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Bonus energetici: il trasferimento nella fiscal unit non è cessione

I trasferimenti dei crediti concessi per l’acquisto di prodotti energetici, dalle controllate alla controllante, non configurano cessioni a terzi degli stessi crediti, bensì il trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, che rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante (Agenzia Entrate – risposta 31 ottobre 2022 n. 536).

Il caso di specie si riferisce ai seguenti crediti:
– credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022 (art. 15, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. dalla L. n. 25/2022);
– credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 4, D.L. n. 17/2022, conv. con modif. dalla L. n. 34/2022);
– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (“imprese gasivore”), pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre del 2022 (art. 15.1, D.L. n. 4/2022);
– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (“imprese gasivore”), pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre del 2022 (art. 5, D.L. n. 17/2022).

Si ricorda che i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.

In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
– il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
– in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
– il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.

Nel caso di specie, alcune delle società che aderiscono, in qualità di consolidate, al consolidato facente capo alla stabile organizzazione della Alfa S.A. hanno effettuato, nel corso dei primi due trimestri del 2022, acquisti di energia elettrica e gas naturale che danno loro diritto a beneficiare dei menzionati crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore.

L’intenzione delle società consolidate è quella di trasferire i crediti società istante nel quadro del regime di consolidato fiscale nazionale.

Tornano applicabili anche alla fattispecie in esame i precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, nei quali è stato precisato che, coerentemente alla disciplina del regime del consolidato fiscale contenuta nel TUIR (artt. 117 e seguenti) e nei decreti ministeriali di attuazione, in costanza di consolidato ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti alla società consolidante, per consentire la compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta da quest’ultima. Il trasferimento dei crediti deve avvenire per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

Il trasferimento dei crediti d’imposta è quindi consentito ai fini della compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società titolare del credito per l’assolvimento di altri tributi di sua spettanza.

Nei documenti di prassi sopra citati, è stato evidenziato, in particolare, che detto trasferimento non configura un’ipotesi di “cessione a terzi” dei crediti d’imposta; si è in presenza, invece, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, nell’ambito di un sistema di tassazione che consente la definizione di un reddito imponibile unico e di un’IRES di gruppo determinata anche attraverso l’utilizzo in compensazione, ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dei crediti e delle eccedenze d’imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono.

Bonus investimenti in beni strumentali: momento di effettuazione dell’investimento

In merito al momento di “effettuazione” dell’investimento, si chiarisce che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dal Tuir, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 ottobre 2022, n. 537)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco, la Società Istante chiede chiarimenti in merito alla corretta imputazione temporale – ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), e all’articolo 1, commi 1051- 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – dei costi relativi a due importanti investimenti cc.dd. “4.0”.
Dai dati contenuti nell’istanza di interpello, emerge che:
– la formalizzazione dell’impegno contrattuale e il pagamento dell’acconto minimo del 20 per cento (c.d. “prenotazione” dell’investimento) sono avvenuti nel 2020 per entrambi gli Investimenti (entro luglio per l’Investimento A ed entro aprile per l’Investimento B);
– l’accettazione del bene attraverso la sottoscrizione del PAC (“effettuazione” dell’investimento) è avvenuta entro il primo semestre del 2021 per entrambi gli Investimenti.
Per il Fisco, pertanto, agli Investimenti in questione risulta applicabile, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla legge, la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), tenuto conto che, ai sensi del comma 185, il credito d’imposta in questione è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti “a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 [rectius: 15 novembre 2020] il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Debiti contributivi INPGI al 30 giugno 2022: domande di rateazione all’INPS

Le istanze di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, relative ai giornalisti che dal 1° luglio 2022, per effetto del trasferimento della funzione previdenziale dall’INPGI all’INPS, sono iscritti al FPLD Inps, devono essere presentate all’Inps anche con riferimento ai debiti maturati nei confronti dell’Inpgi fino al 30 giugno 2022 ((INPS – Messaggio 31 ottobre 2022, n. 3922).

