Benvenuti in Studio ELPAG STP Srl - Elaborazione Paghe e Consulenza del Lavoro

Operazioni escluse dalla formazione del prorata di detrazione dell’IVA

L’Agenzia delle entrate ha affermato che non concorrono alla formazione del prorata di detrazione dell’IVA le cessioni di fabbricati qualificati quali beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette (Agenzia delle entrate, risposta 3 agosto 2023, n. 413).

L’istante, un’impresa costruttrice che opera in qualità di stazione appaltante attraverso l’affidamento di appalti a imprese terze, ha chiesto all’Agenzia delle entrate di confermare che sia le cessioni di fabbricati abitativi sia le cessioni di fabbricati strumentali rientrino tra le operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di detrazione, secondo la corretta interpretazione del concetto di ”bene ammortizzabile” e se rientrino comunque fra le operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di detrazione le cessioni di fabbricati abitativi in quanto questi si qualificano anche come ”beni non ammortizzabili”, ai fini delle imposte sui redditi.

 

Ai fini della determinazione dell’IVA dovuta, chiarisce l’Agenzia, l’articolo 19 del D.P.R n. 633/1972 prevede la possibilità di detrarre dall’imposta relativa alle operazioni effettuate quella assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio di impresa arte o professione. Al secondo comma dello stesso articolo 19 è prevista, inoltre, l’indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta.

 

Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19­bis, il quale dispone, tra l’altro, al primo comma che la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.

 

In sostanza, per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alle prime e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui al citato articolo 19­bis, ossia in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo, cd. “prorata” di detrazione.

Sempre il suddetto articolo 19­bis, al secondo comma, dispone che per il calcolo della percentuale di detrazione non si debba tener conto delle cessioni di beni ammortizzabili.

 

Tale ultima previsione recepisce nell’ordinamento interno quanto stabilito dall’articolo 174, paragrafo 2, della Direttiva IVA, secondo il quale per il calcolo del prorata di detrazione non si tiene conto dell’importo del volume d’affari relativo alle cessioni di beni d’investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa.

A tal proposito, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 6 marzo 2008 emessa nella causa C­98/07, Nordania Finans, ha precisato che la finalità dell’esclusione delle cessioni dei beni d’investimento dal calcolo del prorata di detrazione si giustifica per evitare che possano falsarne il significato reale nella misura in cui essi non riflettano l’attività professionale del soggetto passivo.

La stessa CGUE ha precisato che il legislatore comunitario ha quindi inteso escludere dal calcolo del prorata il fatturato relativo alla vendita di beni allorché questa vendita riveste un carattere inusuale rispetto all’attività corrente del soggetto passivo interessato e non richiede quindi un utilizzo dei beni o dei servizi ad uso misto in un modo che sia proporzionale al fatturato che genera.

 

Come già chiarito nella risposta n. 165/2020 dell’Agenzia, per l’individuazione dei beni strumentali ammortizzabili, in assenza di una definizione ai fini dell’IVA, si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette.

In particolare, è stato chiarito che per ”beni oggetto dell’attività propria dell’impresa” devono intendersi quelli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria ecc.) e per ”beni strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività propria” quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio di detta attività e, pertanto, diversamente dai primi, inidonei, come tali, a qualificare la natura dell’attività svolta.

L’Agenzia, inoltre, fa riferimento alla circolare n. 25/1979, secondo la quale per ”attività propria dell’impresa” si deve intendere quella che normalmente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore e non quindi quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell’ambito dell’impresa.

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 19­bis, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e del calcolo della percentuale di detrazione, è necessario fare riferimento alla definizione di ”beni ammortizzabili”, rilevante ai fini delle imposte dirette.

 

Nel caso di specie, quindi, l’Agenzia conclude affermando che non concorreranno alla formazione del prorata le cessioni di fabbricati che l’istante ha qualificato quali beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, vale a dire diversi da quelli c.d. ”merce” di cui all’articolo 92 del TUIR e da quelli c.d. ”patrimoniali” di cui all’articolo 90 del TUIR.

 

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: malattia, maternità e tubercolosi per il 2023

L’INPS ha comunicato gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni per l’anno in corso (INPS, circolare 1 agosto 2023, n. 72).

