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CCNL Scuole Materne Fism: adesione al Fondo Espero dei lavoratori del comparto

Possibilità di aderire al Fondo pensionistico Fondo Espero anche per i lavoratori a cui si applica il presente CCNL

Dal 23 ottobre 2023 possono aderire al Fondo Nazionale Pensione Complementare, Fondo Espero, tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL Scuole Materne Fism. Tale Fondo risulta pertanto lo stesso a cui sono iscritti i dipendenti della scuola statale, dei conservatori e delle accademie.
Si è difatti portato a compimento tutto l’iter per approvare le modifiche allo Statuto del Fondo necessarie per realizzare l’Accordo Sindacale sottoscritto con il rinnovo contrattuale 2021-2023.
A tal proposito, Flc-Cgil comunica di voler realizzare una campagna informativa per tutti gli aderenti, ed al tempo stesso, Fondo Espero mette a disposizione il materiale di cui questi ultimi potrebbero necessitare, ossia:
– opuscolo informativo;
– brochure;
– i vantaggi.
Altresì, sono stati realizzati link e video informativi circa:
– l’adesione dipendenti privati;
– i vantaggi;
– il confronto iscritto/non iscritto;
– Fism.
La previdenza complementare di natura contrattuale offre opportunità sia gestionali che economiche. Difatti, il Fondo non ha scopi di lucro ma l’uso corretto di capitali accantonati oltre a tenere le spese di gestione bassissime.
Inoltre gli investimenti hanno un’attenzione importante rispetto alla loro eticità: c’è un’attenta cura ad evitare fondi che investono in armi.
Il datore di lavoro poi, oltre a mettere a disposizione del lavoratore presso il Fondo Espero, il Tfr, verserà l’1% come contributo contrattuale.
Da ultimo, si ritiene di non sottovalutare e di tenere in considerazione la defiscalizzazione di quanto il lavoratore versa ad Espero.

Sostegno al reddito del personale dei servizi ambientali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

Nella G.U. del 27 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che adegua alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali la platea dei destinatari, i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale fornita dal Fondo di solidarietà bilaterale del personale del settore dei servizi ambientali (D.M. 29 settembre 2023).

Il D.M. n. 103594/2019 ha istituito presso l’INPS il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali” riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015 e che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

 

Il nuovo decreto in oggetto ha innanzitutto ampliato la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, estendendola ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali, sempre compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.

 

Riguardo alle prestazioni fornite dal Fondo, viene sostituito l’articolo 6, comma 1, lettera a) del D.M. n. 103594/2019, prevedendosi che il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie previste dal D.Lgs. n. 148/2015. L’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall’articolo 3, comma 5-bis del citato decreto legislativo.

 

La durata massima della prestazione in argomento è pari:

 

a) per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente: 13 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali sia ordinarie che straordinarie;

 

b) per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

 

c) per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:

 

I) 26 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie;

II) 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

III) 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;

IV) 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

 

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Nell’ambito dei processi connessi alla staffetta generazionale, viene anche assicurato, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni. Tale staffetta generazionale è finanziata mediante un contributo straordinario posto a carico esclusivo del datore di lavoro.

 

Inoltre, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione europea, il Fondo finanzia specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero.

Lavoro sportivo dilettantistico, precisazioni sulle comunicazioni al Registro

L’INL chiarisce alcuni aspetti relativi all’adempimento dell’obbligo di comunicazione dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo al Registro delle attività sportive dilettantistiche in attesa della piena operatività di quest’ultimo (INL, nota 26 ottobre 2023, n. 460).

L’INL, con la circolare n. 2/2023, ha fornito le prime indicazioni sulla nuova disciplina del lavoro sportivo alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 120/2023 che, come noto, è intervenuto con significative novità sul D.Lgs. n. 36/2021.

 

Con particolare riferimento al lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, l’articolo 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2021 pone a carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva associata, Ente di Promozione Sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.) uno specifico adempimento e cioè l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

 

Il suddetto adempimento equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego e va assolto, in base alle previsioni da ultimo introdotte dal D.Lgs. n. 120/2023, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. 

 

L’Ispettorato ritiene che, per i rapporti di lavoro iniziati prima del 4 settembre 2023 (data di pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023), l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre 2023.

 

Tuttavia, l’INL chiarisce che, sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo, i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere trasmessi mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego.

 

Infatti, per la piena operatività del Registro, si dovrà attendere l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport con cui saranno individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti di cui detto.

