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Smart working e frontalieri: tutti i chiarimenti delle Entrate sulle ultime novità

L’Agenzia delle entrate ha riepilogato e analizzato i più recenti orientamenti della prassi in materia di smart working, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Sono stati, inoltre, forniti chiarimenti sulla disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri alla luce delle ultime novità introdotte dalla Legge n. 83/2023 (Agenzia delle entrate, circolare 18 agosto 2023, n. 25).

L’articolo 2, comma 2, del TUIR introduce e disciplina il concetto di “residenza fiscale”, in base al quale si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

 

– sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;

– hanno nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio;

– hanno nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.

 

In base alla previsione recata dall’articolo 3, comma 1, del TUIR, le persone residenti in Italia devono sottoporre ad imposizione nel nostro Paese tutti i loro redditi, ovunque prodotti. Ai non residenti, invece, si applicano le disposizioni dell’articolo 23 del TUIR e gli stessi saranno assoggettati a imposizione in Italia sulla base dei criteri di territorialità indicati nel predetto articolo. Inoltre, il comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR introduce una presunzione relativa di residenza fiscale, al fine di contrastare il fenomeno della frequente migrazione fittizia verso Paesi a fiscalità privilegiata.

I criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart working.

In altri termini, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati all’integrazione di almeno una delle suddette condizioni di cui all’articolo 2 del TUIR.

 

Per quanto riguarda i regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, l’Agenzia ricorda che:

  • il regime speciale per lavoratori impatriati è disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ed è accessibile al soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia;

  • il regime speciale per docenti e ricercatori è disciplinato dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 ai sensi del quale, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

La Circolare passa, poi, a ricordare i presupposti di esistenza di una stabile organizzazione (o base fissa), che sono:

1) esistenza della sede d’affari nella disponibilità dell’impresa o del professionista;

2) fissità spaziale e temporale della sede d’affari;

3) svolgimento dell’attività d’impresa o professionale in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d’affari.

 

Tali presupposti, per l’Agenzia, sono integrati anche nel caso di una persona fisica che svolge, nel territorio dello Stato, attività d’impresa o di lavoro autonomo da remoto.

 

La seconda metà della circolare è, invece, dedicata ai frontalieri: quei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, che svolgono la propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono e che ritornano nello Stato di residenza, in linea di massima, quotidianamente o almeno una volta alla settimana.

La disciplina tributaria del lavoratore frontaliere è contenuta anche in alcune Convenzioni, stipulate dall’Italia con Austria, Francia, San Marino e Svizzera, contro le doppie imposizioni.

In particolare, tra il 2014 e il 2015, Italia e Svizzera hanno avviato le negoziazioni per un nuovo Accordo sull’imposizione dei redditi di lavoro dipendente percepiti dai frontalieri, ratificato con Legge 13 giugno 2023, n. 83, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024.

Il nuovo accordo fornisce una nuova definizione di “lavoratore frontaliere“, che identifica qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che:

– è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;

– svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;

– ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

 

L’Agenzia individua come principale novità il regime impositivo di cui godranno i suddetti frontalieri: alla tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974, infatti, subentra la previsione di una tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza. L’articolo 7 del nuovo Accordo, inoltre, prevede una specifica cooperazione amministrativa che introduce un obbligo di scambio automatico di informazioni, utilizzate ai fini dell’imposizione di salari, stipendi e remunerazioni analoghe ricevute dai frontalieri.

 

CIRL Allevatori Zootecnici – Lombardia: rinnovato il contratto

Nel rinnovo sono previste nuove misure per lavoro straordinario, ferie e permessi, indennità e Una Tantum Welfare 

L’Associazione regionale allevatori della Lombardia e le Organizzazioni sindacali regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il rinnovo del CIRL per i lavoratori che operano nel Settore della Zootecnica della regione Lombardia. Il contratto prevede una serie di importanti novità per quel che riguardano straordinari, indennità, ferie e permessi e welfare. Il contratto scade il 31 dicembre 2024.