L’Istituto ha reso noti gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per il 2023, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

Con la circolare n. 69/2023 l’Istituto aveva già comunicato, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2023, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 21 giugno 2023 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Di conseguenza, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche citate (a eccezione, per la tubercolosi, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 9/2023) sono aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata alla circolare in commento.

In particolare, in riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, l’INPS ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni, limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno, per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nel 2023, liquidate temporaneamente a questi lavoratori sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2022, dovranno essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Inoltre, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.

Il reddito applicabile, per il 2023, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 61,98 euro.

 

CIRL Personale sanitario – Lazio: prestazioni aggiuntive per il personale di Pronto Soccorso

La Giunta regionale ha ratificato l’accordo del 9 giugno scorso, sottoscritto con i sindacati

La Giunta regionale ha ratificato l’accordo siglato il 9 giugno scorso, sottoscritto con i sindacati, per le prestazioni aggiuntive dei medici (100,00 euro lordi l’ora) in servizio nei pronto soccorso, a decorrere dal mese di maggio e valevole per tutto il 2023.
La delibera, al fine di remunerare il servizio prestato nei pronto soccorso dal personale stabilmente assegnato, garantisce 340,00 euro lordi in più per 65 ore mensili (di cui almeno un turno notturno o festivo) fino ad arrivare a 1.040,00 euro per 150 ore (comprensive di 5 turni notturni e/o festivi). 
Un provvedimento, come afferma la Regione in una nota, che punta alla valorizzazione e alla crescita professionale del personale dei dipartimenti di emergenza e urgenza, e che intende garantire la continuità del servizio sanitario, nonchè la gravosità e la complessità dell’attività svolta.
Inoltre, l’obiettivo è di non ricorrere ai contratti di lavoro a termine, di evitare le esternalizzazioni e di fronteggiare le cessazioni volontarie nei pronto soccorso. Queste ultime, infatti, potrebbero mettere a rischio da un lato l’assistenza ai pazienti e le attività sanitarie, dall’altro produrre un rilevante costo a carico delle aziende. 
Nel complesso la delibera è parte integrante del nuovo processo di potenziamento delle risorse umane del sistema sanitario regionale, con azioni specifiche alla stabilizzazione del personale, alla riduzione del precariato, all’assunzione e alla reinternalizzazione dei servizi.

CCNL Dirigenti medici: nessun accordo con Aran

Salta l’intesa tra i Sindacati e l’Aran per il rinnovo del contratto per il Comparto

Sfuma l’intesa tra le Parti Sindacali e l’Aran per il rinnovo del CCNL Dirigenti medici e sanitari 2019-2021. Il no alla firma è stato dato da Anaao-Assomed, Cimo e Fesmed. Al centro del dibattito l’orario di lavoro del personale. In particolar modo, come sostenuto da Anaao-Assomed, serve conoscere l’orario eccedente il debito contrattuale, e precisare un cut off utile per limitarne in maniera netta l’utilizzo evitando l’abuso. Oltre all’orario di lavoro, vi sono altri istituti importanti quali: trasferte e servizi esterni, il patrocinio legale, l’aggiornamento professionale, tipologie di guardie e numero di posti letto; oltre alla questione legata alle maggiorazioni periferiche. Senza tralasciare la riflessione sulla parte economica. Dall’Aran fanno sapere che le risorse finanziarie messe sul banco in fase di contrattazione avrebbero consentito un incremento medio retributivo di 254,00 euro mensili. Alla cifra, si aggiungono le risorse per i medici del Pronto Soccorso pari a 27 milioni di euro per il 2022 e 60 milioni per il 2023. Alla luce delle situazione attuale, la riunione è stata aggiornata alla settimana prossima, ma l’Accordo tra le Parti potrebbe slittare a settembre.

Bonus ai dipendenti con figli a carico: esenti da imposte i benefit fino a 3000 euro

Pronte le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3000 euro, in luogo degli ordinari 258,23 euro, il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte (Agenzia delle entrate, circolare 1 agosto 2023, n. 23/E). 

L’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23.

Di conseguenza il superamento di quest’ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il citato limite di euro 258,23.

