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Semplificazione in materia di attività economiche e di servizi a favore di cittadini e imprese

Pubblicata in G.U. la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Tra le novità più significative contenute nel provvedimento in materia di lavoro e immigrazione, si segnalano:

– la riduzione da 12 a 6 mesi del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (articolo 1, L. n. 182/2025);

– la semplificazione della disciplina della professione di guida alpina, intervenendo sulla Legge n. 6/1989 recante ordinamento della professione in questione (articolo 10, L. n. 182/2025);

– l’integrazione della disciplina volta a incentivare la creazione o la riqualificazione e l’ammodernamento degli alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con l’inserimento del comma 2-bis all’articolo 14 del D.L. n. 95/20252 (articolo 12, L. n. 182/2025);

– con modifiche all’articolo 328 del Codice della navigazione, si interviene anche in materia di contratti di arruolamento del comandante della nave, degli altri membri dell’equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo (articolo 16, L. n. 182/2025);

– le modifiche e le integrazioni apportate al D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) in materia di procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in favore di cittadini di Stati non appartenenti all’UE (articolo 4, L. n. 182/2025). E’ inoltre modificato l’articolo 24-bis, cit., concernente la procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari (articolo 20, L. n. 182/2025) e l’articolo 27-quater, comma 6, cit. con cui si riduce da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l’immigrazione (articolo 21, L. n. 182/2025);

– si inserisce all’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, il comma 2-bis, con cui si prevede che il lavoratore, che fruisce del trattamento di integrazione salariale, debba informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa per la quale ha provveduto a fornire all’INPS la relativa comunicazione (articolo 22, L. n. 182/2025);

– in materia di lavoro occasionale in agricoltura è prorogata anche per l’esercizio 2025 l’applicazione della disciplina relativa alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, di cui ai commi da 344 a 354 della Legge di bilancio 2023 (articolo 23, L. n. 182/2025).