 

L’indicazione fornita vale solo per le comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro alla data del 26 ottobre 2023 di pubblicazione della nota in oggetto, mentre, per quelle già avvenute, non è dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.

 

Si ricorda che il mancato adempimento dell’obbligo comunicativo al Registro comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, ovvero la medesima prevista per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego.

CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche: raggiunta l’ipotesi di intesa preliminare

Prevista per novembre la sottoscrizione dell’Ipotesi. Incrementi retributivi e Una Tantum

Nei giorni scorsi, è stata raggiunta l’ipotesi di intesa preliminare per il rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, dopo le indicazioni fornite dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, dall’incontro tra le sigle sindacali di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal) e Anfols è emersa la volontà di sottoscrivere l’ipotesi entro il mese di novembre 2023. Il rinnovo del CCNL, che va a coprire il periodo 2019-2021, prevede un incremento del 4% a valere sui minimi tabellari del contratto che ad oggi viene applicato, con decorrenza da gennaio 2024 e con erogazione alla firma definitiva, a seguito delle procedure previste per il pubblico impiego. Inoltre, la quota di 150,00 euro al minimo tabellare, parametrata al livello 3B dell’area tecnica, viene trasferita dai contratti aziendali al CCNL nazionale per tutte le Fondazioni. E’ prevista, inoltre, l’erogazione dell’Una Tantum per i lavoratori a tempo indeterminato in servizio tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 di un importo doppio rispetto al valore del rinnovo del 4%. Le somme vengono erogate pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel corso del periodo sopra indicato. Nel frattempo, prosegue di pari passo il negoziato per quel che concerne la parte normativa ed economica del contratto 2022-2024.

Legge Bucalossi e trasferimenti con funzione di trasformazione del territorio senza intenti speculativi

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione fiscale “Bucalossi” ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi e non una tipica funzione di scambio (Agenzia delle entrate, risposta 27 ottobre 2023,  n. 451).

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa.

 

Ciò premesso, l’Agenzia cita l’articolo 20 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cd. Bucalossi), recante norme per la edificabilità dei suoli, il quale dispone che ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti si applica l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Tale trattamento tributario si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

Tale formulazione della disposizione appare volta ad un ampliamento della portata applicativa della previsione agevolativa, in quanto la stessa viene di fatto estesa ad atti, compresi quelli attuativi, in precedenza non agevolati, purché gli stessi siano comunque finalizzati alla “trasformazione del Territorio” e siano posti in essere sulla base di “accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici”.

 

Il suddetto regime agevolativo, dunque, è applicabile:

  • esclusivamente ad atti non ”genericamente” preordinati alla trasformazione del territorio;

  • ad atti che abbiano a oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli di cui alla citata Legge Bucalossi.

In particolare, l’agevolazione fiscale in oggetto ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi, che svolgano una funzione ripartitoria e distributiva delle posizioni coinvolte e non una tipica funzione di scambio negoziale.

Esulano, dunque, dall’ambito applicativo della norma tutte quelle operazioni negoziali che, pur entrando a far parte di una più ampia programmazione di natura pubblicistica realizzano, di fatto interessi meramente individualistici.

 

Nel caso di specie, spiega l’Agenzia, il futuro atto di trasferimento degli immobili in esame tra il soggetto attuatore e Comune non appare idoneo a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio nel senso sopra delineato, anche se l’evento negoziale rappresentato è inserito nell’Accordo stipulato tra l’ente territoriale e il soggetto attuatore. Tale atto, infatti, si configura, come una ”mera” compravendita immobiliare che, pur interessando un soggetto pubblico, segue uno schema negoziale di carattere privatistico, in linea con il principio di autonomia contrattuale.

L’atto di trasferimento, dunque, risulta non idoneo a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio, in quanto rispondente ad altre finalità, così come individuate dall’organo deliberativo dell’ente territoriale.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che tale atto di trasferimento non sia riconducibile all’ambito applicativo dell’agevolazione prevista dalla Legge Bucalossi.