 

In deroga al predetto articolo 51 del TUIR, l’articolo 40 del Decreto Lavoro stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit e, analogamente all’articolo 12 del Decreto Aiuti-bis, include tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Pertanto, al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 40 del Decreto Lavoro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

La suddetta sostituzione dei premi di risultato e degli utili, potenzialmente assoggettabili a imposta sostitutiva, con beni e servizi o somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, può avvenire solo qualora i contratti aziendali o territoriali ne prevedano la sostituibilità. Inoltre, le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022, già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione del citato articolo 12, non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione.

 

La circolare dell’Agenzia precisa, sempre ai sensi del citato articolo 40 del Decreto Lavoro, che l’agevolazione si applica ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Sono fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR, i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51, che sale a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni e verificato al 31 dicembre 2023.

L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale.

Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

 

Alla restante platea di lavoratori dipendenti si continua ad applicare l’ordinario regime di esenzione, che prevede un limite, fino a 258,23 euro, entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte e che non ricomprende i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.

 

La circolare sottolinea, inoltre, che l’agevolazione si applica solo per periodo d’imposta 2023. Di conseguenza, l’ammontare complessivo dei fringe benefit deve tener conto anche di quelli erogati dal datore di lavoro già dall’inizio del periodo d’imposta 2023.

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore, conservandone la documentazione ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione, l’Agenzia raccomanda di darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta. Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

 

Infine l’Agenzia precisa che il regime dell’articolo 40 del Decreto Lavoro rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante, di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023. Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

CCNL Pubblici Esercizi (Confcommercio): il punto sul rinnovo

Ancora distanze tra le OO.SS. e le Associazioni Datoriali sui punti salienti della disciplina contrattuale

Nei giorni scorsi, è proseguito presso la sede di Fipe, il confronto per il rinnovo del CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva, commerciale e Turismo.
Le tematiche trattate hanno interessato soprattutto le politiche di genere e la classificazione del personale, sulla quale sono state presentate due proposte, una da parte di Fipe, Legacoop, Confcooperative e Agci, e l’altra da Angem.
Pur sopraggiungendo difficoltà, sono comunque continuati i lavori al fine di dare una valutazione unitaria e omnicomprensiva delle due proposte ricevute.
Vi è stato poi il confronto sui testi proposti dalle Organizzazioni Sindacali alla controparte circa la revisione dell’art.8 – Contrasto alle molestie e violenza nei luoghi di lavoro, dell’art. 201 – Congedo Parentale, e dell’art. (ex-novo), relativo ai Congedi per le donne vittime di violenza di genere, su cui sono stati registrati commenti e considerazioni negativi, invitando le Associazioni Datoriali a rivedere le loro posizioni, ed altresì, rimanendo le OO.SS in attesa di ricevere i testi rivisti.
Al termine dell’ultimo dibattito, le Associazioni dei datori di lavoro hanno dichiarato che, non sono ancora presenti le dovute condizioni per affrontare la tematica concernente il salario, proponendo di proseguire il dibattito il prossimo 6 settembre, sempre in sede tecnica, discutendo anche su varie tematiche interessanti la parte normativa.
I Sindacati di Categoria hanno unitariamente dichiarato che già dal prossimo incontro ritengono necessario, che si inizi ad approfondire il tema salariale, allo scopo di convocare i successivi incontri in plenaria con la volontà di addivenire ad una più celere possibile chiusura del CCNL.

Lavoratori somministrati in zone alluvionate: indicazioni sull’ammortizzatore sociale unico

Per i lavoratori somministrati impossibilitati a prestare l’attività lavorativa nei territori colpiti dagli aventi alluvionali del mese di maggio 2023, la sede di lavoro rilevante deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, eseguita presso il datore di lavoro utilizzatore: lo precisa l’INPS riguardo all’ammortizzatore sociale unico previsto dal Decreto Alluvioni (INPS, messaggio 1 agosto 2023, n. 2857). 

Facendo seguito alle indicazioni già fornite con la circolare n. 53/2023 e con il messaggio n. 2264/2023, l’INPS torna a occuparsi della misura di sostegno al reddito sotto forma di ammortizzatore sociale “unico” (articolo 7 D.L. n. 61/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023), in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, numerosi territori della Regione Emilia-Romagna.

 

In particolare, vengono forniti chiarimenti e istruzioni operative e procedurali riguardo al riconoscimento del beneficio in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi metereologici, ma che sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione aventi sedi in località diverse dai citati territori.

