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CIPL Agricoltura Impiegati – Milano, Lodi e Monza Brianza: sottoscritto il contratto interprovinciale

Previsto un aumento del 4% sulla retribuzione e dell’1,2% sul premio provinciale di produttività

Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confederdia hanno annunciato nei giorni scorsi il rinnovo del contratto interprovinciale relativo ai quadri e impiegati agricoli dei territori di Milano, Lodi, Monza Brianza, siglato il 6 marzo 2023 presso la sede della Confagricoltura di Lodi. 
Dal punto di vista economico è stato ottenuto un aumento complessivo pari al 5,2% così suddiviso:
4% sulla retribuzione, a partire dal 1° gennaio 2023;
1,2% sul premio provinciale di produttività, calcolato sulla retribuzione annua lorda 2023, a partire dal 1° gennaio 2022.
Gli aumenti retributivi definiti saranno inseriti nella retribuzione di marzo e, contestualmente, verranno erogati gli arretrati sulle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
In relazione al premio provinciale, con la mensilità di marzo verrà saldato il premio provinciale di produttività relativo all’anno 2022, a condizione del raggiungimento dell’obiettivo. 
E’ stata altresì confermata l’erogazione della liberalità per l’importo di 250,00 euro annui, per tutte le categorie degli impiegati per l’anno 2022 e successivi. 

Decreto immigrazione e temi del lavoro, le novità

Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il primo Capo è dedicato il primo dedicato ai flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri (D.L. n. 20/2023).

Il Decreto immigrazione, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 9 marzo, è stato pubblicato in G.U e si articola in due Capi: il primo dedicato ai flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri; il secondo alla prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. Sul versante del lavoro è proprio il Capo I quello con le maggiori ripercussioni: all’articolo 1, comma 1, viene infatti previsto che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato vengano programmate su base triennale (2023-2025) e non più annuale come previsto dal D.Lgs. n. 286/1998, con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri. I pareri sul DPCM in questione verranno resi dalle commissioni parlamentari competenti entra 30 giorni dalla richiesta e verrà comunque adottato decorso questo termine. Il provvedimento indicherà i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio.

Collaborazione con altri Stati

Al fine di prevenire l’immigrazione irregolare, sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi a oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari (articolo 1, comma 5).

Le misure di semplificazione del rapporto di lavoro

Nel D.L. n. 20/2023 sono poi incluse misure di semplificazione dell’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e di accelerazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale (articolo 2). In particolare, il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato di 60 giorni, non siano state acquisite dalla questura informazioni relative a elementi ostativi (articolo 2, comma 3). Inoltre, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata ai professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, etc.) e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

L’asseverazione rilasciata in seguito alle verifiche di congruità delle domande non verrà richiesta nel caso le istanze siano presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa. Previsti ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro (articolo 3). Viene, inoltre, previsto che i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di 3 anni, anziché 2 come oggi (articolo 4).

Il settore agricolo

Per quel che riguarda il settore agricolo, i datori di lavoro che abbiano presentato regolare domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e che non siano risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l’assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo (articolo 5).

Infine, con l’obiettivo di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, il personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell’area delle elevate professionalità e nell’area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell’area assistenti e nell’area operatori è agente di polizia giudiziaria (articolo 5, comma 2).

CIRL Edilizia Artigianato – Abruzzo: rinnovato il contratto

Previste importanti novità in materia di bilateralità, legalità, formazione, sostenibilità e lotta al dumping contrattuale

Nella sede della CNA Abruzzo è stato siglato da Casartigiani Abruzzo, Claai Abruzzo, Cna Costruzioni Abruzzo, Confartigianato Abruzzo, Unione Costruttori Abruzzesi (per la parte datoriale) e Cgil Abruzzo e Molise, Filca-Cisl e Feneal-Uil (per i lavoratori) il rinnovo del contratto integrativo per i dipendenti delle imprese artigiane del settore delle costruzioni e affini della Regione Abruzzo. L’intesa ha concluso una lunga fase di trattative, accelerate dal rinnovo del contratto nazionale avvenuto il 4 maggio 2022.
Il nuovo contratto, che decorre dal 1° marzo 2023, conferma la centralità attribuita a Edilcassa Abruzzo e Edilfomas Abruzzo.
Nel testo approvato sono state inserite importanti novità in materia di bilateralità, legalità, qualità, formazione, sostenibilità e lotta al dumping contrattuale. Tra le principali, alcune riguardano la sperimentazione del badge elettronico, il rafforzamento del ruolo della formazione (anche nella versione professionalizzante), l’attivazione di strumenti di premialità per le imprese virtuose, l’introduzione della figura del Mastro Formatore Artigiano a supporto della formazione, l’adeguamento delle aliquote contributive e l’introduzione di parametri aziendali per il calcolo dell’elemento variabile della retribuzione (EVR).

Imposta sostitutiva IRPEF e rendita vitalizia derivante da polizza assicurativa

L’Agenzia delle entrate chiarisce dubbi sull’applicabilità del regime IRPEF previsto per i titolari di redditi da pensione di fonte estera anche al percettore di una rendita vitalizia derivante dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente (Agenzia delle entrate, risposta 8 marzo 2023, n. 246). 