Straordinario e Banca Ore
In materia di straordinario, per il personale addetto alle attività di C.F., viene stabilito che saranno considerate tali solo le ore, autorizzate, che risultano, su base mensile, in eccedenza rispetto all’orario di lavoro, alle quali viene applicata la maggiorazione prevista dal CCNL. E’ bene precisare che le prestazioni lavorative straordinarie o supplementari che vengono autorizzate vanno a confluire nella Banca Ore, per un massimo di 25 ore mensili. Il recupero delle suddette varia a seconda del luogo in cui si opera. Nella fattispecie, per i territori di pianura, il recupero deve avvenire entro 3 mesi; per i territori di montagna, entro 12 mesi. Se entro questi termini, le ore non vengono recuperate, si procede alla retribuzione delle stesse. La maggiorazione viene corrisposta entro il mese successivo alla maturazione. E’ compito dell’Associazione comunicare ai lavoratori il “saldo” mensile delle ore maturate, che risultano all’interno della Banca Ore; fermo restando che l’orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore. Per coloro i quali prestano servizio presso gli uffici e i laboratori, su richiesta, hanno facoltà di convertire parte delle ore di straordinario, in riposi compensativi.

Ferie e permessi
Per quel che concerne ferie e permessi anche qui c’è una differenza tra il personale addetto alle attività di C.F. e gli impiegati. Per i primi, come da contratto, le ferie possono essere fruite a giornate intere. La fruizione dei permessi, con esclusione di quelli previsti per i TGA che possono essere fruiti come giornate intere, come recita il CIRL, ha il limite massimo della mezza giornata di lavoro, ovvero sia 4 ore per il tempo pieno. Inoltre, per un massimo di 2 giorni, le ferie possono essere fruite anche a mezze giornate. I permessi non possono essere concessi congiuntamente alle ferie. Per il personale di uffici e laboratori resta ferma la fruizione delle ferie a giornate intere; tuttavia, con l’esaurimento dei permessi è possibile usufruire anche delle ferie a mezze giornate e anche ad ore, per un massimo di 2 giorni. La richiesta dei permessi è prevista ad ore (minimo un’ora). Nell’ambito della richiesta, la fruizione dei permessi viene conteggiata come risultante dalla timbratura. I permessi hanno il limite massimo di mezza giornata per essere fruiti (4 ore per il lavoro a tempo pieno).

Indennità di pasto

Dal 1° maggio 2023, viene erogato al lavoratore un buono pasto di 7,00 euro, nel caso in cui svolga un’attività pari o superiore alle 6 ore consecutive svolte nelle aziende di allevamento nelle fasce orarie 12:00-13:30 o 18:30-20:00. Su questo punto le Parti si riservano di rivedere le fasce orarie nel corso dell’incontro previsto entro il 31 ottobre. Al personale di ufficio, nelle giornate di rientro pomeridiano, viene riconosciuto un buono pasto di 7,00 euro. Mentre, per i tecnici di laboratorio che lavorano in turno, il buono pasto è di 2,00 euro.

Rimborso chilometrico

Per gli anni 2023-2024, il rimborso del costo chilometrico è riconosciuto con aggiornamenti fissati al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre. Per il 2023, il primo adeguamento è previsto dal 1° luglio.

Altre Indennità

Al personale addetto alle attività di C.F. vengono riconosciute le seguenti indennità:

148,00 euro l’anno, controvalore per beni e servizi;

122,00 euro l’anno, rimborso energia elettrica, per i frigoriferi di proprietà ARAL posti presso le abitazioni dei TGA;

120,00 euro l’anno, per l’uso del telefono cellulare personale per motivi di lavoro, per i dipendenti che non utilizzano il cellulare aziendale;

150,00 euro l’anno, per l’utilizzo della propria autovettura per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

Al personale di ufficio e laboratori vengono riconosciute le seguenti indennità:

77,47 euro lordi, come indennità di turno, per le quattordici mensilità contrattuali (solo per gli analisti di laboratorio che effettuano i turni e già riconosciuta da ARAL a partire dall’introduzione della turnazione); con decorrenza dal 1° luglio 2023 tale indennità turno è elevata all’Importo lordo di 90,00 euro;

148,00 euro l’anno, controvalore di beni e servizi.

Per l’altro personale di campagna le indennità previste sono:

148,00 euro l’anno, controvalore per beni e servizi;

10,00 euro per 11 mensilità (da gennaio a novembre) per i dipendenti che non utilizzano il cellulare aziendale, in qualità di rimborso delle spese telefoniche.

