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Agevolazioni under 36 e donne, arriva il il sì dell’Europa

La Commissione ha approvato le misure italiane a sostegno del costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina (Commissione europea, comunicato 19 giugno 2023).

La notizia tanto attesa da aziende e datori di lavoro è finalmente giunta: la Commissione europea ha approvato due regimi italiani, con un bilancio totale di circa 535 milioni di euro, per sostenere il costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. In particolare, si tratta dell’esonero contributivo per i contratti di lavoro dei giovani lavoratori (ossia di età inferiore a 36 anni) e delle donne, fino a un massimo di 8.000 euro per contratto di assunzione. Per poter accedere alle agevolazioni, i datori di lavoro privati devono aver assunto lavoratori, tra le altre condizioni, nel periodo compreso tra il 1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

I regimi sono stati approvati nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 al fine di sostenere misure in settori fondamentali per accelerare la transizione verde e ridurre le dipendenze dai combustibili. Il nuovo quadro modifica e proroga in parte il quadro temporaneo di crisi, adottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri di sostenere l’economia nel contesto dell’attuale crisi geopolitica, già modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022. 

La Commissione ha constatato che i regimi italiani sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione. In particolare, l’aiuto i) non supererà 250.000 euro per beneficiario attivo nella produzione primaria di prodotti agricoli, 300.000 euro per beneficiario attivo nei settori della pesca e dell’acquacoltura e 2 milioni di euro per beneficiario attivo in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2023. Pertanto, la Commissione ha concluso che i regimi italiani sono necessari, adeguati e proporzionati per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione.