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CCNL Commercio Cooperative: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Aumento salariale di 240,00 euro al IV livello e una tantum di 350,00 euro. Nuove tutele sulla genitorialità e congedi per le donne vittime di violenza

Il 29 marzo 2024 è stata siglata tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, e le associazioni cooperative Ancc-Coop, Confcooperative consumo e utenza, Agci Agrital Settore Consumo, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto della Distribuzione Cooperativa, atteso da circa 60mila lavoratrici e lavoratori dipendenti delle cooperative di consumatori.
Dal punto di vista economico, l’intesa prevede un aumento contrattuale a regime di 240,00 euro al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli. Prevista inoltre l’erogazione di una somma Una Tantum pari a 350,00 euro. Incrementata anche l’indennità annua della clausola elastica del part-time, passando da 120,00 euro annui a 155,00 euro.
Dal punto di vista normativo, l’accordo prevede nuove tutele sul sostegno alla genitorialità, sulle politiche di genere e sul contrasto alla violenza di genere. In merito al diritto alla salute, ai malati oncologici è riconosciuto, al termine del periodo di comporto, un ulteriore mese di congedo retribuito. Per il consolidamento ed il miglioramento delle prestazioni sanitarie integrative è previsto l’aumento del contributo destinato dal Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore. 

Infine viene introdotta una regolamentazione del franchising che impegna le cooperative a vincolare i franchisee ad applicare i CCNL sottoscritti da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, e a vigilare sul rispetto delle norme di legge.
Il testo sarà sottoposto nelle prossime settimane al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori.

CCNL Telecomunicazioni: inizia il negoziato

I sindacati chiedono nuove figure professionali per le nuove competenze, riduzione dell’orario di lavoro e 260,00 euro di incremento per il V livello 

Nei prossimi giorni inizieranno le trattative tra Fistel-Cisl Slc-Cgil Uilcom-Uil e le l’associazione datoriale Asstel per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
I sindacati hanno, innanzitutto, ribadito la necessità di affrontare il rinnovo con celerità al fine di fronteggiare la crisi che ormai ha invaso il settore.
Tra le richieste dei sindacati si evidenziano:
–  la disciplina del lavoro agile, per evitare ripensamenti da parte di alcune aziende;
–  la creazione di nuove figure professionali per le nuove competenze ma anche la rioccupabilità dell’attuale perimetro occupazionale,  al fine di tener conto della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale;
– la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a parità di condizione economica a titolo di welfare;
– una richiesta economica pari 260,00 euro per il V livello;
– la trasformazione delle attività dei CRM BPO; ovvero la trasformazione in funzione della digitalizzazione attraverso una formazione massiva e continua e il riconoscimento delle nuove professionalità acquisite sia da un punto di vista di inquadramento che economico.

Carta blu UE, le istruzioni per gli ingressi di lavoratori altamente qualificati

Fornite le indicazioni operative agli Uffici territoriali e sulla procedura per la presentazione delle domande agli Sportelli Unici per l’Immigrazione (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’interno, circolare congiunta 28 marzo 2024, n. 2829).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’interno, con la circolare in commento, hanno fornito le istruzioni operative agli uffici territoriali coinvolti nella gestione degli ingressi in Italia di cittadini extra-UE per motivi di lavoro altamente qualificato ed indicazioni sulla procedura da seguire per la presentazione delle domande agli sportelli unici per l’immigrazione da parte del datore di lavoro. 

La circolare in questione è volta all’applicazione delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 152/2023 che, recependo la Direttiva (UE) 2021/1883 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri che intendano svolgere lavori altamente qualificati in uno Stato membro Ue (cosiddetta Carta blu UE) ha modificato l’articolo 27-quater del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. n. 286/98).

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 152/2023

Le principali novità previste dall’articolo 27-quater del Testo Unico, riguardano l’ampliamento della platea di lavoratori che potranno fare ingresso in Italia tramite questo canale (tra gli altri, gli stranieri che già soggiornano in Italia in qualità di lavoratori stagionali e i beneficiari di protezione internazionale) e i requisiti meno stringenti previsti sui titoli richiesti (non solo titolo di istruzione superiore di livello terziario, ma in alternativa, anche qualifica professionale superiore pertinente alla professione specificata nell’offerta di lavoro), la durata del contratto di lavoro e l’importo della retribuzione annuale lorda del contratto di lavoro applicato.