Premio di risultato e Una Tantum Welfare

Il Premio di risultato per il 2024 è previsto previo incontro tra le Parti entro il 31 ottobre 2023. L’ottenimento del Premio è correlato al raggiungimento di risultati specifici nel realizzare obiettivi concordati al fine di ottenere incrementi di produttività, qualità, efficacia, innovazione ed efficienza organizzativa. In seguito alla verifica delle condizioni economiche dell’azienda e accertato che vi siano le condizioni, il Premio è fissato in un importo medio di 600,00 euro a lavoratore, di cui 50,00 euro riferiti alla vigenza 2022. Per quel che concerne l’anno 2023, l’Aral ha riconosciuto l’Una Tantum Welfare per un importo complessivo di 400,00 euro, di cui 50,00 euro riferiti alla vigenza 2022.

Assegno unico, l’applicazione della maggiorazione per i nuclei vedovili

La disamina dell’INPS sull’intervento del Decreto Lavoro che dal 1° giugno disciplina le regole per la fruizione della prestazione (INPS, circolare 10 agosto 2023, n. 76).

L’INPS è intervenuto in materia di Assegno unico e universale e, in particolare, di applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di nuclei vedovili, materia sulla quale il Decreto Lavoro ha recentemente prodotto alcune modificazioni normative con l’articolo 22.

Infatti, l’articolo citato prevede che la maggiorazione prevista nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro per ciascun figlio (articolo 4, comma 8, D.Lgs. n. 230/2021) venga riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, se l’altro risulta deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi all’evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.

In particolare, l’articolo 22 del Decreto Lavoro ha previsto espressamente l’estensione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori ai nuclei monogenitoriali che sono tali a causa del decesso dell’altro genitore. Tuttavia, è stato tuttavia limitato l’effetto del nuovo disposto alle rate maturate a partire dal 1° giugno 2023, senza che sia prevista la possibilità di riconoscere “somme a titolo di arretrati” e tenendo conto della data in cui si è verificato il decesso che non deve comunque essere anteriore al quinquennio.

Pertanto, per i soggetti che risultano vedovi e che presentano la domanda per la fruizione dell’Assegno unico per i figli a carico, è possibile beneficiare a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, nel caso in cui risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

–  l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;

–  il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato;

–  il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.

Integrazione della domanda in caso di decesso di uno dei genitori

L’INPS recentemente ha introdotto nel gestionale dell’AUU alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori con il duplice obiettivo di ridurre la gravosità degli adempimenti e degli oneri a carico dell’unico genitore rimasto in vita e, al tempo stesso, di assicurare la continuità nei pagamenti della prestazione senza che si determini la perdita di mensilità dell’AUU spettante per i figli a carico.

In particolare, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di AUU, l’Istituto provvederà in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e, ricorrendo le condizioni, al riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

Nel caso in cui una domanda sia stata a suo tempo presentata dal richiedente qualificando il proprio nucleo familiare come “monogenitoriale”, e indicando che il motivo era “altro genitore deceduto”, è necessario, per poter usufruire della maggiorazione, integrare la domanda con i seguenti dati:

– il codice fiscale dell’altro genitore deceduto;

– la data del decesso;

– la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento del decesso.

L’integrazione deve essere effettuata solo sulle domande ancora in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data ed è possibile fino al quinto anno (incluso) dalla data del decesso del genitore.

 Le ipotesi di subentro nella domanda

Nelle ipotesi di decesso di entrambi i genitori o di decesso dell’unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali è previsto il “subentro” nella domanda di AUU da parte dei seguenti soggetti:

– affidatario del figlio;

– tutore del figlio;

– figlio maggiorenne per se stesso.

In tutti i casi citati, l’INPS ricorda che al soggetto che agisce viene presentata la possibilità di procedere al “subentro” nella domanda già presentata, attraverso la quale potrà sostanzialmente effettuare una nuova richiesta in continuità con la precedente.

Il soggetto utilizzando la sezione “Nuova domanda/Nuova domanda come figlio maggiorenne”, presente nella procedura “Assegno unico e universale per i figli a carico”, inserirà i dati del figlio o i propri. La procedura riconosce in automatico che si tratta di figlio di genitore/i deceduto/i, la cui domanda si trova nello stato “decaduta per decesso”, permettendo al subentrante di presentare la propria istanza, la quale deve comunque essere supportata da idonea documentazione comprovante il ruolo legittimamente ricoperto dal soggetto (ad esempio, sentenza di affido familiare temporaneo o preadottivo del figlio, nomina del tutore ecc.).