 

CCNL Concerie Industria: ai nastri di partenza la trattativa per il rinnovo del contratto

Le OO.SS. hanno richiesto un aumento salariale di 260,00 euro al livello E2

Nei giorni scorsi ha preso il via a Milano la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore della concia che occupa circa 17mila addetti in 1200 imprese nel Paese, scaduto lo scorso 30 giugno 2023. 
I rappresentanti di UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) hanno rappresentato alla delegazione trattante di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, la situazione economica del settore. Le segreterie Nazionali al tavolo di contrattazione hanno ribadito la richiesta di rinnovo, sia normativo che di aumento salariale al livello medio, avanzata nella piattaforma per il triennio 1° luglio 2023-30 giugno 2026, di 260,00 euro (livello E2).
Le OO.SS. hanno rappresentato la necessità di intervenire sul sistema di inquadramento, migliorare il welfare contrattuale ed i diritti, nonchè le norme su salute, sicurezza e formazione. 
Al termine dell’incontro le Parti hanno individuato alcune date per calendarizzare i futuri incontri, con l’intento di portare a termine questa trattativa in tempi brevi per aiutare i lavoratori ad affrontare l’impatto dell’inflazione. 

Fondo Metasalute: nuovi piani sanitari per il triennio 2024/2026

Definiti ulteriori quattro piani Piani Sanitari Integrativi opzionabili dalle Aziende in caso di accordo sindacale o regolamento aziendale

Il Fondo Metasalute, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e per i lavoratori del comparto orafo e argentiero, ha pubblicato le schede sintetiche dei piani sanitari validi per il triennio 2024/2026.
Per il prossimo triennio, oltre al piano base obbligatorio previsto dal CCNL Metalmeccanica Industria, sono stati definiti ulteriori quattro piani integrativi, opzionabili dalle Aziende in caso di presenza di accordo sindacale o regolamento aziendale:
MS1: prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali;
MS2: prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, prestazioni extraospedaliere, fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali;
MS3: prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, prestazioni extraospedaliere, fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali;
MS4:  prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, prestazioni extraospedaliere,  fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali.
 I nuovi piani sanitari sono in vigore dal 1° gennaio 2024.
I VoucherSalute, richiesti e autorizzati, devono essere fruiti entro e non oltre il 31 dicembre 2023, qualora non utilizzati entro tale data sono annullati e quindi deve essere richiesta nuova autorizzazione con le condizioni previste dal nuovo piano sanitario 2024-2026.
Per l’anno 2024 la finestra di iscrizione dei familiari non a carico è attiva dall’8 al 26 gennaio 2024.

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale della scuola

 

Arrivano le istruzioni per l’applicazione di quanto stabilito dall’articolo 18 del Decreto Lavoro per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024 (INAIL, circolare 26 ottobre 2023, n. 45).

L’INAIL ha fornito le istruzioni sull’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

In particolare, l’estensione della tutela, attualmente circoscritta esclusivamente all’anno scolastico e accademico 2023-2024, amplia la precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche di cui al D.P.R n. 1124/1965.

In sostanza, l’estensione della tutela INAIL riguarda il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali, ricomprendendo in quest’ultima categoria sia le scuole paritarie, sia quelle non paritarie

La nuova tutela assicurativa per l’anno scolastico 2023-24

Il D.L. n. 48/2023 stabilisce che le attività di insegnamento e apprendimento di cui al comma 1 dell’articolo 18 del medesimo decreto rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965, per le quali vige una presunzione legale di pericolosità. Viene quindi a determinarsi un ampliamento della precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

Ad esempio, la tutela del personale docente opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

L’estensione della tutela opera per gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali manifestatesi durante l’anno scolastico e accademico 2023-2024.

Nel caso degli alunni, vengono assicurati anche quelli della Scuola dell’infanzia, finora esclusi. Per quel che riguarda le attività, vi rientrano tutte quelle organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù). Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Le prestazioni assicurative

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

In particolare, le prestazioni economiche INAIL, tranne l’indennità di temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.

Comunque, ai docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non è erogata l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all’erogazione del trattamento economico spettante.
Peraltro, l’indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

Infine, la circolare in commento elenca le diverse modalità di assicurazione che risultano differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi. 

In scadenza la prima rata della definizione agevolata delle cartelle: come e dove pagare

Il 31 ottobre scade il termine per il pagamento della prima (o unica) rata dovuta dai 3 milioni di contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater delle cartelle esattoriali, introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (Agenzia delle entrate-riscossione, comunicato 25 ottobre 2023).

L’Agenzia delle entrate-riscossione ricorda che il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata delle cartelle deve essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera inviata da AdER in risposta ai contribuenti che hanno presentato domanda di adesione entro il termine di legge del 30 giugno 2023.