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni indicati nell’articolo 24 ter del TUIR possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7%, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni).

 

Nel quesito di cui alla risposta in oggetto, si chiede se il regime di cui sopra, riservato alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, si possa applicare anche alla rendita vitalizia percepita a fronte di un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato con un ente privato estero, finalizzato (in parte) alla copertura del rischio di invalidità permanente.

 

In sostanza, l’applicazione del regime fiscale in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in Italia possieda «redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri». Tali redditi sono le pensioni di ogni genere e gli assegni a essi equiparati: nella definizione rientrano tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo), ma anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

 

Premesso ciò, l’Agenzia già in precedenza ha chiarito che, in linea generale, le prestazioni pensionistiche integrative erogate a un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia, versate da un fondo previdenziale professionale estero o tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.

 

Nel caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, si evidenzia che la sottoscrizione della polizza rappresenta un atto di natura volontaria che non ha una finalità previdenziale e l’erogazione delle prestazioni a favore dell’Istante non richiede il raggiungimento di alcun requisito anagrafico pensionistico. 

 

Sulla base di queste considerazioni, non essendo la polizza stipulata volta a garantire all’iscritto una pensione integrativa, si conclude che la rendita in esame non è riconducibile nell’ambito dei redditi di cui al suddetto articolo 49 del TUIR e, dunque, che l’istante non possa accedere al regime di favore previsto dall’articolo 24 ter del TUIR

 

CCNL Commercio Cooperative: proseguono le trattative per il rinnovo contrattuale

Relazioni sindacali, diritti e agibilità sindacali, mercato del lavoro, welfare i punti cardine del confronto

Prosegue il confronto sulla definizione del nuovo CCNL Commercio Cooperative scaduto in data 31 dicembre 2019.
Le principali tematiche affrontate nel tavolo delle trattative tra i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e le Associazioni Datoriali di settore Agci, Confcooperative e Legacoop, riguardano l’ambito delle relazioni sindacali, dei diritti ed agibilità sindacali, del mercato del lavoro, nonché del welfare.
Per quel che riguarda il sistema delle relazioni sindacali, il confronto è volto a specificare l’aggiornamento dell’articolato contrattuale rispetto le previsioni degli Accordi Interconfederali siglati nell’anno 2015 e nell’anno 2018 dalle Confederazioni Cgil, Cisl, Uil, e dalle Associazioni Cooperative. A tal proposito, Filcams, Fisascat e Uiltucs si sono rese disponibili nel portare avanti le trattative inerenti l’aggiornamento delle parti contrattuali mediante un’apposita Commissione con funzioni ricognitive ed istruttorie, ed esplicitando che, in ogni caso, non potranno essere oltrepassate le attuali regole previste dal contratto, circa il numero di componenti delle Rsu, in quanto di miglior favore rispetto agli Accordi Interconfederali in materia. La richiesta verte altresì, sul riconoscimento di agibilità sindacali utili ad introdurre l’esercizio del diritto di assemblea in modalità da remoto e nonché la creazione della bacheca sindacale virtuale.
Circa il mercato del lavoro, le Organizzazioni Sindacali si sono riservate di verificare le proposte delle Parti Datoriali, ponendo il limite di ampliamento degli spazi di flessibilità.
Con riferimento alle forme di assunzione, il confronto è stato improntato soprattutto sull’apprendistato professionalizzante, contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato, con la richiesta di Parte Datoriale, di stabilire un’unica percentuale massima di personale assumibile senza distinguere se contratti a termine e somministrati a tempo determinato.
Le Parti Sindacali sono state altresì d’accordo sull’ampliamento dei compiti e sulla ulteriore strutturazione del ruolo della Commissione paritetica nazionale.
Da ultimo, si comunica che, sono state previste altre tre date affinché il dibattito prosegua, ossia, il 4 aprile 2023 in cui si riunirà la Commissione per le relazioni sindacali, il 5 ed il 27 aprile 2023 in cui la trattativa andrà avanti in Commissione trattante ristretta.

Fondo Mario Negri: i versamenti per il 2023

Le scadenze dei versamenti a carico delle aziende per l’anno 2023 

Il Fondo Mario Negri, Fondo di Previdenza per i dirigenti di aziende commerciali, di spedizione e trasporto ha stabilito che è possibile alimentare il conto individuale attraverso i seguenti versamenti da parte delle aziende:
–  contributi previdenziali obbligatori;
– contributi addizionali;
– TFR maturando e TFR pregresso;
– premio di produttività;
– welfare contrattuale.
I contributi e il TFR devono essere versati trimestralmente, come sotto indicato:

Scadenza  Periodo di riferimento contributi  Periodo di riferimento TFR
  10 aprile  I trimestre  IV trimestre anno precedente
10 luglio II trimestre  I trimestre 
   10 ottobre  III trimestre  II trimestre 
     10 gennaio  IV trimestre anno precedente  III trimestre 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, l’Azienda deve comunicare, entro 10 giorni, tutte le informazioni necessarie (data di cessazione dal servizio, motivazione, eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso) e il Fondo provvederà all’invio di un modulo di versamento precompilato riportante gli importi dovuti per l’ultimo periodo di servizio. In caso di cessazione, infatti, il versamento dei contributi, del TFR e dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso deve essere effettuato entro e non oltre il secondo mese successivo a quello di cessazione.