Invece, nell’ipotesi di decesso del genitore richiedente l’assegno unico e universale, il subentro automatico nella domanda da parte del genitore superstite può avvenire con differenti modalità:

– nel caso in cui il genitore superstite abbia già una propria domanda attiva per figli avuti con un diverso genitore, la “scheda figlio” interessata viene trasferita d’ufficio nella suddetta domanda di cui viene mantenuta la modalità di pagamento;

– nell’ipotesi in cui il genitore superstite non abbia invece una domanda in essere, la posizione del genitore deceduto viene trasferita d’ufficio al genitore superstite, con la creazione automatica di una nuova domanda di assegno unico e universale in cui viene designato come richiedente. In questo caso vengono preservate le modalità di pagamento, qualora presenti (se il pagamento era ripartito al 50%). Diversamente, in assenza di una modalità di pagamento, la prestazione viene pagata con bonifico domiciliato presso uno degli sportelli di Poste Italiane S.p.A. che ne darà apposita comunicazione al beneficiario. Il genitore superstite può modificare la modalità di pagamento in qualsiasi momento, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS) alla procedura “Assegno Unico e universale per i figli a carico” sul portale INPS.

Se il pagamento della prestazione era effettuato interamente nei confronti del genitore deceduto, il genitore superstite deve inserire in procedura una dichiarazione con la quale specifica di essere l’unico soggetto legittimato alla percezione dell’assegno. A tale l’INPS rilascerà un’apposita funzione.

Infine, per quel che le domande già decadute per decesso del richiedente, l’Istituto precisa che con il trasferimento d’ufficio della domanda al genitore superstite, saranno accreditate a quest’ultimo le eventuali mensilità non erogate successivamente alla decadenza. 

CCNL Commercio-Cooperative: focus su aumenti salariali

Ampio dibattito tra OO.SS. ed Associazioni Datoriali sul salario spettante ai lavoratori del Settore

Nei giorni scorsi si è svolto l’incontro tra Filcams, Fisascat e Uiltucs per il rinnovo del CCNL Commercio-Cooperative, con le Associazioni Datoriali Ancc-Coop, Confcooperative Consumo e Utenza e Agci.
Durante le trattative è stata esaminata la questione relativa agli aumenti salariali considerando le emergenze dovute dalle dinamiche economiche e sociali che stanno influenzando pesantemente il potere d’acquisto dei lavoratori del Comparto.
Le Federazioni Nazionali pur constatando che il dibattito non presenta caratteristiche problematiche relative al confronto su istituti contrattuali importanti hanno comunque sollevato la necessità di velocizzare i tempi di questo, prospettando conclusioni positive entro settembre.
Le richieste avanzate dalle OO.SS. si sono focalizzate sulla proposta di aumento salariale, tenuto conto che la determinazione del valore assoluto economico si basa sugli indici Ipca, secondo quanto previsto dal modello contrattuale in vigore dal 2009, per gli anni 2022-2025.
Da ultimo è stato poi ribadito, che nel prossimo appuntamento stabilito per il giorno 14 settembre 2023 verranno affrontati prioritariamente il tema del salario complessivo, tempi di vigenza, lavoro precario, povero e disagiato. 

