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Garante privacy: approvazione del codice di condotta per le attività di telemarketing

 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling presentato dalle associazioni promotrici, tale Codice acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (comunicato stampa 24 marzo 2023).

Con provvedimento n.70 del 9 marzo 2023 il Garante per la protezione dei dati personali, ha approvato il Codice di condotta, presentato da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori, riferito ad attività di trattamento dei dati personali effettuati, da soggetti operanti in territorio italiano o estero, per promuovere e/o offrire beni o servizi, tramite il canale telefonico, a soggetti ubicati nel territorio dello Stato italiano (telemarketing e teleselling). L’entrata in vigore è prevista previo accreditamento dell’Organismo di monitoraggio, ai sensi dell’art. 41 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.  

L’organismo indipendente di monitoraggio (OdM) è, dunque, esterno all’organizzazione delle associazioni promotrici, al fine di garantirne la piena indipendenza e imparzialità e per evitarne qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o conflitto di interessi. Nel dettaglio, l’OdM si occupa di:

  • garantire il rispetto del Codice di condotta da parte degli aderenti, anche predisponendo tutte le verifiche ritenute opportune, inclusi controlli, sia in remoto che presso la sede degli aderenti;
  • fornire al Garante e agli aderenti resoconti riassuntivi periodici, con cadenza almeno semestrale, relativi alle attività svolte, inclusi i controlli e le verifiche effettuate;
  • mettere a disposizione degli aderenti, con cadenza annuale, una rendicontazione economica inerente alle attività svolte, alle spese sostenute e agli emolumenti eventualmente elargiti;
  • fornire periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Garante, alle associazioni promotrici e agli aderenti informazioni sul funzionamento del Codice di condotta. 

Le società aderenti al Codice sono tenute a garantire l’adozione di misure specifiche per assicurare la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing. Tra le garanzie, in particolare, sono previste: la raccolta dei consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.); l’informativa precisa sulle finalità per le quali vengono usati i dati dei soggetti contattati, che garantisce la possibilità d’opposizione al trattamento, la rettifica o l’aggiornamento dei dati; la valutazione di impatto nel caso di trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali. Per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso è prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione.

L’approvazione del Codice è, dunque, la manifestazione della volontà di contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio, vista anche l’ampia adesione dimostrata dai principali operatori del settore, che ne garantisce la diffusione nel mercato di principi e misure a tutela dei consumatori.

 

 

Al via il bonus trasporti per studenti e lavoratori

La misura stanzia 100 milioni di euro per il 2023 per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 27 marzo 2023).

È stato firmato il decreto dai ministri dell’Economia e delle finanze, del lavoro e delle infrastrutture che da il via libera al bonus trasporti con l’obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il provvedimento disciplina le modalità di erogazione del contributo previsto dal decreto carburanti e con il quale sono state stanziati per la misura risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023.

Possono beneficiare del buono, fino a un importo massimo di 60 euro, i cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nell’anno 2022 e che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. Il portale verrà aggiornato con le nuove modalità operative dopo il vaglio del decreto attuativo da parte degli organi di controllo.

 

CIPL Edilizia – Lecco: definito l’EVR da erogare per l’anno in corso 

Per le imprese edili e artigiane l’Elemento Variabile della Retribuzione erogabile è pari al 3% dei minimi di paga base e di stipendio 

