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CCNL Scuole Materne Fism: aggiornati minimi retributivi, salario di anzianità, indennità Una Tantum



Con la mensilità di settembre aggiornate le retribuzioni, erogati salario di anzianità ed indennità Una Tantum


Il giorno 1° marzo 2023, Fism, Flc-Cgil, Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua e Snals-Confsal, hanno siglato il CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per gli anni 2021-2023 del personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia di scuole ed enti aderenti e rappresentati dalla Fism, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
La presente disciplina contrattuale si applica ai lavoratori dei servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da Enti morali e non profit, Enti religiosi, Enti del Terzo Settore, associazioni, persone giuridiche private, cooperative, le Ipab e le ex Ipab, definiti anche “enti”, “gestori”, “istituti”, “scuole” aderenti o rappresentati dalla Fism. Viene altresì applicata ai dipendenti occupati in altri servizi a valenza socio-educativa come ad esempio: centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche, “sezioni primavera”, ecc., ed ai rapporti di lavoro realizzati presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne, nonché, in forma integrale, sia al personale assunto a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
Inoltre, il contratto collettivo tutela pure il personale che dipende da altre istituzioni socio-educative qualora l’Ente Gestore dichiari di accettarne integralmente la disciplina prevedendo ciò nel contratto individuale di lavoro.
Minimi retributivi
L’art. 42 denominato “Retribuzione tabellare”, individua le retribuzioni minime che spettano per il periodo 2022-2023 come riportate nella tabella sottostante.





























Livello Minimo
VIII 1.780,26
VII 1.740,88
VI 1.584,55
V 1.564,87
IV 1.484,05
III 1.438,04
II 1.435,96
I 1.381,82

Salario di anzianità
L’art. 46 che disciplina il salario di anzianità, enuncia che dal 1° settembre 2023 viene erogata con cadenza mensile e per tredici mensilità, a titolo di “salario di anzianità”, una quota pari ad euro 15,00 a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente. Detto importo va ad aggiungersi a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto dell’art. 46 del CCNL 2016-2018.
Di seguito vengono riportati gli importi del suddetto secondo la data di assunzione del lavoratore.














Data di assunzione dal 31 dicembre 2018 dal 1° settembre 2023
Prima del 31 dicembre 2018 27,00 15,00
dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2023   15,00

Una Tantum
L’art. 47 definisce l’indennità Una Tantum. Nella fattispecie, a copertura dei periodi dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al personale di tutti i livelli in forza al 1° settembre 2022, viene corrisposto un ammontare pari ad euro 188,50 a titolo di Una Tantum come indicato nella tabella sottostante.














Periodo Importo
01/01/2019 – 31/12/2020 104,00
01/01/2021 – 31/12/2021 84,50
totale 188,50

Tale quota è stata versata per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 ed il restante 50% invece è corrisposta con la retribuzione del mese di settembre 2023 in proporzione dell’orario stabilito dal contratto di lavoro.
L’Una Tantum deve essere poi proporzionata sulla base dei mesi di lavoro effettivamente prestato nel periodo di copertura, considerando come mese intero, le frazioni di mese superiore a 15 giorni.