CIRL Zootecnia Veneto: ok al rinnovo

Novità per i lavoratori del settore

Lo scorso 18 luglio, si sono incontrate l’Associazione Regionale Allevatori del Veneto (Arav), le Rsa e le OO.SS. Regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia, per realizzare il rinnovo del CIRL Zootecnia Regione Veneto, avente decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. La presente disciplina contrattuale si applica al personale Arav in forza alla data di sottoscrizione della medesima.
Di seguito gli aggiornamenti apportati dal contratto integrativo di cui trattasi.
Personale addetto alle attività di C.F.
– L’orario di lavoro del personale addetto alle attività di C.F. (Tecnici di Gestione Aziendale, c.d. Tga) è distribuito su 5 giorni settimanali in base all’attività svolta nelle aziende zootecniche. I calendari degli ingressi nelle aziende zootecniche sono predisposti dagli uffici competenti tenendo in considerazione anche i tempi di viaggio necessari al raggiungimento delle suddette aziende.
– Straordinari e monte ore: qualora sia necessario lo svolgimento di lavoro straordinario, lo stesso viene determinato su base bisettimanale, calcolando le ore autorizzate in eccedenza rispetto all’orario di lavoro, comprendendo tutte le assenze che danno luogo a retribuzione da parte dell’Associazione o a carico degli Enti Previdenziali. Ed inoltre, tutte le prestazioni lavorative straordinarie o supplementari autorizzate confluiranno nella Banca ore. La percentuale di maggiorazione viene corrisposta con le competenze del mese successivo a quello di svolgimento dell’attività lavorativa straordinaria. Il recupero delle ore accantonate in banca ore viene realizzato entro 6 mesi dalla loro maturazione; trascorso tale periodo, quelle non ancora recuperate vengono pagate con le mensilità di luglio e di gennaio di ciascun anno.
– Turni di lavoro: in considerazione della particolare attività dei Tga, l’intervallo tra i turni di lavoro può essere ridotto fino ad un massimo di 8 ore, restando intesa la disponibilità e volontarietà dei lavoratori interessati.
– Maggiorazione orario di lavoro: prevista l’erogazione di un’indennità pari al 13% della quota oraria lorda per il lavoro notturno svolto dai Tga.
– Ferie e permessi: la fruizione delle ferie è prevista a giornate intere e per i Tga anche per frazioni di minimo di 4 ore. I permessi devono essere richiesti con un preavviso di 3 giorni; per ragioni di urgenza comunicate obbligatoriamente al datore di lavoro, può esser derogato il preavviso minimo previsto.
Personale di ufficio e laboratorio
– Orario di lavoro e flessibilità orario: le Parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il prossimo 31 ottobre per la definizione di un accordo in merito.
– Ferie e permessi: la fruizione delle ferie è prevista a giornate intere, mentre quella dei permessi è possibile per frazioni di minimo di 4 ore. Quest’ultimi devono essere richiesti con un preavviso di 3 giorni; e per ragioni di urgenza trasmesse all’azienda, possono esser derogati.
Premio di risultato – Welfare
Le Parti Firmatarie hanno concordato per l’anno in corso, la definizione di un Premio di Risultato pari ad euro 900,00 a lavoratore, determinato sulla base di diversi parametri.
Questo viene così strutturato:
– Quota A, pari al 50%, obiettivi produttivi collettivi;
– Quota B, pari al 50%, obiettivi produttivi e qualitativi individuali e/o di settore.
Il suddetto poi non viene versato ai dipendenti che nell’anno di riferimento:
– hanno ricevuto sanzioni disciplinari superiori alla multa;
– sono stati distaccati presso altri Enti;
– hanno fruito di aspettative previste dal CCNL o da altre disposizioni di legge per l’intero periodo di riferimento.
Ai lavoratori che hanno prestato servizio presso l’Arav per un periodo inferiore all’anno, viene riconosciuto il Premio di Risultato pro-quota, mentre per i dipendenti di prima assunzione, il valore dell’emolumento in questione è rapportato al numero dei mesi di servizio prestati durante l’anno di riferimento, e calcolando come mese intero anche la presenza di almeno 15 giorni.
Tale Premio per effetto del raggiungimento dei requisiti viene corrisposto agli assunti che non superano 20 giorni di assenza su base annua (periodo 1° ottobre-30 settembre) per malattia, infortunio extra professionale o congedo straordinario. Per i dipendenti che superano i 20 giorni, viene proporzionalmente ridotto per ogni giorno di assenza, compresi i giorni di franchigia, ed assumendo altresì come indicatore il valore del premio maturato diviso per il coefficiente 220. Vengono esclusi i casi di ricovero e successivo periodo di convalescenza, cure specialistiche e oncologiche, patologie di particolare gravità, permessi L. n. 104/92, permessi sindacali, assemblee sindacali, maternità e paternità, permessi per donazione di sangue o midollo osseo, day hospital debitamente certificato.
Monitoraggio e tempi di pagamento
Il premio viene corrisposto in un’unica soluzione entro dicembre 2023, previa verifica definitiva realizzata entro il 15 novembre 2023.
In occasione della verifica definitiva le Parti valuteranno le eventuali modifiche e riproposizione dei Premi di Risultato per l’anno 2024, sempre compatibilmente con le disponibilità economiche dell’Associazione.
Erogazione del premio di risultato in forma Welfare
I lavoratori cui è destinato il premio di risultato, possono scegliere per il versamento totale o parziale di questo in forma di beni e servizi di Welfare fruiti entro e non oltre il termine di un anno. Il premio Welfare trova applicazione mediante piattaforma, o versamento ad Agrifondo.
Formazione
L’Arav si impegna a garantire percorsi di formazione del personale, servendosi anche di piani formativi nazionali del sistema allevatori o con determinate iniziative.
Monitoraggio ed applicazione dell’accordo
Previsti incontri periodici al fine di monitorare l’applicazione del presente CIRL, relativamente all’orario di lavoro dei Tga, e per gli aggiornamenti in ordine all’attività dell’Arav, con incontro annuale stabilito entro il 15 novembre.

