Benvenuti in Studio ELPAG STP Srl - Elaborazione Paghe e Consulenza del Lavoro

Formedil: corsi di formazione per lavoratori edili

I corsi sulla tecnologia CIPP sono pensati per gli operatori del Settore edile

Formedil insieme ad Italian Association for Trenchless Technology hanno firmato un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di corsi di formazione per il rilascio di patentini per gli operatori che utilizzano la tecnologia innovativa CIPP. Pertanto, il Centro Edili Venezia ha organizzato il secondo corso di formazione nazionale per gli operatori edili al fine di consentire loro di acquisire nuove competenze sulla tecnologia Cured In Place Pipe, per un utilizzo più sensibile dell’impatto ambientale. Dai tre corsi di formazione, l’ultimo sta per giungere a conclusione, suddivisi tra teoria, prove pratiche ed esame finale, ne sono scaturiti un numero complessivo di 30 patentini.

Definizione agevolata controversie tributarie e domanda di rimborso dell’IVA

In tema di definizione agevolata, l’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello riguardo il recupero dell’IVA indetraibile, ha riconfermato la possibilità di chiedere il rimborso entro due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario dell’importo pagato a titolo di rivalsa (Agenzia delle entrate, risposta 31 luglio 2023, n. 408).

L’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge di bilancio 2023 disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Tale definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate è stata interpellata per chiarire come due società istanti possano recuperare, in qualità di cedenti, l’IVA che vorrebbero restituire alle proprie controparti/cessionari, pari all’imposta che questi ultimi dovrebbero corrispondere in sede di definizione agevolata. 

 

Al riguardo l’Agenzia fa presente che l’articolo 30­ter, comma 2, del decreto IVA prevede che nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

 

Già con due precedenti risposte dell’Agenzia, n. 128 e 129 del 23 aprile 2019, in merito alla definizione agevolata delle controversie di un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA indetraibile in capo alla cessionaria, era stato chiarito che, con la definizione agevolata il procedimento può considerarsi concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; conseguentemente il cedente è legittimato a presentare domanda di restituzione entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

Inoltre, con la circolare n. 23/E del 25 settembre 2017 era stato chiarito che, il cedente o prestatore che avesse validamente aderito alla definizione, poteva avvalersi della disposizione di cui all’articolo 60, comma 7, del decreto IVA, secondo cui il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

 

Coerentemente ai principi stabiliti con le precedenti risposte, l’Agenzia afferma che essi possano essere applicati anche alle controversie tributarie definite in via agevolata secondo le disposizioni della Legge di bilancio 2023.

Ne consegue, dunque, che l’adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria da parte del cessionario/committente o cedente/prestatore che abbia detratto l’IVA indebitamente addebitatagli a titolo di rivalsa o recuperata attraverso note di variazione, legittima il cedente/prestatore o il cessionario/committente, nei limiti delle somme corrisposte alla controparte ai fini della definizione, a presentare domanda di rimborso entro il termine di due anni dalla data di restituzione alla controparte medesima dell’IVA pagata a titolo di rivalsa.

Il rimborso potrà avvenire per un importo pari a quanto restituito alla controparte e non potrà essere superiore a quanto effettivamente pagato in sede di definizione agevolata della controversia.

 

Il procedimento potrà essere considerato concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata.

Congedo parentale, precisazioni INPS sulle istruzioni Uniemens

L’Istituto è intervenuto di nuovo per chiarire le modalità di valorizzazione, nei flussi dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio (INPS, messaggio 28 luglio 2023, n. 2821).

Con il messaggio in commento che annulla e sostituisce il precedente n. 2788/2023, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in materia di modalità di valorizzazione dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio nei flussi UniEmens, afferenti al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità, istituiti alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 e dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

In particolare, riguardo al congedo parentale e al congedo di paternità obbligatorio, l’Istituto ha riepilogato  le istruzioni già fornite con il messaggio n. 659/2023 e – al fine di supportare i datori di lavoro nell’assolvimento degli obblighi informativi ai fini previdenziali – ha fornito una mappatura dei codici istituiti ex novo con il dettaglio degli eventi tutelati secondo la normativa previgente e la relativa individuazione del precedente codice di riferimento. 