Sono inoltre previste modifiche alla procedura di rilascio di nulla osta, agevolazioni per il ricongiungimento familiare e per la mobilità lavorativa dei titolari di carte blu rilasciate da altri stati UE, nonché forme di rafforzamento per l’impiego e il reimpiego di titolari di Carta blu UE, che possono esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo ad attività subordinata qualificata e cercare un nuovo impiego in caso di disoccupazione.

CCNL Tessili vari (Confapi): varata la piattaforma rivendicativa

Presentata la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del triennio 1° aprile 2024-31 marzo 2027

L’Assemblea Unitaria dei delegati di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, del CCNL Tessili Vari (Confapi) ha varato, il 27 marzo a Bologna, la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del triennio 1° aprile 2024-31 marzo 2027.
Per i 52 mila addetti dei settori interessati al rinnovo, i sindacati, oltre ad un aumento del contributo destinato al Fondo di Previdenza Integrativa Fondapi a carico delle aziende in favore di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori iscritti, hanno richiesto:
270 euro per il comparto Tessile-Abbigliamento-Moda con riferimento al 3° Livello Super;
260 euro per il comparto Calzature con riferimento al 3° Livello Super;
260 euro per tutti gli altri comparti con riferimento 3° Livello.
All’interno della piattaforma rivendicativa, oltre a trattare importanti tematiche come appalti, formazione continua e permanente, sicurezza, salute, ambiente, sono inserite richieste di avanzamento in tema di diritti del lavoro in particolare su: diritto assembleare (estensione); contrattazione di secondo livello (estensione) con possibilità di riduzione dell’orario di lavoro; miglioramento delle normative connesse al tema della L. n. 104/1992, della parità di genere, della genitorialità condivisa. Si richiede, infine, l’introduzione all’interno del contratto nazionale di capitoli su misure per le vittime delle violenze di genere, banca ore solidali, smart working e rappresentanza.

IVA: regime di esenzione per corsi accreditati dal CNF per abilitazione alla professione forense

I corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione forense accreditati dal Consiglio nazionale forense beneficiano dell’esenzione ai fini IVA (Agenzia delle entrate, risposta 28 marzo 2024, n. 82).

L’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA prevede l’esenzione ai fini dell’IVA per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

In particolare, le prestazioni devono essere:

  • di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo);

  • rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

Il riconoscimento di un ente, che può avvenire anche nella forma di accreditamento, dunque, non conferisce automaticamente l’esenzione IVA a tutte le possibili attività formative organizzate dal soggetto accreditato (finanziabili pubblicamente o meno). Occorre che sia riscontrato anche il requisito oggettivo, riguardante lo specifico corso.

 

In merito al quesito sottopostogli, l’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, il ruolo del Consiglio Nazionale Forense quale ente pubblico non economico a carattere associativo. Dopo di che, viene chiarito che il tirocinio previsto per accedere alla professione di avvocato oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria di corsi di formazione di indirizzo professionale.

Il Decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17, prevede che tali corsi possano essere organizzati dai consigli dell’ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. In quest’ultima ipotesi i corsi devono essere accreditati dai consigli dell’ordine, sentito il Consiglio nazionale forense o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale.

 

Nel caso di specie, la società privata che eroga i suddetti corsi è stata riconosciuta come “Scuola Forense”, a seguito di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.

Pertanto, l’Agenzia ritiene sussistenti in capo all’istante entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione da IVA ai corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato tenuti dalla società.

Servizi ambientali e assegno integrativo della NASpI, la domanda al Fondo

L’INPS illustra le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’assegno integrativo della NASpI erogato dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (INPS, messaggio 28 marzo 2024, n. 1281).

Il decreto istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (D.I. n. 103594/2019, come modificato dal D.I. del 29 settembre 2023) prevede, tra l’altro, l’erogazione di una prestazione integrativa, in termini di importo o durata, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di accesso all’assegno integrativo erogato dal Fondo in questione.

 

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per i datori di lavoro che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva, di cui alla circolare n. 80/2014 o, in subordine, alla struttura territoriale dell’INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.

 

I datori di lavoro potranno accedere al servizio con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nel portale istituzionale al seguente percorso: “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.