Accordi per l’innovazione, secondo sportello: modalità di accesso alle risorse stanziate per progetti R&S

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha chiarito le modalità di accesso alle ulteriori risorse finanziarie stanziate dal decreto ministeriale del 11 maggio 2023 per progetti R&S (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 11 agosto 2023).

Con il decreto direttoriale 11 agosto 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione a valere sulle risorse destinate con decreto ministeriale 11 maggio 2023 al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo presentate nell’ambito del secondo sportello agevolativo, previsto per gli “Accordi per l’innovazione”, e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse nell’ambito della graduatoria approvata con Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023.

 

Ai fini dell’accesso alle risorse stanziate, i progetti presentati lo scorso 31 gennaio 2023 devono:

  • essere realizzati interamente in una o più delle sole aree meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna);

  • essere presentati, in casi di progetti singoli da PMI o da piccole imprese a media capitalizzazione o, in casi di progetti congiunti, da partenariati costituiti dalla presenza almeno di una PMI o da partenariati composti da sole piccole imprese a media capitalizzazione e/o con eventuali Organismi di ricerca;

  • essere coerenti con gli obiettivi tematici del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

  • soddisfare gli ulteriori criteri di selezione previsto dallo stesso Programma, generali e specifici dell’Azione 1.1.4 “Ricerca collaborativa”.

Il MIMIT ha chiarito che i soggetti proponenti/capofila interessati dovranno presentare istanza esclusivamente dal 18 settembre 2023 al 6 ottobre 2023 secondo il modello allegato allo stesso Decreto direttoriale 11 agosto 2023.

 

Le eventuali istanze inoltrate che non prevedono costi di progetto interamente nei territori delle Regioni meno sviluppate saranno irricevibili e ciascuna di esse riceverà un’apposita nota di decadenza da parte del Ministero.

Le istanze ammissibili, invece, saranno avviate ad istruttoria secondo il posizionamento nella graduatoria già precedentemente approvata con il Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023, nel rispetto delle condizioni del PN Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e delle modalità adottate dal citato decreto direttoriale 11 agosto 2023.

Decreto Omnibus, i diversi interventi sul lavoro

Il governo ha varato un provvedimento che include anche misure nel settore dei taxi, della pesca e delle produzioni viticole e per gli ex dipendenti Alitalia (Consiglio dei ministri, comunicato 8 agosto 2023, n. 47).

Il Consiglio dei ministri del 7 agosto scorso ha approvato un decreto-legge, cosiddetto Omnibus, che introduce disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici. Tra gli interventi ce ne sono alcuni che riguardano specificamente il mondo del lavoro, tra i quali quelli che riguardano il settore dei taxi, gli ex dipendenti dell’Alitalia, alcuni comparti dell’agricoltura e della pesca e contro la delocalizzazione.

Taxi

Per quel che riguarda i taxi, in deroga al divieto di cumulo delle licenze, i comuni potranno rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive temporanee per l’esercizio del servizio per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Il numero delle licenze è determinato in proporzione alle esigenze dell’utenza e in ragione del carattere temporaneo o stagionale dell’esigenza. La durata, in ogni caso, non può superare i 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi. Le licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi, i quali possono valorizzarle mediante l’affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti prescritti oppure con la gestione in proprio. Si prevede poi che i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale possano incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario che prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l’utilizzo di veicoli a basse emissioni. Inoltre, si attribuiscono una serie di incentivi ai fini dell’acquisto di veicoli a basse emissioni da adibire al servizio taxi.