I nuovi codici

MA1, “Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001” (nuovo significato assunto per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022);

MA2, che continua a mantenere il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”;

MA0, che continua a mantenere il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”;

PD0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”.
Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PE0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PE1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

TB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale”. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001). Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PF1, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022” (per valorizzare i periodi di congedi di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022);

MA3 che continua ad avere il significato di: “Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore di 3 anni, disciplinati dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001”;

MB1 che continua ad avere il significato di “Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 ex permessi allattamento”;

MB4 che continua ad avere il significato di “Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore), disciplinati dall’art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001”.

L’INPS rammenta anche che i nuovi codici sono validi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022, secondo quanto precisato nell’ambito della circolare n. 122/2022. Questi codici si aggiungono a quelli vigenti e la loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.

Nel messaggio in commento, vengono anche fornite istruzioni di dettaglio relative ai nuovi codici evento, da utilizzare per la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura dell’80% della retribuzione, istituiti con la circolare n. 45/2023, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 359, della Legge di bilancio 2023.

Inoltre, l’INPS fornisce chiarimenti riguardanti il significato e alle modalità espositive di alcuni codici evento introdotti con la circolare n. 39/2023, riferiti ai permessi per disabilità.

CIPL Edilizia Industria – Varese: definito l’EVR 2023

Il pagamento degli arretrati da gennaio 2023 viene riconosciuto nella retribuzione mese di agosto 

Il 3 luglio scorso, ANCE Varese Associazione delle Imprese Edili di Varese e le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Varese, costituite da Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl dei Laghi e Fillea-Cgil Varese, hanno definito gli importi relativi all’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023. Nel Verbale di Accordo vengono indicati alcuni elementi indispensabili per il riconoscimento dell’EVR, quali:
– verifica, e relativa positività, dei parametri territoriali che tengono conto dell’andamento congiunturale del Settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;
– EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2023, agli operai, quadri e agli impiegati, anche apprendisti, da parte di impresa avente entrambi i parametri aziendali pari o positivi è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018. 
Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR o per erogarlo in misura parziale, pari al 65% dell’EVR territoriale e secondo importi ridotti devono trasmettere la comunicazione prevista che attesta l’esperita procedura di verifica dei parametri aziendali stabilita della contrattazione collettiva nazionale. Viene stabilito, inoltre, che il pagamento degli arretrati da gennaio 2023 deve avvenire entro il termine di corresponsione della retribuzione di competenza del mese di agosto 2023.

Importi EVR 4% sui minimi di luglio 2018
 

LIVELLO MINIMO AL 1° LUGLIO 2018 EVR 4%
7° livello – quadri e 1.a categoria super 1.720,71 68,83
6° livello – 1.a categoria 1.548,63 61,95
5° livello – 2.a categoria 1.290,52 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 1.204,51 48,18
3° livello – 3.a categoria 1.118,46 44,74
2° livello – 4.a categoria 1.006,62 40,26
1° livello – 4.a categoria primo impiego 860,36 34,41
LIVELLO MINIMO AL 1° LUGLIO 2018 EVR 4%
7° livello – quadri e 1.a categoria super 1.720,71 68,83
6° livello – 1.a categoria 1.548,63 61,95
5° livello – 2.a categoria 1.290,52 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 1.204,51 48,18
3° livello – 3.a categoria 1.118,46 44,74
2° livello – 4.a categoria 1.006,62 40,26
1° livello – 4.a categoria primo impiego 860,36 34,41

Importi EVR 65% del valore intero

LIVELLO MINIMO AL 1° LUGLIO 2018 EVR 65%
7° livello – quadri e 1.a categoria super 1.720,71 44,74
6° livello – 1.a categoria 1.548,63 40,26
5° livello – 2.a categoria 1.290,52 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello 1.204,51 31,32
3° livello – 3.a categoria 1.118,46 29,08
2° livello – 4.a categoria 1.006,62 26,17
1° livello – 4.a categoria primo impiego 860,36 22,37
LIVELLO MINIMO AL 1° LUGLIO 2018 EVR 65%
Operaio di 4° livello 6,96 0,18
Operaio specializzato – 3° livello 6,47 0,17
Operaio qualificato – 2° livello 5,82 0,15
Operaio comune – 1° livello 4,97 0,13
Guardiani 4,48 0,12
Guardiani con alloggio 3,98 0,10