 

Al momento della presentazione della domanda, deve essere selezionato il Fondo in argomento, allegando i dati analitici dei lavoratori, e indicato se si vuole l’integrazione dell’importo dell’indennità NASpI o l’integrazione della durata della stessa (nel limite di ulteriori 18 mesi).

 

L’Istituto precisa che occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede.

 

Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, viene assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.

 

L’INPS ricorda che la procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà i cui decreti istitutivi prevedono l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo.

CCNL Alimentari Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti: definiti Afac e Una Tantum

Stabiliti gli importi relativi agli acconti su futuri aumenti contrattuali e Una Tantum

Il 15 marzo scorso, le Associazioni datoriali Confartigianato Alimentazione, Cna-Agroalimentare, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno siglato il verbale di accordo con il quale vengono stabiliti gli acconti su futuri aumenti contrattuali esclusivamente per le imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti (Parte II del CCNL area alimentazione-panificazione del 6 dicembre 2021). Le Parti riconoscono a titolo di Afac i seguenti incrementi sui minimi retributivi al parametro convenzionale 137 nelle misure di:

20,87 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024;

45,00 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024;

65,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024;

35,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2024.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del suddetto verbale viene corrisposto un importo forfettario Una Tantum pari a 200,00 euro lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’Una Tantum viene erogata in due tranche:

100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di aprile 2024;

100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di settembre 2024.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del verbale viene erogata l’Una Tantum nella misura del 70% con le medesime decorrenze di cui sopra. L’Una Tantum è stato quantificato tenendo in considerazione i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta o indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è comprensivo degli stessi; inoltre, l’emolumento è escluso dalla base di calcolo del Tfr. Viene precisato anche che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una Tantum fino a concorrenza. Inoltre, i suddetti importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2024.

Livello Parametro Minimi al 29 febbraio 2024 Prima tranche 1° marzo 2024 Minimi dal 1° marzo 2024
1 230 2.442,01 35,04 2.477,05
2 200 2.123,48 30,47 2.153,95
3 165 1.751,89 25,14 1.777,03
4 145 1.539,54 22,09 1.561,63
5 130 1.380,28 19,80 1.400,08
6 120 1.274,09 18,28 1.292,37
7 110 1.167,93 16,76 1.184,69
8 100 1.061,77 15,23 1.077,00
Livello Parametro Minimi al 31 aprile 2024 Seconda tranche 1° maggio 2024 Minimi dal 1° maggio 2024
1 230 2.447,05 75,55 2.552,60
2 200 2.153,95 65,69 2.219,64
3 165 1.777,03 54,20 1.831,23
4 145 1.561,63 47,63 1.609,26
5 130 1.400,08 42,70 1.442,78
6 120 1.292,37 39,42 1.331,79
7 110 1.184,69 36,13 1.220,82
8 100 1.077,00 32,85 1.109,85
Livello Parametro Minimi al 30 giugno 2024 Terza tranche 1° luglio 2024 Minimi dal 1° luglio 2024
1 230 2.552,60 109,12 2.661,72
2 200 2.219,64 94,89 2.314,53
3 165 1.831,23 78,28 1.909,51
4 145 1.609,26 68,80 1.678,06
5 130 1.442,78 61,68 1.504,46
6 120 1.331,79 56,93 1.388,72
7 110 1.220,82 52,19 1.273,01
8 100 1.109,85 47,45 1.157,30
Livello Parametro Minimi al 31 ottobre 2024 Quarta tranche 1° novembre 2024 Minimi dal 1° novembre 2024
1 230 2.661,72 58,76 2.720,48
2 200 2.314,53 51,09 2.365,62
3 165 1.909,51 42,15 1.951,66
4 145 1.678,06 37,04 1.715,10
5 130 1.504,46 33,21 1.537,67
6 120 1.388,72 30,66 1.419,38
7 110 1.273,01 28,10 1.301,11
8 100 1.157,30 25,55 1.182,85

Medici pensionati, incumulabilità dei redditi per incarichi Covid

Illustrati gli effetti pensionistici della proroga al 31 dicembre 2024 delle funzioni per l’emergenza sanitaria (INPS, messaggio 27 marzo 2024, n. 1259).