Pensione anticipata flessibile, le istruzioni dell’INPS

L’Istituto fornisce le indicazioni in merito all’applicazione del diritto previsto dalla Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 10 marzo 2023, n. 27).

L’INPS ha fornito le istruzioni sull’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2023 in materia di diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Si tratta di una facoltà disposta in via sperimentale per il 2023 dall’articolo 1, comma 283,della Legge 197/2022.

In particolare, il trattamento di pensione in esame è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia. 

Peraltro, nella circolare INPS in oggetto, si descrive tra l’altro anche il coordinamento della previgente disciplina della pensione “Quota 100” in materia di assegno straordinario riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali e di termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, con il rinvio alla nuova pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 284 della Legge di bilancio 2023).

Infine, vengono individuati i termini di pagamento dei TFS/TFR per i lavoratori pubblici cui è liquidata la pensione anticipata flessibile e la possibilità di accesso all’anticipo finanziario dei medesimi trattamenti.

I requisiti

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. I lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile in argomento può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS. I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

 Ѐ prevista l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tuttavia la stessa Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 344 e 349) dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. Inoltre, l’INPS rammenta che in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per fare fronte all’emergenza da Covid-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile.

 

Comunicazione stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro

Sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione disponibile il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali devono utilizzare per comunicare la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015 (comunicato 6 marzo 2023).

 

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023) ha previsto per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, la possibilità di decidere sulla non applicazione dello stralcio “parziale” delle cartelle esattoriali fino a mille euro, riferite al periodo 2000-2015, estendendo così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). Tale annullamento si riferisce esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, lasciando interamente dovute le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica.

 

Altresì il decreto Milleproroghe ha introdotto la possibilità per gli stessi enti di deliberare l’applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

 

Sia per i provvedimenti di diniego dell’annullamento “parziale”, sia per l’adesione allo stralcio “integrale”, l’Agenzia delle entrate-riscossioni, informa poi gli enti creditori che sono tenuti a trasmettere la decisione all’agente di riscossione entro la scadenza del 31 marzo 2023 attraverso i nuovi moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe, unitamente ad una copia del provvedimento stesso.

CCNL Commercio (Confesercenti): Una Tantum per i lavoratori del settore

Erogata 2° tranche di Una Tantum con il mese di marzo

Il Verbale di Accordo siglato in data 12 dicembre 2022, tra Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, prevede che, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’anzidetto, venga corrisposto un importo lordo pari a 350,00 euro al IV livello a titolo di Una Tantum, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le seguenti modalità:
200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Livello Importo
Quadri 260,42
I 234,58
II 202,92
III 173,44
IV 150,00
V 135,52
VI 121,67
VII 104,17
Operatori di vendita I categoria 141,60
Operatori di vendita II categoria 118,88

Tale somma viene erogata pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. L’importo non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR.

Rischio biologico nei laboratori di analisi non sanitari, la valutazione in un algoritmo

L’INAIL ha sviluppato un applicativo per la valutazione del rischio biologico nei laboratori “non sanitari” di analisi che consente anche di individuare e pianificare gli interventi migliorativi da attuare (INAIL, comunicato 8 marzo 2023).

Le attività svolte nei laboratori di analisi “non sanitari” rientrano tra quelle che possono comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici. Il rischio in questione può essere sia potenziale che da utilizzo deliberato.

 

Partendo da questo presupposto, l’INAIL ha sviluppato un applicativo per la valutazione del rischio biologico in tali contesti.

 

Destinatari del software sono i datori di lavoro, i servizi di prevenzione e protezione dei laboratori “non sanitari” di analisi (ad es. laboratori di igiene ambientale) e contesti lavorativi analoghi.

 

Lo strumento permette di calcolare il livello di rischio associato a una specifica mansione lavorativa e consente di disporre di elementi utili a individuare gli interventi prioritari o migliorativi da attuare per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori che operano in tali ambienti.  

 

L’applicativo è strutturato in diverse sezioni, il valutatore inserisce i dati richiesti in base alle informazioni su ambienti, attività e procedure di lavoro aventi rilevanza ai fini dell’analisi delle fonti di pericolo biologico nello specifico contesto lavorativo.

 

È previsto un duplice percorso di valutazione: per esposizione potenziale e per esposizione da uso deliberato di agenti biologici. Una volta inseriti i dati, l’applicativo calcola il livello di rischio associato allo svolgimento della mansione lavorativa in esame.

 

Il software è disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL seguendo il percorso Servizi online>Rischio biologico>Algoritmo per il calcolo del rischio biologico in laboratori non sanitari.