Con la Legge di Bilancio 2022 è stato disposto il trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’INPGI in relazione ai giornalisti dipendenti.
Pertanto, fino al mese di competenza di giugno 2022 gli obblighi contributivi restano riferiti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI.
Per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 la competenza alla gestione delle posizioni aziendali è posta in capo alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, presso la quale già esiste o deve essere attribuita una nuova posizione contributiva.
Con riguardo alla definizione/gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa presentate a decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPS precisa che si applica il regolamento approvato con le determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, anche con riferimento alle esposizioni debitorie maturate nei confronti dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.
In particolare, come stabilito dal suddetto Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, le istanze di pagamento in forma dilazionata devono comprendere tutte le esposizioni debitorie maturate nelle Gestioni amministrate dall’Inps (ivi inclusa la Gestione Inpgi fino al 30 giugno 2022) e devono essere presentate in modalità telematica attraverso i servizi disponibili sul sito dell’Istituto www.inps.it, allegando il modello “SC18” laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione. A tal fine il modello “SC18” è stato appositamente integrato per consentire la compilazione del “Campo Posizione contributiva INPGI”.
Le istanze presentate con altre modalità o direttamente agli Uffici dell’INPGI saranno respinte e il contribuente sarà invitato a utilizzare il predetto servizio Inps che consente l’invio della domanda in modalità telematica.
Ove sia verificata la mancata soddisfazione della condizione della regolarizzazione in modalità rateale di tutta l’esposizione debitoria, la Struttura territoriale che ha ricevuto la domanda di rateazione provvede alla sua reiezione, motivando la stessa con la mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni.

Nuovo regolamento Ente Bilaterale Enfea

Dal 1°ottobre 2022 entra in vigore il nuovo Regolamento dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

Le prestazioni previste da ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza di entrambe le condizioni generali qui di seguito descritte:
– Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.
– Avranno diritto agli interventi i Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione. I versamenti mensili devono essere effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice ENFE nella sezione INPS. Il mancato versamento in F24 e l’omissione della comunicazione dei flussi UNIEMENS, sarà causa di inadempimento che non consentirà di richiedere le prestazioni.
Dal 1°ottobre 2022 non è possibile inviare le richieste di prestazioni tramite il Portale dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, entrando in vigore il nuovo Regolamento con prestazioni disponibili sul nuovo Portale da gennaio 2023.
Sono a carico del Fondo Sviluppo Bilateralità le prestazioni di seguito riportate.

– Formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di Apprendistato e conferma a tempo indeterminato Misura del sussidio:
a) È previsto un contributo annuo complessivo di € 200,00 (duecento) per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l’obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all’apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.
b) A conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato è previsto un bonus per l’impresa di € 600,00 (seicento) una tantum.

– Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo defibrillatore
   – Contributo per l’acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. La misura del contributo è pari nel massimo a € 700,00 (settecento) (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
   – Contributo di € 100,00 (cento) per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa.

– Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dal 1° gennaio 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2023, viene erogato un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Misura del contributo: € 1.000,00 (mille)

– Contributo spese Scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore
La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento) per figlio.

– Contributo spese Corso di Laurea universitario
La misura del contributo è pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi (studente in corso).

– Contributo una tantum conseguimento Laurea 110/110
La misura del contributo è pari a € 1.000,00 (mille) per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).

– Contributo per utilizzo servizi all’infanzia:
   – Asilo nido;
in alternativa
   – Baby sitter, essendo, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e avendo in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l’assistenza al proprio figlio/i in alternativa all’asilo nido/scuola materna.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) per figlio.

– Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente
In occasione della nascita/adozione del figlio/a/i del/della dipendente viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito.
La misura del contributo è pari ad € 1.000,00 (mille).

– Contributo annuo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92)
Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 come da relativa autorizzazione Inps. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento)/anno a prescindere dal numero delle autorizzazioni.

– Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo una tantum, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo familiare e conviventi, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, con rilevante incidenza sul bilancio familiare.
La misura del contributo è pari € 1.000,00 (mille) max per nucleo familiare.

– Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave
Contributo di partecipazione alle spese sostenute per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento)/anno.

– Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale
In presenza nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:
€ 500,00 (cinquecento) per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate
Ai fini della prestazione, la giornata da considerare è quella nella quale sia intervenuto un riconoscimento di almeno 4 ore di ammortizzatore sociale nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno. Per la medesima prestazione, nel caso di un rapporto di lavoro part time di almeno 4 ore, la giornata da considerare si intende quella nella quale il riconoscimento dell’ammortizzatore interviene almeno per il 50% del part time concordato, quindi almeno 2 ore.

– Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL
In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione INPS), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00 (quattrocento)/mese, per un massimo di 6 mesi. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento.

– Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per coniuge e/o figli conviventi
A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, per spese per cure odontoiatriche non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, rivolte a coniuge e/o figli conviventi.
La misura del contributo è pari a € 100,00 (cento) max per ogni componente il nucleo familiare.

– Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore

La misura del contributo è pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo del lavoratore per trasporto pubblico (autobus e/o ferroviario) in corso di validità, con il limite massimo di € 150,00 (centocinquanta)/anno, a condizione che l’abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.

– Contributo sostegno vittime violenza di genere

Contributo di € 700,00 (settecento) alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.

– Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999
In favore delle aziende soggette agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 (e quindi solo quelle da 15 dipendenti in su) è riconosciuto un contributo per l’assunzione di un soggetto disabile nei seguenti casi:
– assunzione a tempo indeterminato;
– contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi che sia successivamente trasformato a tempo indeterminato: in questo caso il contributo verrà erogato dopo la trasformazione.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) una tantum.

– Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità
Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento).

Indennizzo INAIL per ansia e depressione da mobbing

Il lavoratore ha diritto all’indennizzo INAIL per il disturbo posttraumatico da stress conseguente al mobbing del datore di lavoro, purchè provi il nesso di causalità tra l’attività lavorativa e la patologia insorta. Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 25 ottobre 2022, n. 31514.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva negato a quest’ultimo il diritto all’indennizzo nei confronti dell’INAIL per il disturbo posttraumatico da stress cronico con depressione e ansia miste, conseguente all’azione di mobbing messa in atto dalla datrice di lavoro.
I giudici del gravame, pur avendo riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la condotta di mobbing e la patologia, ritenevano che la patologia non rientrasse tra le malattie professionali indennizzabili.

Il Collegio, ribaltando la sentenza impugnata, ha ricordato che la malattia professionale è indennizzabile anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Ciò che rileva, difatti, è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa.
Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile al caso di specie il consolidato principio per cui l’assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle tabellate (d.P.R. n.1124/65) e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, a condizione che si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro.

Cedolare secca: la revoca è sanabile con la comunicazione tardiva

Una società che intende revocare la cedolare secca che aveva opzionato per contratto di locazione e che ha avvisato solo il conduttore ma non l’Agenzia delle entrate, può ricorrere all’istituto della remissione in bonis e sanare così la comunicazione tardiva se è in grado di dimostrare di aver tenuto un comportamento coerente con la nuova scelta. In sintesi, deve provare l’invio al conduttore della revoca tempestiva e la mancata corresponsione dell’imposta sostitutiva con riferimento al secondo anno di locazione (Agenzia Entrate – risposta 28 ottobre 2022 n. 530).

L’art. 3, DLgs n. 23/2011 ha introdotto nell’ordinamento tributario il regime della c.d. “cedolare secca”, che permette al locatore di assoggettare il canone annuo da locazione abitativa ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.

Il provvedimento di attuazione del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, prot. n. 55394/2011, nel disciplinare le modalità di esercizio dell’opzione e di versamento della “cedolare secca”, dispone che “L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga, ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima.

È tuttavia consentita la revoca dell’opzione per le annualità successive. In particolare, la revoca è effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento dell’imposta dovuta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui termina la precedente annualità.

Ai sensi del comma 11 del cit. art. 3, l’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

Il conduttore che riceve tale comunicazione è così posto in condizione di sapere che, per il periodo di durata dell’opzione, non è tenuto al pagamento dell’imposta di registro.

Come chiarito dalla circolare n. 20/E del 4 giugno 2012, paragrafo 1, della revoca, al pari dell’opzione, è opportuno che il locatore ne dia preventiva notizia al conduttore, responsabile solidale del pagamento dell’imposta di registro, tenuto conto anche del fatto che a decorrere dall’annualità della revoca viene meno la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione.