Il 26 gennaio 2023 tra Ance Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco, e Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl Monza Brianza Lecco, Fillea-Cgil di Lecco, si è svolto l’incontro per la verifica dell’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Lecco, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. 
Le Parti Sociali hanno concordato che nell’anno 2023 l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), definito ed erogabile a livello provinciale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini industriali ed artigiane della Provincia di Lecco, è pari al 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1º luglio 2014 e 4 maggio 2022, rispettivamente per le imprese industriali e per le imprese artigiane del settore edile ed affini.
Ai fini della determinazione dell’EVR da corrispondere a livello aziendale, e della sua esatta quantificazione, le singole imprese dovranno effettuare la verifica a livello aziendale, applicando i parametri ed i criteri di cui al Verbale di Accordo del 21 luglio 2022 (raffronto delle ore lavorate denunciate nelle Casse Edili, e del volume di affari IVA, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA, nel triennio 2022/2021/2020 rispetto al triennio 2021/2020/2019), nel rispetto della procedura ivi prevista. Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale, mentre per gli anni successivi, fino al raggiungimento del parametro territoriale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
A tal fine, la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco provvederà a trasmettere e certificare alle singole imprese il dato relativo alle ore lavorate, alla stessa dichiarate, per le annualità ricomprese nei periodi oggetto della verifica (2019, 2020, 2021, 2022). 
Qualora i suddetti parametri aziendali risultino entrambi:
pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale con il presente accordo; 
negativi, l’EVR non sarà erogato; 
– nel caso in cui solo uno dei parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda erogherà l’EVR in misura pari al 50% degli importi definiti dal presente accordo a livello provinciale.

Imprese industriali

Operai

Livello Importo EVR orario
0,19800
0,18390
0,16530
0,14130
Discontinui senza alloggio 0,12720
Discontinui con alloggio 0,11310

Impiegati

Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
48,92130 2,44607
44,02890 2,20145
36,69060 1,83453
34,24530 1,71227
31,79880 1,58994
28,61910 1,43096
24,46080 1,22304

Imprese artigiane

Operai

Livello Importo EVR orario
0,22980
3º) 0,21360
0,19200
0,16440

Impiegati

Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
57,34380 2,86719
51,15240 2,55762
42,63120 2,13156
4* 39,76140 1,98807
3″ 36,95160 1,84758
33,22950 1,66148
28,41900 1,42095

 

CCNL Abbigliamento – Industria: aumenti da aprile

Previsti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore tessile abbigliamento moda

L’Ipotesi di Accordo del 28 luglio 2021 sottoscritto tra Smi Sistema Moda Italia, assistita da Confindustria Moda e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil ha previsto la terza tranche di aumenti retributivi a decorrere dal 1°aprile 2023 per i dipendenti del settore Tessile Abbigliamento Moda.
Di seguito gli importi.

Livello Importo
8 2.264,68
7 2.136,10
6 2.005,13
5 1.878,36
4 1.786,95
3 bis 1.745,98
3 1.707,25
2 bis 1.657,81
2 1.621,70
1 1.289,04

Eblart: bonus energia di 100,00 euro ai dipendenti delle imprese iscritte

Il Contributo Spese Energia Elettrica (Cee) può essere richiesto fino al 30 settembre

La CNA di Viterbo e Civitavecchia ha deliberato nei giorni scorsi l’erogazione di un bonus energia di 100,00 euro per i dipendenti delle imprese iscritte ad Eblart, Ente bilaterale per l’artigianato del Lazio.
L’intervento è stato erogato al fine di concorrere alle spese sostenute dai dipendenti per le utenze di energia elettrica dell’abitazione di residenza, anche nei casi di contratti intestati al coniuge/convivente.
I rincari delle bollette, affermano le associazioni di categoria del comparto artigiano ed i sindacati dei lavoratori presenti in Eblart, hanno indubbiamente aggravato lo stato di difficoltà delle famiglie e per tal motivo sono state messe a disposizione risorse per circa 180mila euro. 