A seguito del differimento dei termini relativi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2024 ai medici pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 (articolo 4, comma 6, D.L. n. 215/2023), l’INPS è intervenuto per esporre gli effetti sui trattamenti pensionistici.

In particolare, in base alla norma citata, i redditi percepiti a seguito di incarichi semestrali di lavoro autonomo conferiti entro il 31 dicembre 2024 ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, comportano l’incumulabilità con i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14 e 14.1 del D.L. n. 4/2019.

I trattamenti pensionistici incumulabili

Nel dettaglio, per effetto di quanto dispone il citato articolo 4, comma 6, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i redditi derivanti dagli incarichi in esame sono incumulabili con i seguenti trattamenti pensionistici:

– pensione “quota 100” (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, maturati fino al 31 dicembre 2021);

pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, maturati nell’anno 2022;

pensione anticipata flessibile (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, richiesti per gli anni 2023 e 2024).

 

CIPL Edilizia Artigianato Piemonte: definito l’EVR per il 2024

Stabiliti gli importi per il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2024

Il 6 marzo scorso Confartigianato Imprese Piemonte Costruzioni, CNA Piemonte, FIAE Casa Artigiani Piemonte e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte, Fillea-Cgil Torino e Piemonte hanno siglato l’accordo sulla definizione degli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione per il 2024.
Infatti, il CIPL Piemonte del 13 aprile 2023 ha disposto l’istituzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore ed è oggettivamente correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio, disponendo altresì che le Parti si incontrino entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, ovvero non appena disponibili i dati utili, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni atte all’erogazione dell’EVR.
L’accordo del 6 marzo ha stabilito che le verifiche degli indicatori pervenuti su base regionale presi a riferimento presentano le condizioni atte alla corresponsione
dell’EVR nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024.
Di seguito gli importi.

Livelli EVR 4%
7° livello 80,00 euro
6° livello 72,00 euro
5° livello  60,00 euro
4° livello  56,00 euro
3° livello 52,00 euro
2° livello 48,00 euro
1° livello 40,00 euro

Integrazione salariale Fondo TLC: le domande attraverso “OMNIA IS”

L’INPS comunica il rilascio, a partire dal 28 marzo 2024, del servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo TLC attraverso la piattaforma “OMNIA IS” (INPS, messaggio 27 marzo 2024, n. 1274). 

La domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (Fondo TLC) potrà essere presentata, a partire dal 28 marzo 2024, esclusivamente sulla piattaforma “OMNIA IS”, accessibile da tutti i datori di lavoro iscritti al predetto Fondo, nonché dai rispettivi intermediari abilitati.

 

Ai fini della validità di presentazione delle domande, le istanze presentate per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e il 28 marzo 2024 sono considerate nei termini se presentate entro 15 giorni dal 28 marzo 2024. Per le domande riferite a causali per eventi oggettivamente non evitabili (EONE), riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intercorrenti tra il 1° gennaio 2024 e il 28 marzo 2024, il termine di presentazione scade alla fine del mese successivo a quello di rilascio della procedura di invio della domanda, ossia alla fine del mese di aprile 2024.

 

La procedura è caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errate.

 

È attiva la funzionalità che consente, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di prestazione di integrazione salariale correttamente richiedibile in base all’inquadramento aziendale risultante dalle banche dati dell’Istituto

 

Il servizio guida altresì l’utente nella compilazione dei dati relativi ai singoli campi, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, ecc.) finalizzati a evitare errori od omissioni. Presente anche una dichiarazione sostitutiva precompilata, attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 14 del D.Lgs n. 148/2015.

 

In attesa di ulteriori implementazioni della procedura di presentazione della domanda, che consentiranno la verifica automatica del requisito dimensionale, il datore di lavoro o il suo intermediario devono valutare il possesso del predetto requisito al momento di presentazione della domanda, per selezionare la corretta causale straordinaria proposta dalla procedura.

 

Con riferimento alle causali ordinarie, l’INPS informa che è possibile compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della procedura. In alternativa, la stessa relazione tecnica può essere prodotta con la modalità tradizionale, allegando alla domanda un file in formato .pdf, anche firmato digitalmente (modalità esclusiva di allegazione per le causali straordinarie).

 

Per presentare la domanda occorre accedere al sito istituzionale e inserire, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menù di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenù occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.