Con la circolare 47/E, del 20 dicembre 2012, inoltre, nel fornire chiarimenti rispetto ai “Rapporti tra cedolare secca e remissione in bonis”, ne è stato ammesso il ricorso per sanare la tardiva presentazione del modello RLI, “solo se il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione di tale modello non sia configurabile come mero ripensamento. Ne consegue che non può essere ammesso ad usufruire dell’istituto in esame chi ha effettuato il versamento dell’imposta di registro (anche se in un’unica soluzione) prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca.

Analogamente, non è possibile beneficiare dell’istituto della remissione in bonis per l’anno in corso nei casi in cui il contribuente che corrisponda annualmente l’imposta di registro abbia già versato, nei termini previsti dall’articolo 17 del TUR, l’imposta annuale sull’ammontare del canone.

Si rammenta che l’istituto della remissione in bonis consente al contribuente di accedere a benefici fiscali o a regimi opzionali la cui applicazione risulta subordinata alla preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, laddove il contribuente:

– abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

– effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

– versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, co. 1, D.Lgs. n. 471/1197.

Ciò detto, sebbene il passaggio dal regime della cedolare secca al regime ordinario non sia propriamente riconducibile a la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, lo stesso costituisce, comunque, un passaggio ad un diverso regime impositivo, subordinato ad una “preventiva comunicazione”.

Conseguentemente, per motivi di equità e trasparenza che caratterizzano i rapporti con l’Amministrazione finanziaria, è applicabile anche alla comunicazione tardiva della revoca del regime in parola l’istituto appena richiamato, ove si riscontri un comportamento coerente con la scelta comunicata in ritardo.

Pertanto, con riferimento al caso specifico, il contribuente può ricorrere all’istituto della remissione in bonis per sanare la tardiva comunicazione della revoca dell’opzione per la cedolare secca, laddove sia in grado di dimostrare di aver tenuto un comportamento coerente con detta scelta, ossia possa provare di aver tempestivamente comunicato al conduttore la propria decisione di revocare l’opzione e di non aver corrisposto l’imposta sostitutiva con riferimento al secondo anno di locazione.

Mancata formazione lavoratori in CIGS: accertamento delle sanzioni

Il Ministero del lavoro ha definito i criteri e le modalità per accertare le sanzioni in caso di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie (DM 2 agosto 2022).

 

Nel dettaglio, secondo il provvedimento in questione:
– la mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione, nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
– la mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo, nella misura compresa tra il 50 % e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
– la mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo, in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
Il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre in caso di: documentato stato di malattia o di infortunio; servizio civile o di leva o richiamo alle armi; stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato; gravi motivi familiari documentati e/o certificati; casi di limitazione legale della mobilità personale; ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
Il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all’assegno al nucleo familiare eventualmente erogato.
Il servizio ispettivo territorialmente competente, a seguito di visita disposta nell’ambito delle proprie competenze, ovvero nel corso degli accertamenti previsti al termine dei programmi di cassa integrazione guadagni che prevedano riduzioni e/o sospensioni di attività, accerta il concreto svolgimento della formazione secondo il programma aziendale presentato.

Diritto al credito d’imposta per l’acquisto della “prima casa”

Il credito d’imposta per l’acquisto della “prima casa” può essere fatto valere, tra l’altro, in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso (Agenzia delle entrate – Risposta 28 ottobre 2022, n. 531)

 