 

Per ciascuna rata la legge concede ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento previsto, pertanto, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il 6 novembre 2023 (essendo il 5 novembre festivo).

In caso di mancato pagamento, ritardo oltre il termine ultimo o importi parziali, i benefici della definizione agevolata verranno meno e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

Riguardo ai metodi di pagamento, AdER chiarisce che è possibile pagare:

– in banca;

– agli ATM abilitati ai servizi di pagamento Cbill;

– con l’internet banking;

– agli uffici postali;

– nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;

– sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa.;

– direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su appuntamento.

 

Sul sito di AdER sono disponibili alcuni servizi utili per i contribuenti in vista delle scadenze di pagamento. In particolare, è possibile scaricare una copia della comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento direttamente nell’area riservata del sito, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, oppure ricevendola via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

È anche prevista la possibilità di chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della definizione agevolata sul conto corrente, oltre che allo sportello, anche dall’area riservata del sito di AdER utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste, mentre l’addebito sul conto, nel caso sia confermata l’attivazione, sarà operativo a partire dalla rata successiva.

 

Il servizio “ContiTu“, inoltre, consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute, accedendo alla voce ContiTu fra le pagine del sito dedicate alla definizione agevolata e compilando la richiesta. Al termine della procedura il contribuente riceve via e-mail il prospetto di sintesi con le cartelle/avvisi che ha scelto di pagare e i relativi moduli di pagamento, mentre per i restanti debiti riportati nella comunicazione la definizione agevolata non produrrà effetti.

 

Infine, AdER ricorda che per i soggetti residenti nelle zone interessate dall’alluvione del mese di maggio 2023, i termini e le scadenze riferiti alla definizione agevolata sono stati prorogati di 3 mesi. Pertanto, la comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il prossimo mese di dicembre e il termine per il pagamento della prima (o unica) rata della rottamazione-quater è previsto nel 2024.

 

Protezione di dati personali fin dalla fase di progettazione dei sistemi informatici aziendali

Il Garante della privacy sanziona la mancata adozione di misure adeguate a rilevare tempestivamente la violazione dei dati personali e di protezione dei dati fin dalla progettazione, riaffermando il principio del “privacy by design” (Garante privacy, nota 23 ottobre 2023, n. 512). 

La “Privacy by design” ha lo scopo di garantire l’esistenza di un corretto livello di privacy e protezione dei dati personali fin dalla fase di progettazione (design) di qualunque sistema, servizio, prodotto o processo, così come durante il loro ciclo di vita. In altre parole, il principio di Privacy by design punta a garantire un corretto livello di protezione dei dati in tutte le attività di trattamento e attuazioni effettuate all’interno di una organizzazione.

 

La vicenda portata all’attenzione del Garante è quella di una struttura sanitaria che aveva subito un attacco ransomware che, attraverso un virus, aveva limitato l’accesso al data base della struttura e richiesto un riscatto per ripristinare il funzionamento dei sistemi.

 

Il Garante della privacy riafferma il principio secondo cui si deve innanzitutto prevenire eventuali problemi già nella fase iniziale, quindi la fase di progettazione dei sistemi di sicurezza informatica di un’azienda: viene pertanto sanzionata con una multa di 30.000 euro la Asl napoletana per non aver protetto adeguatamente da attacchi hacker i dati personali e sanitari di 842.000 tra assistiti e dipendenti.

 

A seguito delle verifiche sulle misure tecniche e organizzative adottate dalla Asl sia prima che dopo l’attacco subito, il Garante ha evidenziato la mancata adozione di misure adeguate a rilevare tempestivamente la violazione dei dati personali e a garantire la sicurezza delle reti, anche in violazione del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design).

 

Infatti, durante l’attività ispettiva, era emerso che l’accesso alla rete tramite vpn avveniva mediante una procedura di autenticazione basata solo sull’utilizzo di username e password. Inoltre, la carenza di segmentazione delle reti aveva causato la propagazione del virus all’intera infrastruttura informatica.

 

Nel sanzionare l’illecito il Garante ha tenuto conto, tra l’altro, del fatto che il data breach aveva riguardato dati idonei a rilevare informazioni sulla salute di un numero molto rilevante di interessati.

 

Dopo l’accaduto, l’azienda ha adottato una serie di misure volte non solo ad attenuare il danno subito dagli interessati, ma anche a ridurre la replicabilità dell’evento stesso, tra le quali l’attivazione di una procedura di accesso alla rete tramite vpn con doppio fattore di autenticazione.