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Prestazioni integrative Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo: arrivano i chiarimenti

Al centro dell’attenzione l’operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti (INPS, circolare 17 ottobre 2023, n. 87).

Dopo la circolare n. 61/2022, l’INPS torna a occuparsi del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria, erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. In particolare, nel caso della circolare in commento, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni profili operativi del nuovo processo. 

In effetti, dopo l’emergenza da Covid-19, dal 1° aprile 2023 sono tornate ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto interministeriale n. 95269/2016. In pratica, ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento, tutti i periodi di mancata prestazione (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione di sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, CIGS a zero ore) nei 12 mesi immediatamente precedenti l’istanza – a eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – vanno sterilizzati e, quindi, non entrano nel calcolo della retribuzione media.

Tuttavia, l’INPS rende noto che l’esperienza maturata nella gestione del Fondo ha evidenziato delle specificità, rispetto alle quali si rende necessario fornire una disciplina che risponda alla finalità – posta dallo stesso articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95269/2016 – di evitare che il lavoratore possa subire una decurtazione del beneficio.

Pertanto, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, il periodo di riferimento dei 12 mesi, utilizzato per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento, sarà considerato “mobile”, con la possibilità, quindi, di retrocedere nel tempo la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di 12 retribuzioni mensili utili. Nel caso in cui nei 12 mesi antecedenti la data dell’istanza risultassero mensilità interamente non lavorate e, dunque, non retribuite, si dovrà retrocedere nel tempo fino a concorrenza di 12 mesi retribuiti.

Invece, qualora il lavoratore sia stato assunto dal datore di lavoro istante nel corso del periodo di riferimento, e quindi non risultassero tutte le dodici mensilità utili al calcolo della retribuzione lorda di riferimento, quest’ultima sarà determinata in rapporto al numero di mensilità effettivamente disponibili, non potendo in tale caso applicarsi il criterio del periodo “mobile”.

Per tutte le domande presentate in data anteriore alla data di pubblicazione della circolare in commento rimangono, invece, valide le indicazioni fornite con la circolare n. 132/2016, in ordine alla valutazione del periodo di riferimento, nonché le precisazioni di cui alla circolare n. 97/2017, relativa agli eventi per i quali occorre fare riferimento all’ultima retribuzione utile percepita dal lavoratore.

Flussi Uniemens e semplificazioni alla domanda di accesso

L’INPS rammenta anche che ai fini della corretta esposizione nel flusso Uniemens della retribuzione mensile, è necessario attenersi alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 61/2022.

Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2023, all’atto della presentazione della domanda, i datori di lavoro non sono più tenuti a indicare, per ciascun lavoratore, la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e gli altri dati utili alla determinazione dell’ammontare del trattamento integrativo. 

Il nuovo tracciato da allegare alla domanda è disponibile sul sito dell’INPS, scrivendo sul campo “Ricerca” le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Cliccando su “Approfondisci” > “Accedi all’area tematica”, il sito permetterà di accedere come “Amministrazioni, Enti e Aziende” oppure “Intermediari e consulenti”, quindi, verrà proposta la videata di accesso tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Dopo avere terminato l’autenticazione, nel menu di sinistra si dovrà selezionare “CIG e Fondi di solidarietà”> “Invio domande assegno emergenziale”.

Da questa applicazione, nella sezione “Area di download”, sarà possibile scaricare, in base alla tipologia di prestazione da richiedere, il nuovo tracciato da allegare alla domanda, che dovrà essere utilizzato per la trasmissione dei dati relativi a ogni singolo beneficiario.