L’istante fa presente di aver acquistato, con il futuro coniuge, un immobile fruendo dell’agevolazione “prima casa”, nonché di aver contratto matrimonio in regime di separazione legale dei beni e successivamente di essersi separato consensualmente nell’anno successivo, con atto omologato dal Tribunale.
In esecuzione delle clausole dell’accordo di separazione, l’istante ha acquistato, la quota di proprietà del coniuge (50 per cento dell’abitazione coniugale).
Tale trasferimento è avvenuto in esenzione dall’imposta di registro. L’istante rappresenta, inoltre, che nel 2022 ha firmato l’accettazione di una proposta di vendita dell’ex casa coniugale e che, successivamente, ha acquistato un’altra abitazione, fruendo nuovamente delle agevolazioni “prima casa”, senza utilizzare il credito d’imposta di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in detrazione dall’imposta dovuta per tale atto.
L’istante riferisce, in particolare, che per tale ultimo atto di acquisto, il notaio rogante non ha portato in detrazione alcun credito di imposta per l’acquisto della ” prima casa”, in quanto per l’ultimo atto di acquisto non venne pagata alcuna imposta di registro.
Premesso quanto sopra, l’istante chiede di conoscere “se l’atto in esecuzione di una clausola inserita nell’accordo di separazione, comporti la decadenza della detrazione del credito d’imposta di registro versata “.
Per il Fisco l’istante matura il diritto al credito d’imposta in esame con l’acquisto agevolato del secondo immobile, avvenuto nel 2022. In particolare, l’atto con il quale è stata acquistata la quota del 50 per cento in esecuzione degli accordi di separazione, non configura un acquisto di un nuovo immobile.
Si precisa, in ogni caso, che l’istante deve effettivamente procedere all’alienazione della ex casa coniugale entro un anno dalla stipula dell’acquisto del secondo immobile, al fine di non decadere dall’agevolazione fruita per tale acquisto (comma 4-bis della nota II-bis, all’articolo 1 della Tariffa, parte prima), circostanza che comporterebbe, altresì, il recupero del credito d’imposta eventualmente utilizzato.
Si ricorda, infine, che il credito d’imposta spetta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Riduzione contributiva 2022 per il settore edile

Con la Circolare n. 123 del 28 ottobre 2022, l’Inps ha fornito indicazioni operative per l’accesso alla riduzione contributiva prevista per l’anno 2022 in relazione all’impiego di operai a tempo pieno nel settore edile.

La riduzione contributiva a favore delle imprese edili, per gli operai a tempo pieno, è stata confermata per l’anno 2022 nella misura dell’11,50 per cento (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Decreto 5 settembre 2022).
L’agevolazione è riconosciuta per i periodi di paga da Gennaio a Dicembre 2022, ai datori di lavoro classificati:
– nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
– nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
– dai codici Ateco2007da 41.20.00 a 43.99.09.
Sono escluse dalla riduzione contributiva le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007da 43.21.01 a 43.29.09 e dai CSC 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
La riduzione si applica sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e riguarda i soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
La base di calcolo dell’agevolazione deve essere determinata al netto:
– delle riduzioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
– delle riduzioni di cui all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
– delle misure compensative eventualmente spettanti.
L’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
– il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo);
– l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, ovvero l’esonero per l’occupazione giovanile).
In presenza di contratti di solidarietà, l’agevolazione non spetta limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

INVIO E GESTIONE DELLE ISTANZE

Per l’accesso alla riduzione contributiva deve essere presentata istanza esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande sono verificate in modo automatizzato e definite entro il giorno successivo all’invio.
In caso di definizione con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023.
L’esito della domanda è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

Lo sgravio va esposto nel flusso Uniemens con le seguenti modalità:
– il beneficio corrente può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2022, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
– per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2022 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando apposita dichiarazione. In caso di diritto al beneficio l’Istituto attribuisce il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. Ai fini della fruizione del beneficio spettante è necessario avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza. In tal caso non vanno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Deve essere, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023.

Le domande per l’applicazione della riduzione contributiva possono essere inviate fino al 15 febbraio 2023.

Tax credit librari: c’è tempo fino al 7 novembre 2022 per la presentazione delle istanze

Per il riconoscimento del credito di imposta, riferito all’anno 2021, è possibile presentare domanda dal 15 settembre 2022 fino al nuovo termine di scadenza del 7 novembre 2022 (Ministero della Cultura – comunicato 27 ottobre 2022)

A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 viene riconosciuto un credito di imposta. (art. 1, commi 319-321, Legge n. 205 del 27 dicembre 2017).
Al riguardo, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il Decreto interministeriale n. 215 del 24/4/2018 recante disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali, che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.
Per il riconoscimento del credito di imposta, in conformità al decreto in esame, riferito all’anno 2021, è possibile presentare domanda dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al nuovo termine di scadenza del 7 novembre 2022 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/
Per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.