 

Dovendosi fare riferimento al luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, l’INPS precisa che, laddove questa sia stata o venga eseguita presso un utilizzatore la cui sede produttiva/operativa è ubicata in uno dei territori interessati dalle alluvioni, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione.

 

Diversamente, qualora il lavoratore somministrato dipenda da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta.

 

Resta fermo il riconoscimento del beneficio in favore del lavoratore somministrato che, alla data del 2 maggio 2023, risulti essere residente o domiciliato in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al Decreto Alluvioni. Si ricorda che, in questo caso, l’integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 15.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, fornisce poi le indicazioni procedurali a cui si devono attenere le Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, ai fini della presentazione della domanda relativa ai lavoratori somministrati.

 

Infatti, le suddette Agenzie devono trasmettere un flusso in formato .csv contenente due informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nella circolare n. 53/2023, ovvero:

 

Campi aggiuntivi  Regole di compilazione
Flag_Somministrazione Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
Azienda_somministrante Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante

In allegato al messaggio in oggetto l’Istituto riporta poi la struttura completa della nuova versione del flusso e riassume le regole di compilazione che definiscono i due campi – entrambi riferiti al datore di lavoro utilizzatore e già presenti nel flusso definito nella circolare n. 53/2023 e nel messaggio n. 2264/2023 – come riportato nella sottostante tabella:

 

Campi  Regole di compilazione
Posizione-contributiva La colonna “Posizione-contributiva” deve contenere la matricola aziendale (10 cifre con gli 000 davanti) se Ambito=DM, altrimenti il CIDA se Ambito=AGR
Unità-Operativa-CodIstatFondo La colonna “Unità-Operativa-CodIstatFondo” deve contenere, se ambito=DM, il valore dell’Unità Operativa presso cui è allocato il lavoratore (come da flusso UNIEMENSPosContributiva); se Ambito=AGR deve contenere il valore ISTAT (6 cifre), così come presente nei flussi UNIEMENSPosAGRI

CCNL Ferrovie dello Stato: in arrivo nuovi minimi con la retribuzione di agosto

Si chiude con il mese di agosto la tranche di aumenti contrattuali previsti per i dipendenti del settore, iniziata a maggio 2022

Con l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie siglato il 22 marzo 2022, Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Ferrovie, hanno definito i minimi retributivi, in vigore dal 1° agosto 2023.

Livello Minimo
Quadro 1 2.517,62
Quadro 2 2.212,01
A 2.139,25
B1 2.037,38
B2 1.950,06
B3 1.920,96
C1 1.877,30
C2 1.848,19
D1 1.819,08
D2 1.760,88
D3 1.731,77
E1 1.702,66
E2 1.629,91
E3 1.600,79
F1 1.484,37
F2 1.455,27

Disciplina transitoria RdC: chiarimenti dall’INPS

L’Istituto è intervenuto sul regime di fruizione fino all’abrogazione della misura e sul Supporto per la Formazione e il lavoro (INPS, messaggio 31 luglio 2023, n. 2835).

L’INPS ha fornito i primi chiarimenti in materia di disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 e anche alcuni accenni alla nuova misura del Supporto per la Formazione e il lavoro. Bisogna ricordare, infatti, che l’articolo 13, comma 5 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) dispone che i percettori di reddito di cittadinanza, non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il termine di 7 mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023, potranno continuare a fruirne fino al termine dell’anno in corso. Pertanto, decorso il termine dei 7 mesi di fruizione, in assenza della comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali, da effettuare attraverso la piattaforma GE.PI del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro termine del 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione verrà sospesa, quindi non risulterà terminata, e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.

L’INPS ha provveduto a darne notizia, da ultimo, al momento del completamento della fruizione delle 7 mensilità di un primo gruppo di percettori del Reddito di cittadinanza, con un SMS che informava della sospensione, e non della cessazione, del beneficio, in attesa dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali.

Al riguardo, l’Istituto chiarisce che la previsione normativa non ha come destinatari tutti coloro che cessano di percepire il reddito di cittadinanza alla settima mensilità, ma contempla solo l’ipotesi che, per i nuclei familiari non attivabili al lavoro, non oltre il 31 ottobre, possa pervenire una comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali. Una previsione, pertanto, che non riguarda i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali.