Ex dipendenti Alitalia

Alcune norme riguardano gli ex dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner. In particolare, si prevede la ulteriore, non prorogabile, estensione del periodo di cassa integrazione salariale dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, al fine di accompagnare la ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia e consentire anche l’attuazione dei programmi formativi cofinanziati a livello regionale. Il trattamento di integrazione salariale non potrà superare un tetto massimo, fissato in 2.500 euro. Inoltre, si prevede che per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato personale dal bacino Alitalia, a decorrere dalla data del 10 gennaio 2024, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Pesca e agricoltura

Il Decreto Omnibus interviene con norme specifiche per il settore della pesca e per quello delle produzioni viticole. Nel primo caso, si intende contrastare il fenomeno della diffusione della specie granchio blu che sta infestando alcune zone costiere italiane, creando gravi danni all’economia del settore ittico e dell’acquacoltura, incentivando economicamente i soggetti che si dedicano alla cattura e allo smaltimento di tale specie. Nel secondo caso, si consente l’attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell’andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva a causa di attacchi di peronospora.

Superbonus 110%

Sul piano fiscale va segnalatala proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del “Superbonus 110%” sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%. 

Delocalizzazioni, Ponte sullo Stretto, Golden Power

Tra le altre misure presenti nel decreto ce ne sono che riguardano l’estensione a 10 anni del termine per il recupero degli incentivi per le grandi imprese, al fine di contrastarne la delocalizzazione e norme per consentire la rapida operatività della Società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, al fine di realizzare, nei termini previsti a legislazione vigente, tutte le complesse attività funzionali alla realizzazione dell’opera, incluse quelle iniziali di riavvio operativo e di progettazione tecnica ed economico-finanziaria. In questo senso, per consentire l’assunzione di tecnici dall’alta professionalità  per il Ponte sullo Stretto si prevede la deroga al tetto dei compensi previsti per amministratori e dipendenti pubblici in linea con quanto già fatto per il Giubileo o Anas 2.0.

Infine, si prevede che i poteri speciali del Governo (“Golden Power”) in ambiti strategici possano essere esercitati anche all’interno del medesimo gruppo nell’ipotesi di atti, operazioni e delibere aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale afferenti all’intelligenza artificiale, alla produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare o di produzione alimentare, che riguardano uno o più soggetti esterni all’Unione Europea.

 

Ebm: erogate 50 borse di studio per l’anno 2022-2023

Borse di studio per i figli dei lavoratori del settore infortunati sul lavoro 

Il Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale Settore Metalmeccanica Pmi, per offrire un sussidio economico alle famiglie dei lavoratori che hanno subito infortuni sul lavoro, ha stanziato risorse straordinarie per l’anno 2023.
A tal proposito è stato predisposto un Bando di Concorso speciale per i figli e le figlie dei lavoratori infortunati sul lavoro che prevede l’assegnazione di 50 borse di studio erogate Una Tantum allo studente richiedente per la frequenza ai corsi di laurea 2022-2023, del valore di euro 6.000,00 ciascuna, per un ammontare complessivo pari ad euro 300.000.
I dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanica Piccola Industria in regola con i versamenti all’Ente e che hanno subito un infortunio sul lavoro con conseguente danno biologico certificato dall’Inail superiore ai 16 punti, possono farne già richiesta.
Tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione della domanda, le modalità di inoltro e la documentazione obbligatoria da allegare, vengono specificate nel bando, nella sezione documenti del sito dell’Ente Bilaterale. Alla scadenza del suddetto, tutte le richieste di rimborso idonee verranno inserite in una graduatoria in base ai punti di invalidità certificati dall’Inail ai lavoratori, in ordine decrescente, ed altresì in base all’ordine cronologico di presentazione, pervenendo entro e non oltre il 31 ottobre 2023. La graduatoria comprendente le 50 domande risultanti vincitrici della borsa di studio, viene pubblicata sul sito dell’Ebm e successivamente portata all’approvazione del Comitato Esecutivo.
Da ultimo si specifica che, i lavoratori nonché le Aziende registrati all’Area Riservata Ebm, potranno ricevere ulteriori informazioni attraverso la comunicazione della pubblicazione del bando.