CCNL Editoria Artigianato: presentata la piattaforma rivendicativa

Tra le richieste dei sindacati la riduzione dell’orario, l’inserimento dell’elemento di garanzia retributiva, maggiore tutela in caso di malattia e maternità e aumento retributivo in linea con gli indici ISTAT

E’ stata approvata dalle sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL Editoria Artigianato, scaduto lo scorso 31 dicembre. Prevista una durata triennale dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Tra le richieste dei sindacati un aumento complessivo delle retribuzioni, in linea con gli indici ISTAT, non assorbibile da precedenti erogazioni unilaterali, nonchè l’inserimento dell’elemento di garanzia retributiva.
Per quanto riguarda la parte normativa, le OO.SS. richiedono un’ulteriore riduzione sull’orario di lavoro di 4 ore, una maggiore tutela della maternità e della paternità in linea con le disposizioni normative vigenti, nonchè una  maggiore garanzia della malattia, sia dal punto di vista della carenza che da quello di conservazione del posto di lavoro.
Propongono infine l’apertura di un confronto sulle modalità applicative delle nuove norme sul part-time, sulla retribuzione del lavoro supplementare, sulla fruizione in alternativa ai congedi parentali e sulle modalità applicative del lavoro agile.

Nuovo codice dei contratti pubblici: modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo

Nell’ambito del Codice dei contratti pubblici, l’Agenzia delle entrate ha illustrato le nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, con particolare riferimento al perimetro applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse (Agenzia delle entrate, circolare 28 luglio 2023, n. 22/E).

A seguito dell’emanazione del nuovo Codice dei contratti pubblici sono state introdotte nuove disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Codice dispone che con la tabella di cui all’allegato I.4 venga individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

 

Riguardo alle modalità di calcolo e versamento dell’imposta, il D.Lgs. ha introdotto un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo e il valore dell’imposta va così determinato:

euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;

euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;

euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;

euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;

euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.

 

Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.

L’imposta, dunque, è determinata in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, comprese le eventuali opzioni o i rinnovi esplicitamente stabiliti.

Alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 si continuano ad applicare le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo.

Stesso trattamento vale per gli altri atti e documenti che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario. Infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del D.P.R. n. 642/1972.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all’allegato I.4 al Codice, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo.

Il predetto calcolo, chiaramente, deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto fino a concorrenza dell’importo già dovuto.

 

Il citato comma 10 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023 pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario, ferma restando l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni.

L’imposta di bollo va versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE) e non se ne escludono successivamente ulteriori modalità, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma PagoPA.

Nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica, l’imposta di bollo va versata con le suddette modalità telematiche unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice.

 

Tali nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano efficacia dal 1° luglio 2023 e la previgente disciplina continua ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso.

 

 

CCNL Cinematografia – Esercizi: disdetta quota contrattuale Fondo Byblos

Anec ha comunicato la disdetta unilaterale della quota contrattuale al Fondo Byblos di cui all’art. 41 co. 2 CCNL 15 giugno 2016

Con riferimento al CCNL applicabile al settore dell’Esercizio Cinematografico e Cinema-Teatrale stipulato in data 15 giugno 2016, ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) ha comunicato al Fondo Byblos e alle OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, la decisione di non rinnovare il secondo comma dell’art. 41 relativo alla Previdenza complementare che recita testualmente “2. E’ prevista una quota pro-capite di € 5,00 per dodici mensilità riparametrata per i rapporti part-time con la percentuale di lavoro corrispondente.
Anec ha affermato che tale decisione è scaturita dalle ripetute contestazioni pervenute da parte dei dipendenti, ai quali gli importi versati non sono mai stati rimborsati a loro richiesta e soprattutto al termine della loro attività lavorativa presso attività di Esercizio Cinematografico. Tale importo verrà contrattualmente mantenuto e indirizzato verso assicurazioni sanitarie
Di conseguenza, ha altresì precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (data di vigenza del nuovo CCNL), le Aziende Associate non opereranno più nessun versamento a favore del Fondo, relativo al richiamato secondo comma.

CIGO e CISOA per eccezionali eventi climatici: il nuovo decreto legge

Pubblicato sulla G.U. del 28 luglio 2023, il nuovo decreto legge adottato per fronteggiare l’emergenza climatica in atto con disposizioni a tutela dei lavoratori esposti ai rischi correlati alle alte temperature (D.L. 28 luglio 2023, n. 98). 