Sarà possibile richiedere il Contributo Spese Energia Elettrica (Cee) fino al 30 settembre

CIRL Agricoltura-Operai e Florovivaisti Molise: siglato il Verbale integrativo per gli operai agricoli

Salario ed aggiornamento della declaratoria tra le novità previste

Il 14 febbraio scorso, presso la sede del Consorzio di Bonifica Larinese a Larino in Provincia di Campobasso, si sono incontrati i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e delle Organizzazioni di Produttori operanti nel settore agricolo della Regione Molise con le rispettive OO.SS., per il rinnovo del CIRL Agricoltura-Operai e Florovivaisti Molise.
Tale accordo prevede:
– gli aumenti retributivi salariali dell’1% a partire dal 1° gennaio 2023;
– l’aggiornamento della declaratoriå mediante l’aggiunta, tra i profili del Qualificato Super, il seguente Addetti alle incubatrici; selezionatura e speratura, incubazione e schiusa uova e vaccinazione.
Al fine di riallineare le tempistiche previste in ambito nazionale riguardanti la struttura della contrattazione in agricoltura tra il CCNL e il CIRL, il presente Accordo ponte avrà decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2023.
Le Parti s’impegnano altresì, ad avviare i tavoli di confronto per il prossimo rinnovo del CIRL secondo i tempi programmati e stabiliti dalla contrattazione.

 

Rappresentatività sindacale: l’INL avvia la certificazione

L’Ispettorato ha dato inizio alla fase di raccolta del dato elettorale afferente al triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023 (INL, comunicato 24 marzo 2023).

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha reso noto di aver avviato la fase di raccolta del dato elettorale afferente al triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023, in modo da consentire entro luglio del 2024 la prima certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione nazionale di categoria. A tal fine, infatti, il 17 marzo scorso, Confservizi, CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta d’intenti.

L’attività di raccolta – uno degli obiettivi rimessi all’INL dalla Convenzione triennale con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2023-2025 – riguarderà i dati delle elezioni delle RSU svoltesi, nel triennio sopra citato, nelle imprese che applicano i CCNL rientranti nell’area di rappresentanza di Confindustria individuati nella dichiarazione d’intenti. In pratica, saranno interessati: CS0001 settore funerario; CS0002 gas – acqua e CS0004 autoferrotranvieri.

Dal 1° settembre 2023 gli Ispettorati Territoriali procederanno all’attività di raccolta con le modalità illustrate nella nota INL n. 2125 del 22 marzo 2023, pubblicata sul sito istituzionale dell’INL.

Maggiorazione ammortamento costo fabbricati strumentali per le imprese commercio al dettaglio

 

Con il provvedimento del 23 marzo 2023 n. 89458 l’Agenzia delle entrate ha fornito le disposizioni attuative dell’art. 1 commi 65-68 della Legge 197/2022, concernente le disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

L’art. 1, comma 65, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66 del medesimo art. 1. In particolare, il citato ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

I requisiti che devono sussistere per il riconoscimento di tale maggiorazione sono due:

  • l’appartenenza delle imprese ad uno dei seguenti codici ATECO

– 47.11.10 (Ipermercati);
– 47.11.20 (Supermercati);
– 47.11.30 (Discount di alimentari);
– 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);

– 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
– 47.19.10 (Grandi magazzini);
– 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
– 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);

– 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
–  47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
– 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
–  47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
– 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
– 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
– 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

  • la prevalenza delle attività rilevanti effettivamente svolte dalle imprese in questione, che si determina mediante il rapporto tra l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività sopra citate, rispetto al totale dei ricavi del conto economico.

La maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori sopra indicati nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Ne restano esclusi i fabbricati concessi in locazione, leasing (a meno che non imputino a conto economico i relativi canoni) o contratti assimilabili e quelli il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6%. 

Le imprese, il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è
effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, possono fruire della maggiorazione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori del commercio al dettaglio e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Riguardo all’ipotesi di cessione di fabbricati che beneficiano della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento; mentre, nell’ipotesi di trasferimento dei fabbricati mediante operazioni di riorganizzazione aziendale che non danno luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze, la maggiorazione fruita in relazione ai precedenti periodi d’imposta non va rideterminata.

La durata della maggiorazione è prevista per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.