Istituito codice tributo per compensazione dell’integrazione speciale ai lavoratori del turismo

Il credito maturato per l’erogazione del bonus ai dipendenti del comparto turistico può essere utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite F24, indicando il nuovo codice tributo appositamente istituito (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 agosto 2023, n. 51/E).

L’articolo 39-bis, comma 1, del D.L. n. 48/2023 ha previsto, per il periodo dal 1 giugno 2023 al 21 settembre 2023, per i lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuato nei giorni festivi.

 

Tale disposizione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000 nel periodo d’imposta 2022.

È, inoltre, previsto che il sostituto d’imposta riconosca il suddetto trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore.

 

Pertanto, il sostituto d’imposta può compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Per consentire tale operazione, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • 1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

 

CIPL Edilizia Industria – Reggio Calabria: sottoscritto il contratto per i lavoratori edili

Il contratto integrativo provinciale prevede l’erogazione dell’EVR e indennità di trasferta 

Nei giorni scorsi, presso la sede reggina dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, Ance Reggio Calabria, Fenal-Uil Calabria, Filca-Cisl Calabria e Fillea-Cgil Calabria hanno sottoscritto il nuovo contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Reggio Calabria, che coinvolge un indotto di 7.200 lavoratori e circa 2.000 imprese della provincia della città metropolitana calabrese. Il contratto decorre dal 24 luglio 2023 e resta in vigore fino al 23 luglio 2026. Tra le principali novità presenti nel contratto si segnalano importanti passi in avanti dal punto di vista economico e normativo. In primo luogo, ai lavoratori viene riconosciuto l’Elemento Variabile della Retribuzione 2023. Per l’anno 2023, previa verifica degli indicatori avvenuta alla data di sottoscrizione del contratto, l’EVR viene erogato nella misura del 100% e fissato per il 2023 nella misura del 4% dei minimi in vigore al 1° luglio 2018. Gli indicatori che determinano il calcolo dell’EVR riguardano:
– numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, 25%;
– monte salati denunciato in Cassa Edile, 25%;
– ore denunciate in Cassa Edile, 25%;
– rapporto tra massa salari versata e massa salari denunciata in Cassa Edile di Reggio Calabria, 25%.
L’emolumento, in misura straordinaria per gli aventi diritto, viene riconosciuto per 6 mensilità da luglio 2023 a dicembre 2023 e cessa in maniera irrevocabile il 31 dicembre 2023 fino alla nuova verifica annuale stabilita dal CIPL riguardante le condizioni che determinano il calcolo e l’erogazione dell’EVR per il 2024.

EVR Impiegati 

Livello  EVR mensile sui minimi al 1° luglio 2018  EVR orario sui minimi al 1° luglio 2018 
7 68,83 0,40
6 61,95 0,36
5 51,62 0,30
4 48,18 0,28
3 44,74 0,26
2 40,26 0,23
1 34,41 0,20

EVR Operai

Livello  EVR mensile sui minimi al 1° luglio 2018  EVR orario sui minimi al 1° luglio 2018 
Operaio 4° livello 48,18 0,28
Operaio Specializzato 44,77 0,26
Operaio qualificato  40,27 0,23
Operaio comune  34,39 0,20

Per l’operaio, limiti oltre i quali è riconosciuta l’indennità di trasferta sono determinati in 10km. Se il lavoratore si sposta oltre i confini del comune dove risiede abitualmente per svolgere il proprio lavoro, in quel caso, ha diritto ad una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione. In caso di pernottamento fuori, l’azienda deve rimborsare il lavoratore delle spese di viaggio e provvedere all’alloggio, al vitto o al rimborso delle spese, a meno che queste ultime non siano state concordate in precedenza in maniera forfettaria. Se l’operaio presta servizio in cantieri di opere pubbliche di grandi dimensioni, il cui valore contrattuale è pari o superiore a 50milioni di euro,  l’azienda interessata deve provvedere a versare un’indennità suppletiva di trasferta. Suddetta indennità viene riconosciuta al fine di evitare che, nel raggiungere la propria residenza, il lavoratore incappi in problemi che possano mettere a repentaglio la sua salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora sussistano queste motivazioni, per il lavoratore l’indennità è pari a:
70,00 euro mensili fino a 50km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza;
90,00 euro mensili tra 51 e 150km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza;
120,00 euro mensili oltre i 150km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza.