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CCNL Coni: firmato l’accordo sulla classificazione del personale

Modificati i profili professionali, l’indennità di turno e di trasferta 

In data 28 luglio 2023 i rappresentanti dello Sport e delle Federazioni Sportive Nazionali e le OO.SS. firmatarie del CCNL del personale non dirigente si sono incontrate al fine di individuare nuovi profili professionali e ridefinire quelli esistenti all’interno del sistema di classificazione.
I profili vengono ricondotti entro specifiche aree e famiglie professionali, ciascuna caratterizzata da competenze e conoscenze di base omogenee, al fine di dare evidenza dei possibili percorsi di crescita del personale, da perseguire anche attraverso la valorizzazione dell’esperienza maturata da ciascun dipendente, congiuntamente allo sviluppo di percorsi formativi dedicati e certificabili.
I datori di lavoro, pertanto, a far data dal giorno successivo alla stipula dell’accordo, devono:
– verificare la rispondenza delle attività svolte dai dipendenti, al fine di attribuire e comunicare a ciascuno di essi, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, il nuovo profilo professionale;
– assegnare, con decorrenza dal 1°gennaio 2024, i nuovi profili professionali, per i quali non sussiste alcuna rispondenza delle attività già svolte in quanto nuove.
Entro il 31 marzo 2024 si stabilisce di attivare una specifica sessione di confronto volta a verificare gli effetti degli inquadramenti, oltre a individuare eventuali problematiche in merito alle mansioni individuate.
Per i livelli D1 e D2 l’indennità di turno non è più prevista, mentre è stata introdotta l‘indennità di trasferta nazionale pari a 35,00 euro e trasferta internazionale pari a 60,00 euro

Imposta sostitutiva sulle mance: requisiti e modalità per l’applicazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale (Agenzia delle entrate, circolare 29 agosto 2023, n. 26/E).

I commi da 58 a 62 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023 hanno introdotto, in luogo della tassazione ordinaria, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte, sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici, ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

 

Il nuovo regime di tassazione sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento alle mance percepite dai lavoratori, del settore privato, delle strutture
ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che:

  • risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000;

  • non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

Ai fini del calcolo di tale limite reddituale previsto, l’Agenzia delle entrate ritiene che debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Il predetto limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). In particolare, entrano nel computo della soglia reddituale anche le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance.

 

Da un punto di vista soggettivo, per la fruizione del regime sostitutivo, devono essere rispettati principalmente tre requisiti:

 

– la titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;

– la percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;

– l’assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

 

Le mance, dunque, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette, a opera del sostituto d’imposta, a una tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

La base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

Il limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenta una franchigia, con la conseguenza che, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Il superamento del limite reddituale di euro 50.000 di redditi di lavoro dipendente non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle predette mance conseguite nell’anno successivo.

 

Spetta al sostituto d’imposta applicare tale imposta sostitutiva, previa verifica del rispetto del limite di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore.

Per quanto concerne il lavoratore, invece, questi è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a euro 50.000, ovviamente se conseguiti presso datori di lavoro diversi.

 

Infine, la circolare analizza il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinari effettuato nei giorni festivi, specificando che:

  • ne sono beneficiari i titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000;

  • ai fini del calcolo del limite reddituale previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale;

  • il lavoratore interessato deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorio;

  • la base di calcolo è la retribuzione lorda riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1 giugno 2023 al 21 settembre 2023.

 

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: ok del governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali relativi al settore (Consiglio dei ministri, comunicato 28 agosto 2023, n. 48).

Il trattamento previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è l’oggetto del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 agosto scorso. In particolare, è stato approvato in esame preliminare un provvedimento relativo al riordino e alla revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori di questo comparto.

Le nuove norme sono volte a compensare gli effetti negativi subiti dagli operatori dello che spesso subiscono alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva.

Gli interventi mirano alla protezione sociale di categorie diverse:

– lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (e cioè che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; o che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla ipotesi precedente, ma pur sempre nel settore dello spettacolo;

– lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato.

In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si introduce una specifica indennità di discontinuità, al fine di tutelare tali categorie nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione. Inoltre, si individuano i requisiti che il lavoratore richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda di indennità all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza.

Vengono determinate poi la misura e la durata del riconoscimento dell’indennità, insieme alle modalità di corresponsione della stessa in un’unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda. Con riferimento alla durata dell’indennità, si stabilisce che non siano computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione al fine di evitare il cumulo della medesima contribuzione per l’erogazione di più prestazioni di sostegno al reddito (per esempio, NASpl, indennità di maternità, malattia, infortunio). Vengono definite, inoltre, le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità.

Inoltre, viene abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e si introduce un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023. Prevista, infine, una disciplina transitoria per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda entro il 15 dicembre 2023, determinando l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.

CCNL Pompe Funebri: nuovi minimi a partire da settembre

Previsti aumenti per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre

Il CCNL 11 marzo 2021sottoscritto da Feniof, assistita da Confcommercio Imprese per l’Italia e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti ha previsto, per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre, dal 1° settembre 2023  un aumento pari a 16,00 euro mensili, con riferimento al parametro 113 del 4° livello.
Di seguito gli aumenti retributivi e i minimi tabellari degli altri livelli, individuati di conseguenza.

Livelli Aumenti dal 1° settembre 2023
1  24,64 euro 
2 20,67 euro 
3  17,84 euro 
4s  16,99 euro 
4  16,00 euro 
5 14,16 euro 

 

Livelli Minimi dal 1°settembre 2023 
1 1.641,55 euro 
2 1.377,21 euro 
3 1.188,47 euro 
4s 1.132,36 euro 
4 1.066,32 euro 
5 943,66 euro 

 

Ischia: ripresa dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi

L’INAIL fornisce le istruzioni operative da seguire per effettuare il pagamento degli importi sospesi indicando anche i codici da inserire nel modello F24 (INAIL, nota 29 agosto 2023, n. 8877).

Il D.L. n. 186/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9/2023, all’articolo 1, ha stabilito la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in favore dei soggetti che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia.

 

In particolare, la sospensione in questione operava relativamente al periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, con ripresa dei termini a partire dal 16 settembre 2023.

 

Proprio in considerazione dell’approssimarsi della suddetta data, l’INAIL, con la nota in oggetto, informa coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti che sono disponibili, dal 1° settembre 2023 e fino al 16 settembre 2023 compreso, i servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione” per consentire di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/2023 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi.

 

Riguardo alla ripresa dei versamenti, si ricorda che il pagamento degli importi sospesi deve avvenire in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2023.

 

Cadendo il predetto termine del 16 settembre 2023 nella giornata di sabato, l’INAIL precisa che i versamenti si considerano comunque nei termini se effettuati entro il 18 settembre 2023.

 

I codici da indicare nel campo “numero di riferimento” del modello F24 sono:

 

999260 per il versamento in un’unica soluzione entro il 16 settembre;

 

999261 per il versamento in forma rateale.

 

Inoltre, a partire dal 16 settembre 2023 saranno riattivati anche i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie ed, entro la medesima data, tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.

 

Disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze inerenti al Social Bonus

Relativamente al Social Bonus in favore degli Enti del terzo settore, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso nota l’attivazione della piattaforma per la presentazione delle istanze con scadenza 15 settembre (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 28 agosto 2023).

Per gli ETS che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti Enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 con modalità non commerciali, l’articolo 81 del D.Lgs. n. 117/2017 prevede un credito d’imposta:

  • pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche;

  • del 50% se effettuate da enti o società.

Tale credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5×1000 dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In entrambi i casi il suddetto credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

 

Per inoltrare la richiesta di accesso al beneficio, dunque, gli istanti devono compilare il format disponibile all’interno del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e allegare la modulistica adottata con Decreto del Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e del Direttore generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione del 7 luglio 2023, n. 118.

 

Ai sensi del comma 2, art. 8 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 febbraio 2022, con cui sono state definite le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 81, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili, le scadenze per ciascun anno per la presentazione delle istanze sono:

 

15 gennaio;

15 maggio;

15 settembre.

 

Pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ricordato che il prossimo 15 settembre sarà la prima finestra utile per la presentazione dei progetti da finanziare con la misura del Social Bonus.

 

 

Al via il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del canale informatico di accesso alle misure previste dal Decreto Lavoro (Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023).

Il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) prende vita: è stata pubblicato infatti nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto scorso il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023 attuativo della piattaforma informatica che rappresenta il canale di accesso alle misure previste dal D.L. n. 48/2023 all’articolo 5. In particolare, le misure in questione previste dal cosiddetto Decreto Lavoro sono rappresentate dall’Assegno di inclusione (ADI) e dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Il provvedimento disciplina le modalità di attivazione, accesso e alimentazione della piattaforma informatica SIISL che persegue l’obiettivo di consentire l’attivazione di percorsi autonomi e personalizzati di ricerca del lavoro e di rafforzamento delle competenze per i beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa.

In effetti, i richiedenti le misure, attraverso la registrazione sulla piattaforma e dopo aver sottoscritto un patto di attivazione digitale, potranno accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato.