Per i nuclei presi in carico dai servizi sociali, la fruizione della misura potrà proseguire, senza il limite delle 7 mensilità e non oltre il 31 dicembre 2023. È quanto accaduto con le 88.000 comunicazioni che sono pervenute all’INPS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei primi giorni di luglio.

L’Assegno di Inclusione

Come già detto, la presa in carico da parte dei servizi sociali non riguarda tutti coloro che hanno già fruito delle 7 mensilità del reddito di cittadinanza, ma solo chi si trova in una situazione di particolare disagio sociale e che sia difficilmente inseribile in un percorso di attivazione lavorativa. Per loro è possibile iniziare o proseguire un percorso già avviato con i servizi sociali e, se presi in carico attraverso l’avvio con l’analisi preliminare della definizione del percorso di inclusione sociale, potranno continuare a ricevere il beneficio fino a dicembre 2023. A loro, come anche ai nuclei di percettori di RdC, al cui interno vi siano persone disabili, minorenni, ultrasessantenni, è potenzialmente destinata la nuova misura dell’Assegno di Inclusione (ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale.

Supporto per la Formazione e il Lavoro

Per gli altri soggetti, dal 1° settembre 2023, è stata istituita la nuova misura del Supporto per la Formazione e per il Lavoro (SFL). Questa misura si propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e prevede anche la messa a disposizione di un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione.

È questo il vero obiettivo della misura che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter:

– sottoscrivere il patto di attivazione digitale;

– contattare le agenzie per il lavoro;

– sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di 12 mensilità. A tal proposito, l’INPS informa che n una video guida, che sarà messa a disposizione dall’Istituto, verranno illustrati questi passaggi.

Coloro che, invece, sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività oppure in altre iniziative di attivazione potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al riconoscimento del beneficio connesso alla misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

In fase sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, infatti, potranno essere convalidate iniziative di avviamento al lavoro già attivate ai fini del riconoscimento del beneficio SFL. I percettori del reddito di cittadinanza che sono cessati o cesseranno dalla misura nei prossimi mesi, potrebbero ricevere dai Centri per l’impiego indicazioni per orientarsi tra percorsi di formazione e agenzie per il lavoro e arrivare preparati alla data di avvio della nuova misura del SFL.  

L’INPS, rammenta, infine, che coloro che cessano la percezione del Reddito di Cittadinanza e siano anche fruitori della quota integrativa di Assegno Unico Universale, dovranno presentare domanda di AUU per continuare a percepirlo.

Il Decreto Alluvioni è legge

Pubblicata sulla G.U. del 31 luglio 2023 la legge di conversione con modificazioni del Decreto Alluvioni (Legge 31 luglio 2023, n. 100).

Il D.L. n. 61/2023, meglio noto come Decreto Alluvioni, contenente interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è finalmente diventato legge.

 

La Legge di conversione n. 100/2023 entra in vigore in data odierna e introduce alcune nuove disposizioni.

 

L’articolo 1 del decreto ha previsto, tra le altre misure, la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 nonché, per il medesimo periodo, quella dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 20 novembre 2023. Soggetti destinatari del suddetto beneficio sono quelli che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali come indicati nell’allegato 1 al decreto stesso.

 

In tale ambito il comma 4 bis ha ora disposto l’azzeramento del tasso di interesse dovuto in caso di pagamento rateale per i soggetti interessati, tasso che la Legge di bilancio 2023 ha fissato nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 (articolo 1, comma 233, Legge n. 197/2022).  

 

Sul fronte del lavoro, si segnala un significativo intervento in materia di rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

 

La nuova disposizione dell’articolo 7 bis introdotta in sede di conversione stabilisce che, in deroga all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all’allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

 

Per quanto riguarda il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, l’indennità una tantum pari a 500 euro riconosciuta in loro favore ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Alluvioni non concorre alla formazione del reddito.

 

L’articolo 12, riformulato nei commi da 1 a 5, si occupa del sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali.

 

Infatti, viene stabilito che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c., ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 102/2004, a condizione che:

 

– abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

– abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell’allegato 1 annesso al decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

– siano intestatarie del fascicolo aziendale previsto dall’articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. n. 503/1999, i cui dati risultino aggiornati.

 

Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e a erogare gli aiuti.

 

Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un’anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva, nei limiti del 20% delle risorse messe a disposizione.

 

Riguardo alle misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti, le stesse vengono estese anche al settore del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (articolo 17).