In considerazione della straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il nostro Paese, è stato adottato il D.L. n. 98/2023, in vigore dal 29 luglio 2023.

 

Lo strumento che viene principalmente in evidenza per far fronte ai rischi a cui sono esposti i lavoratori a causa delle elevate temperature è quello della CIGO.

 

L’articolo 1, comma 1, del decreto in questione, infatti, estende alcune disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie anche alle imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica, prevedendo, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili compresi quelli relativi a straordinarie ondate di calore.

 

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi della suddetta disposizione normativa non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Con riferimento al settore agricolo, l’articolo 2 dispone che, in attesa della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di integrazione salariale (di cui all’articolo 8 della Legge n. 457/1972), previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

 

I suddetti periodi di trattamento non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno stabilita dalla normativa in vigore e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

 

In deroga all’articolo 14 della Legge n. 457/1972, il trattamento di integrazione salariale è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto.

 

I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute devono favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. 

CCNL Credito: prorogato il contratto per i dipendenti del Settore

I termini di scadenza contrattuale sono stati prolungati al 31 dicembre 2023 

In data 26 luglio 2023, le Sigle Sindacali Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub hanno deciso la proroga della sospensione dei termini del CCNL Credito al 31 dicembre 2023. Il contratto è applicabile ai dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Nel corso dell’incontro, oltre ad aver precisato la necessità che vengano formalizzate le rivendicazioni presentate nella piattaforma approvata dal 99,5% delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore, le OO.SS. hanno precisato che resti ferma la decorrenza al 1° gennaio 2023 per quel che riguarda gli effetti derivanti dagli eventuali Accordi sottoscritti al termine della trattativa.

Garante della privacy: no al controllo a distanza dei lavoratori

L’Autorità per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 20.000 euro a un’azienda a causa di un allarme basato sul trattamento di dati biometrici (Garante per la protezione dei dati personali, nota 26 luglio 2023, n. 507).

Il controllo a distanza basato sul trattamento dei dati biometrici dei dipendenti è di regola vietato in quanto dati rientranti nelle cosiddette categorie particolari di dati (articolo 9 GDPR). A ribadirlo è il Garante della privacy che ha emesso una sanzione di 20.000 euro nei confronto di un’azienda che aveva installato un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione si basava sull’uso delle impronte digitali, un impianto di videosorveglianza e un applicativo per la geolocalizzazione di alcuni lavoratori. Le violazioni sono emerse dall’ispezione avviata dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy della Guardia di finanza, a seguito di una segnalazione.

Il sistema di videosorveglianza, oltre alle riprese delle immagini in diretta, era in grado di captare anche i suoni ed effettuare registrazioni; avevano accesso attraverso uno smartphone il legale rappresentante della società e la sua famiglia. L’applicativo permetteva all’utente di ammonire verbalmente gli interessati, attraverso le casse dell’impianto.

Inoltre, l’azienda utilizzava un applicativo che, quand’era in uso, tracciava, tramite GPS, in modo continuativo, la posizione del lavoratore nel corso della propria attività, nonché data e ora del rilevamento, determinando così un controllo del lavoratore non consentito. Il trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza e quello di localizzazione erano effettuati senza che i lavoratori avessero ricevuto un’adeguata informativa e fossero state attivate le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o, in alternativa, autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro). Per quanto riguarda la videosorveglianza è stata rilevata anche l’assenza di cartelli informativi in loco.

Peraltro, al fine di rinforzare ulteriormente le misure di sicurezza ai locali aziendali, la società aveva installato anche un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione si basava sul trattamento dei dati biometrici (impronte digitali) di 21 soggetti, tra cui i dipendenti.

Come già riportato, il trattamento dei dati biometrici, di regola vietato, è consentito solo al ricorrere di una delle condizioni tassativamente previste dal paragrafo 2 dell’articolo 9 del GDPR e, per quanto riguarda i trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, solo quando il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare del trattamento o dell’interessato e sia previsto da una disposizione normativa, circostanze non rinvenibili nel caso di specie.

Il Garante per la protezione dei dati personali, oltre al pagamento della sanzione, ha disposto il divieto del trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza e il monitoraggio continuo della posizione del lavoratore.