Il SIISL, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che è anche il titolare del trattamento dei dati di richiedenti e beneficiari di ADI e SFL (articolo 2, comma 1 del Decreto ministeriale in commento). Il portale è realizzato dall’INPS che ne assicura e presidia l’operatività per conto del Ministero.

Il funzionamento del SIISL

In particolare, nell’ambito del SIISL opera la Piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente dell’ADI è tenuto a registrarsi per sottoscrivere un patto di attivazione digitale ai fini dell’accesso al beneficio. Attraverso la registrazione sulla piattaforma, il beneficiario della misura accede a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato.

Sempre attraverso la stessa piattaforma sono tenuti a registrarsi anche i richiedenti del SFL. A seguito della stipulazione del patto di servizio, questi beneficiari possono ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inseriti in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. I richiedenti il SFL possono, altresì, comunicare i progetti ai quali essere ammessi eventualmente individuati in modo autonomo, rientranti nel novero di quelli indicati (articolo 2, comma 3).

Il SIISL viene alimentato con i dati provenienti dall’INPS, dall’ANPAL e dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero dell’università e della ricerca (articolo 3, comma 1). 

La piattaforma SIU e quella per il Patto di inclusione

Sempre nell’ambito del SIISL si trova anche il SIU per il Supporto per la Formazione e il Lavoro e l’Assegno di Inclusione. Si tratta di una piattaforma che si compone di servizi e strumenti che ANPAL mette a disposizione per gestire le informazioni e i dati dei Beneficiari SFL e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari di ADI reindirizzati ai Centri per l’impiego (articolo 5, comma 1).

Disponibile anche la Piattaforma per il patto di inclusione che rappresenta un aggiornamento al nuovo dettato normativo della piattaforma GePI e si compone di tre sezioni: Sistema gestionale dei Patti per l’inclusione sociale; Controlli anagrafici; Progetti utili alla collettività.

Infine, il D.M. dell’8 agosto include anche il piano tecnico dell’interoperabilità delle ultime due piattaforme citate del SIISL.

Manageritalia: il welfare al centro delle sfide per il futuro

In campo nuove soluzioni per il welfare integrato – pubblico, privato e contrattuale 

Manageritalia ha tracciato le linee guida circa le sfide del futuro per il settore del welfare integrato, avendo come obiettivo quello di apportare miglioramenti nel pubblico, privato e contrattuale, al fine di dare risposte concrete alla domanda crescente di welfare che possa coniugare bisogni e servizi, senza dimenticare le risorse a disposizione e le capacità di gestione. All’interno dei vari ambiti e delle relative proposte di policy, sono stati delineati alcuni punti importanti, come il riconoscimento e razionalizzazione normativa del welfare contrattuale, in primo luogo dal punto di vista fiscale, operando un distinguo dalle altre forme di welfare privato individuale. Elemento importante è la stabilizzazione delle norme, mediante la programmazione nel lungo periodo. Escludere le voci del welfare contrattuale, della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa dagli ipotizzati plafond delle tax expenditures. Su questo punto, Manageritalia ha chiesto che vengano consultati i fondi di assistenza sanitaria integrativa, le Organizzazioni datoriali e i Sindacati che hanno costituito i fondi sanitari “non doc”. Diventa importante mantenere l’attuale “quota Sacconi”, pari al 20%, e incentivare la previdenza complementare contrattuale. Se necessario, superare il sistema alternativo azienda/fondo di destinazione del Trattamento di fine rapporto. Altro passo decisivo è quello di garantire la possibilità di accesso generalizzato ad asili nido, scuole materne e attività ludico-educative nei periodi estivi per i bambini al di sotto dei 14 anni. Per quel che concerne, invece, la “revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa” (art. 5 della delega, comma 1, lett. d, n.9), occorre introdurre la possibilità di compensazione rispetto ai rendimenti negativi degli ultimi due anni. Infine, è bene procedere ad ampliare il modello relativo alla gestione dei rischi, alla formazione e alle politiche attive, garantendo un’omogeneità normativa e fiscale.

Le modalità di attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro

Pubblicato sulla G.U. del 25 agosto 2023 il decreto ministeriale che disciplina le modalità attuative della nuova misura di attivazione al lavoro che verrà avviata a decorrere dal 1° settembre 2023 (D.M. 8 agosto 2023, n. 108).

Il D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023), all’articolo 12, ha introdotto, a decorrere dal 1° settembre 2023, il “Supporto per la formazione e il lavoro” (SFL) quale misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

 

Con l’approssimarsi del termine di avvio della suddetta misura, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito le relative modalità di attuazione nel decreto n. 108/2023 in oggetto.

 

L’articolo 2 del citato decreto ministeriale riepiloga innanzitutto la platea dei potenziali beneficiari dello strumento di inclusione lavorativa, specificando che possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.

 

Il Supporto può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4 del Decreto Lavoro.

 

Si ricorda che il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

 

Modalità di richiesta e di attivazione della misura

 

L’articolo 3 del decreto in oggetto illustra le modalità di richiesta della misura, stabilendo che l’interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche previste per l’Assegno di inclusione e con la sottoscrizione, mediante la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale lavorativa (SIISL), del patto di attivazione digitale in cui il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio.

 

La richiesta può essere presentata presso gli Istituti di patronato o, a far data dal 1°gennaio 2024, presso i Centri di Assistenza fiscale.

 

All’esito dell’accettazione della richiesta da parte dell’INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

 

Nel patto di servizio personalizzato sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione individuate dal beneficiario nell’ambito del patto di attivazione digitale.

 

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività. Qualora l’interessato individui autonomamente i progetti di formazione a cui essere ammesso, lo stesso deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma SIISL.

 

Nelle misure di SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, nell’ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all’articolo 16, comma 8, del D.Lgs. n. 40/2017.

 

Il beneficio economico

 

In caso di partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività previste, compresa l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di 12 mensilità, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.

 

Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS e viene sospeso in caso di mancata conferma da parte del beneficiario, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. 

 

In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio economico.

 

Altra causa di decadenza è rappresentata dalla mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro che presenti le caratteristiche di cui all’articolo 9 del Decreto Lavoro.

 

Relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale stabilisce che l’accettazione di un’offerta di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell’attività lavorativa trasmesse all’INPS dal lavoratore, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell’erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di lavoro, l’INPS eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio e della valutazione e del coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi del SFL e predispone, annualmente, un rapporto sulla sua attuazione.

Detrazione IVA per interventi su un locale di proprietà comunale usato in parte a fini commerciali

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di presentare dichiarazioni IVA integrative al fine di poter esercitare la detrazione, relativamente a interventi effettuati su un locale di proprietà del Comune, con riferimento all’effettuazione dell’attività commerciale in parte realizzata su una parte dello stesso locale (Agenzia delle entrate, risposta 25 agosto 2023, n. 419).

L’articolo 19 del Decreto IVA, ai commi 1, 2 e 4, prevede che per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa.

 

In particolare, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

In riferimento alla determinazione della quota detraibile, l’Agenzia delle entrate ha avuto già modo di precisare, con la circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E, che per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo IVA non compete alcuna detrazione d’imposta e, relativamente agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente e cioè impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dall’ambito IVA, che spetta una detrazione parziale, rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta.

Relativamente agli enti non commerciali, tra i quali sono riconducibili i Comuni, l’articolo 19ter ammette in detrazione soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali.

 

La detrazione, dunque, è ammessa:

  • a condizione che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20bis del D.P.R. n. 600/1973;

  • relativamente ai beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale e dell’attività principale, nella parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale.

Diversamente, la detrazione non è ammessa:

  • in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto;

  • quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. 

L’articolo 19bis2, commi 1 e 2, dello stesso Decreto IVA, inoltre, prevede che la detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili e ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni e i servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.

 

Nel caso di specie, il Comune utilizza un locale di sua proprietà, coincidente con l’area che risulta oggetto di affidamento in concessione, in parte per effettuare un’attività economica e per la restante parte per lo svolgimento della propria attività istituzionale di rappresentanza.

L’Agenzia chiarisce che il locale, seppur accatastato quale bene immobile destinato ad attività commerciale, risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell’atto di concessione.

Infatti, solo con riferimento all’affidamento dei predetti servizi e della connessa parte dell’area del locale strumentale all’esercizio degli stessi, a fronte del pagamento dei relativi canoni da parte del concessionario per l’intera durata della medesima concessione, può configurarsi in capo al Comune l’attività economica che lo stesso ritiene di svolgere e, conseguentemente, da quel momento è esercitabile il relativo diritto alla detrazione dell’IVA assolta per interventi di riqualificazione, recupero statico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione.

 

Pertanto, la parziale destinazione d’uso dell’immobile consente al Comune di recuperare proporzionalmente, per i decimi che residuano, la quota d’imposta ad essi relativa, in applicazione di quanto previsto sia dal richiamato articolo 19, comma 4 sia dal citato articolo 19bis del Decreto IVA.