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Debito per premi assicurativi INAIL: i requisiti e le tempistiche della segnalazione all’imprenditore

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha previsto anche per l’INAIL l’obbligo di segnalazione all’imprenditore e, ove presente all’organo di controllo, dell’esistenza di debiti nei propri confronti (INAIL, circolare 16 giugno 2023, n. 28). 

L’obbligo di segnalazione, già previsto per l’INPS, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, quali creditori pubblici qualificati, è stato esteso anche all’INAIL dall’articolo 25-novies, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 14/2019 recante la disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

 

La segnalazione deve essere inviata all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, al ricorrere di specifici requisiti e secondo ben precise tempistiche.

 

In particolare, per quanto riguarda l’INAIL, l’obbligo in questione scatta in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato che sia superiore all’importo di 5.000 euro, a condizione che lo stesso debito non sia stato già iscritto a ruolo. Infatti, in tale ipotesi, è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di 200.000 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000 euro. 

 

La segnalazione, per espressa previsione normativa, è inviata solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082 c.c., soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2195 del medesimo Codice civile.

 

Il termine per l’invio della segnalazione è di 60 giorni decorrenti dal verificarsi dei presupposti sopra indicati e in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del CCII.

 

Contenuto della segnalazione è l’invito alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente, se ne ricorrono i presupposti, per l’accesso alla composizione negoziata di cui all’articolo 12 del CCII.

 

Si ricorda, infatti, che l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa: l’esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

 

L’invio avviene a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria e l’INAIL vi provvede con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale.