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Remunerazione aggiuntiva per le farmacie non soggetta a IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN (Agenzia delle entrate, risposta 15 settembre 2023, n. 2).

Un’associazione di farmacie ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito alla natura della “remunerazione aggiuntiva” introdotta dalla Legge di bilancio 2023, in particolare, chiedendo se detta remunerazione fosse considerato un contributo a fondo perduto, escluso dal campo di applicazione dell’IVA.

 

In risposta a tale quesito, l’Agenzia ha rinviato ai chiarimenti già forniti con le risposte nn. 219 e 227 del 2022, nelle quali veniva qualificata non rilevante ai fini IVA la remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, disposta dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, e meglio specificata nel relativo Decreto attuativo (D.M. 11 agosto 2021).

 

L’articolo 1, comma 532, della Legge di bilancio 2023 ha previsto il riconoscimento “a regime”, a partire dal 1 marzo 2023, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane.

Tale remunerazione è riconosciuta anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 41/2021 ed è considerata in continuità con quest’ultima previsione.

Analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche la remunerazione aggiuntiva non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

L’Agenzia ha spiegato che l’erogazione delle suddette somme:

  • avviene al verificarsi di presupposti predefiniti;

  • non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo);

  • non modifica il prezzo al pubblico del farmaco.

L’elemento di novità, rispetto alla precedente normativa, è rappresentato dal fatto che la remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto concorre al calcolo del fatturato annuo del servizio sanitario nazionale, a causa della presenza di un tetto massimo di spesa, la cui copertura è data a valere proprio sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34 -bis, della Legge n. 662/1996.

Pertanto, in caso di esaurimento delle risorse stanziate dalla norma, avverrebbe l’interruzione dell’erogazione e il recupero delle eventuali somme erogate in eccesso.

 

In conclusione, quindi, l’Agenzia delle entrate ha riconfermato l’irrilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla Legge di bilancio 2023, analogamente a quella sperimentale relativa agli anni passati.