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Firmato il CCNL Lavanderie – Industria, Artigianato – Conflavoro



Sottoscritto il nuovo CCNL per le lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti e indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere Conflavoro


L’accordo decorre dall’1/3/2022 al 258/2/2025.


Settore Industria





















































Area

Modulo

Retribuzione da Marzo 2022

Retribuzione da Agosto 2022

A – Operativa 1/Base € 1.390,50 € 1.400,90
2/Centrato € 1.622,50 € 1.634,40
3/Consolidato € 1.707,30 € 1.720,00
B – Qualificata 1/Base € 1.739,50 € 1.752,40
2/Centrato € 1.821,60 € 1.835,60
3/Consolidato € 1.979,30 € 1.995,60
C – Tecnica 1/Base € 2.050,40 € 2.067,00
2/Centrato € 2.293,90 € 2.313,90
3/Consolidato € 2.648,50 € 2.674,15
D – Gestionale 2/Centrato € 2.648,50* € 2.674,15


*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €130,00 La retribuzione tabellare è comprensiva dell’incentivo di modulo.


Settore Artigianato
























Inquadramento

Retribuzione Base

Primo Livello € 1.240,60
Secondo Livello € 1.311,55
Terzo Livello € 1.368,20
Quarto Livello € 1.426,75
Quinto Livello € 1.545,65
Sesto Livello € 1.698,75
Quadri € 1.821,55*


*Indennità mensile di funzione di quadro conglobata


Stagionalità
In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto, oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. n° 1525/1963 sono considerate stagionali le seguenti attività:
– Attività connesse all’esecuzione di commesse temporanee
– Attività nei reparti della logistica, del magazzino, della manutenzione e della produzione di lavanderie industriali operanti in strutture turistico-ricettive e della ristorazione;
– Intensificazione di attività connessa a flussi turistici delle aziende clienti;
– Attività di lavanderie, puliture a secco, smacchiatorie e stirerie da svolgersi in concomitanza con eventi, manifestazioni o ricorrenze


Periodo di prova
Quadri e sesto livello per l’artigianato e 2 centrato per l’industria: 6 mesi.
Altri livelli: 3 mesi.
I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro.
Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.


Orario di lavoro
40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate lavorative.
Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.


Banca ore
Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%.


 


Lavoro straordinario e supplementare
Max  250 ore
Lavoro supplementare 10%
Lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 30%
Lavoro straordinario diurno feriale (oltre all’ottava ora settimanale) 40%
Lavoro straordinario notturno 50%
Lavoro straordinario festivo 55%
Lavoro straordinario festivo notturno 75%
Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 35%.


Indennità di cassa e maneggio di denaro
Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata


Retribuzione di primo ingresso
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli A2, B1, B2, C1 e C2 per il settore industria e dal2° al 5° per il settore artigianato, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo.


Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.


Elemento di garanzia retributiva
Le imprese del settore lavanderie industria rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in assenza di contrattazione aziendale o territoriale o nel caso che la contrattazione aziendale si concludesse senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, corrispondono annualmente l’importo di €230,00 per il 2022 e di €260,00 per il 2023 a tutti i lavoratori a titolo di elemento di garanzia retributiva. Tale importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.


Contratto di reinserimento
A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:
– prima metà del periodo: 85%;
– seconda metà del periodo: 90%.
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare: n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.


Scatto di merito
Le Parti prevedono che il valore degli scatti di anzianità, eventualmente già maturati alla data di entrata in vigore del presente contratto o alla data di migrazione al presente contratto, sarà conservato come condizione di miglior favore mentre gli scatti in corso di maturazione, quindi non ancora acquisiti, saranno discipli dall’accordo aziendale


Malattia
Conservazione del posto:
– 180 gg Nell’arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata e Nell’arco di 36 mesi sommando
– 720 Nell’arco temporale di 48 mesi in  caso di malattie di particolare gravità


Infortunio
Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell’evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.


Part time
Previste clausole elastiche con:
– Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale;
– Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento.
– Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.


Lavoro intermittente
Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. Qualora l’evento di malattia si verifichi durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell’indennità eventualmente erogata dall’INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata


Tempo determinato
Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendente nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti.


Somministrazione
Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.


 


Telelavoro Lavoro agile (smart working)
Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato.Tutelato il diritto alla disconnessione.


Sanità integrativa
Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale EBIASP, in un’unica soluzione, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 0623013701 0000 4043 2368. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell’organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella:


















da 1 a 5 :

€ 50,00

da 6 a 15 : € 100,00
da 16 a 30: € 150,00
da 31 a 40: € 250,00
da 41 a 50: € 300,00
oltre 50: € 350,00


L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00 lordi per 14 mensilità.


Ente bilaterale – E.BI.A.S.P.
Il contributo mensile all’ E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di € 10,00.
Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”, vanno versate in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25 lordi per 14 mensilità.