CIPL Agricoltura Impiegati Milano-Lodi-Monza Brianza: sottoscritto l’accordo di rinnovo

Novità su retribuzione, Premio provinciale di produttività, Liberalità

In data 6 marzo 2023, è stato siglato, tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confederdia, il Verbale di Accordo relativo al rinnovo del CIPL Agricoltura-Impiegati, applicato ai Quadri e a tutti gli Impiegati agricoli, florovivaisti ed orticoli delle Province di Lodi, Milano e Monza Brianza.
Di seguito le novità introdotte.
1. Conseguimento di un aumento economico complessivamente nella misura del 5,2% e così ripartito:
 4% sulla retribuzione con decorrenza 1° gennaio 2023;
1,2% sul Premio Provinciale di Produttività calcolato sulla retribuzione annua lorda 2023 con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
2. Inserimento nella retribuzione del mese di marzo degli aumenti economici spettanti al personale di settore, ed altresì saranno contestualmente versati gli arretrati retributivi sulle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
3. Premio Provinciale di Produttività: dal 1° gennaio 2022 vengono erogati gli importi comprensivi dell’aumento del 1,2% riferito alla retribuzione annua lorda 2023.
Con il mese di marzo verrà saldato il Premio Provinciale produttività relativo all’anno 2022 a condizione del raggiungimento dell’obiettivo di assiduità (tenendo presente che, si è già provveduto alla corresponsione dell’acconto pari al 50% del premio calcolato sull’importo 2021 con la mensilità di agosto 2022).
4. Confermata e resa strutturale l’erogazione della Liberalità per un importo pari ad euro 250,00 annui in favore di tutte le categorie degli impiegati per l’anno 2022 e seguenti.

Tutela degli interessi collettivi dei consumatori

Pubblicato sulla G.U. del 23 marzo 2023 il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 con modifiche al Codice del consumo (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28).

Il decreto in commento apporta modifiche al D.Lgs. n. 206/2005 (cosiddetto Codice del consumo) inserendo il nuovo Titolo II.1 recante “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”.

 

La nozione di interessi collettivi dei consumatori circoscrive il nucleo di interessi tutelabili per mezzo delle azioni rappresentative ossia quelli vantati da soggetti, qualificabili come consumatori, che siano stati lesi o che possano esserlo per effetto della violazione delle disposizioni contenute nell’allegato II-septies.

 

L’azione rappresentativa viene definita come un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori intentata da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo, in linea con il tenore dell’articolo 3, n. 5, della direttiva europea.

 

Il decreto prevede, oltre all’azione rappresentativa nazionale, anche un’azione rappresentativa transfrontaliera ovvero, promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri ed inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, ovvero un’azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da un ente legittimato ai sensi dell’articolo 140-quinquies, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri.

 

L’azione rappresentativa può essere promossa anche qualora le violazioni siano cessate e, qualora la stessa cessazione intervenga prima della conclusione dell’azione rappresentativa, ciò non determina la cessazione della materia del contendere.

 

L’articolo 140-quater, rubricato “Legittimazione ad agire”, è composto da due commi, di cui il comma 1 delinea il quadro generale di riferimento in merito alla legittimazione attiva nelle azioni rappresentative celebrate in Italia. Sono qualificati come soggetti legittimati a esperire le azioni rappresentative gli enti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo, gli organismi pubblici indipendenti nazionali che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti – designati da altri Stati membri – iscritti nell’elenco tenuto e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Per organismi pubblici indipendenti nazionali si fa riferimento alle autorità competenti di cui all’articolo 3, numero 6), Regolamento UE 2394/2017, intese come qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell’applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

 

Le azioni rappresentative previste possono essere promosse dagli enti legittimati senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori oppure compensativi e, se la violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l’azione rappresentativa può essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri.

 

La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Se è convenuta una persona fisica, è competente il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o il domicilio. La notifica del ricorso interrompe i termini di prescrizione e impedisce le decadenze previste a carico dei consumatori.

 

L’ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, nè le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati.

 

Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.