del 15% per ricavi fino a 100.000 euro.

 

Ancora, sul fronte del lavoro, al fine di agevolare l’utilizzo del lavoro agile nei comuni montani, è disposto un credito d’imposta per le imprese che promuovono lo smart working quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa.

 

Le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica e maestro di sci sono riconosciute quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

 

Si prevedono agevolazioni per la residenza e il domicilio stabile in montagna, come la deducibilità degli interessi passivi per mutui contratti per l’acquisto di proprietà immobiliare derivante da ristrutturazione edilizia di edificio preesistente da adibire ad abitazione principale e domicilio stabile.

 

Crediti d’imposta sono disposti per locazioni e acquisti di immobili da parte dei docenti delle scuole di montagna.

 

Tra le disposizioni in tema di servizi pubblici, infine, oltre a quelle in materia di sanità e scuola, si segnalano quelle nell’ambito dei servizi di comunicazione, con la previsione di contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali nei quali saranno inseriti interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Si afferma inoltre che la copertura dell’accesso a internet in banda cosiddetta ultra-larga rappresenta una priorità per lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, con specifico riguardo ai Comuni a maggiore rischio di spopolamento.

 

Lotta al lavoro forzato e obbligatorio

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato anche un disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014.

 

Il Protocollo è volto a rafforzare le azioni per la piena applicazione della Convenzione, con la finalità di sopprimere il lavoro forzato e obbligatorio anche nelle nuove forme (tratta di persone e sfruttamento dei lavoratori migranti), di assicurare alle vittime una protezione e l’accesso a meccanismi di risarcimento adeguati ed efficaci e di reprimere i responsabili del lavoro forzato e obbligatorio.

 

I Paesi aderenti dovranno pertanto elaborare una politica nazionale e un piano di azione che contengano linee d’intervento sistematiche e coordinate da parte delle autorità competenti al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato Protocollo.