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Recupero crediti indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta: codici tributo

Istituiti i codici tributo per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta (Agenzia delle entrate – Risoluzione 18 ottobre 2022, n. 61/E)

Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai seguenti atti di recupero, sono stati istituiti questi codici tributo:
– “7503” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
– “7504” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
Si precisa che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ecobonus: dal 19 ottobre prenotazioni per ciclomotori e motocicli elettrici

In materia di ecobonus, dal prossimo 19 ottobre riaprono le prenotazioni per ciclomotori e motocicli elettrici. Per l’incentivo sono stati stanziati dal Mise ulteriori 20 milioni (Ministero dello sviluppo economico – Comunicato 17 Ottobre 2022).

A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.
Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dal decreto semplificazioni.
Il contributo, rivolto alle persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.

Bonus editoria: dal 14 ottobre 2022 fino al 14 novembre 2022 è possibile presentare la domanda

Al via le domande per il credito di imposta per la distribuzione delle testate edite per il 2021(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 14 ottobre 2022)

Dal 14 ottobre 2022 (ore 10.00) fino al 14 novembre 2022 (ore 23.59) è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite (art. 67, co. 1, decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021).
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal menù “Servizi on-line” al percorso “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito imposta per la distribuzione delle testate edite”.
Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 13 ottobre 2022) oppure contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo di posta elettronica credito.distribuzione@governo.it. o consultare le FAQ pubblicate.
Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del portale impresainungiorno.gov.it.

Pensione di anzianità con totalizzazione: i contributi figurativi per disoccupazione non sono computabili

I contributi figurativi per disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 ottobre 2022, n. 29968.

I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte di Appello territoriale che aveva riconosciuto il diritto di un lavoratore a percepire la pensione di anzianità, computando, per l’accesso al trattamento con totalizzazione, i contributi figurativi per disoccupazione ai fini del conseguimento del requisito contributivo indipendente dall’età.

L’Ente previdenziale, nella fattispecie, censurava la sentenza impugnata in quanto i giudici di merito avevano trascurato che il diritto della pensione di anzianità in totalizzazione può derivare solo da requisito dei 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età, non essendovi un requisito alternativo di contribuzione/età, non potendo, pertanto, essere considerati a tal fine i periodi di contribuzione figurativa.

La Cassazione ha ritenuto condivisibile la tesi dell’Istituto ricorrente, in quanto in linea con l’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi, in base al quale, in tema di pensione di anzianità per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, i contributi figurativi accreditati per il periodo in cui è stata corrisposta l’indennità di disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l’accesso al trattamento in regime di totalizzazione (art. 4, co. 1, d.lgs. n. 42/2006), coerentemente con il principio generale secondo cui i contributi validi ai fini del conseguimento della pensione sono solo quelli relativi all’effettivo rapporto di lavoro e non quelli figurativi, salvo espresse e specifiche eccezioni, fra le quali non rientra l’indennità di disoccupazione.

Tanto premesso, la Corte ha, altresì, precisato che il principio generale, per cui l’accesso al trattamento di anzianità presuppone che la contribuzione sia effettiva, resta valido anche con riguardo al regime di totalizzazione, atteso che l’assenza di un’espressa previsione normativa nel senso dell’ effettività della contribuzione non consente di affermare l’utilità della contribuzione figurativa, ed in particolare di quella per disoccupazione, ai fini della formazione del requisito di accesso alla pensione di anzianità, dovendosi in generale escludere una totale equiparazione tra contributi effettivi e figurativi.

Nella cartella di pagamento modificate le “Avvertenze”

Il testo delle Avvertenze della cartella di pagamento di cui all’art. 25, DPR n. 602/1973 è stato modificato con la nuova denominazione delle commissioni tributarie (Agenzia delle entrate – provvedimento 17 ottobre 2022 n. 387971)

La legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo la nuova denominazione delle commissioni tributarie.

In particolare, l’art. 4, co. 1, lett. a), della legge, ha previsto che ove ricorrano all’interno del D.Lgs. n. 546/1992, le parole “commissione tributaria provinciale” e “commissione tributaria regionale” debbano essere sostituite rispettivamente dalle seguenti “corte di giustizia tributaria di primo grado” e “corte di giustizia tributaria di secondo grado”.

La nuova denominazione ha effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.

Pertanto, in base a quanto previsto dalla citata legge, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati da 2 a 5 viene aggiornato nei riferimenti ivi contenuti alle commissioni tributarie.

Inoltre, il foglio Avvertenze ALLEGATO 2 viene integrato con riguardo alla richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo che può essere presentata anche mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

Le retribuzioni per gli imbarcati su natanti esercenti pesca marittima

Le retribuzioni per gli imbarcati su natanti esercenti pesca marittima

 

Pubblicate le tabelle retributive per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima

L’accordo firmato nelle scorse settimane ha previsto aumenti retributivi del 3% dal 1/10/2022 al 30/9/2023 e del 3,5% dal 1/10/2023

TABELLE RETRIBUTIVE – Costiera Locale

 

Costiera Locale dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 118 1.022,10 232,02 135,34 1.389,47
Marinaio polivalente 105 909,50 213,25 124,40 1.247,15
Marinaio 102 883,51 208,92 121,87 1.214,30
Giovanotto 101 874,85 207,48 121,03 1.203,35
Mozzo 100 866,19 206,03 120,19 1.192,41

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 118 1.509,77 370,00 1.759,47 120,31
Marinaio polivalente 105 1.357,72 370,00 1.617,15 110,57
Marinaio 102 1.322,63 370,00 1.584,30 108,33
Giovanotto 101 1.310,93 370,00 1.573,35 107,58
Mozzo 100 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Costiera Locale dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 118 1.056,83 237,81 138,72 1.433,36
Marinaio polivalente 105 940,40 218,40 127,40 1.286,20
Marinaio 102 913,53 213,92 124,79 1.252,24
Giovanotto 101 904,58 212,43 123,92 1.240,92
Mozzo 100 895,62 210,94 123,05 1.229,60

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 118 1.556,66 370,00 1.803,36 123,31
Marinaio polivalente 105 1.399,45 370,00 1.656,20 113,24
Marinaio 102 1.363,16 370,00 1.622,24 110,92
Giovanotto 101 1.351,07 370,00 1.610,92 110,15
Mozzo 100 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

TABELLE RETRIBUTIVE – Costiera Ravvicinata

Costiera Ravvicinata dal 1/10/2022 al 30/9/2022 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 132 1.143,37 252,23 147,13 1.542,73
Marinaio polivalente 120 1.039,43 234,90 137,03 1.411,36
Marinio 115 996,12 227,69 132,82 1.356,62
Giovanotto 103 892,18 210,36 122,71 1.225,25
Mozzo 100 866,19 206,03 120,19 1.192,41

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 132 1.673,52 370,00 1.912,73 130,79
Marinaio polivalente 120 1.533,16 370,00 1.781,36 121,80
Marinio 115 1.474,68 370,00 1.726,62 118,06
Giovanotto 103 1.334,33 370,00 1.595,25 109,08
Mozzo 100 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Costiera Ravvicinata dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 132 1.182,22 258,70 150,91 1.591,83
Marinaio polivalente 120 1.074,74 240,79 140,46 1.456,00
Marinio 115 1.029,96 233,33 136,11 1.399,40
Giovanotto 103 922,49 215,41 125,66 1.263,56
Mozzo 100 895,62 210,94 123,05 1.229,60

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 132 1.725,97 370,00 1.961,83 134,14
Marinaio polivalente 120 1.580,85 370,00 1.826,00 124,85
Marinio 115 1.520,38 370,00 1.769,40 120,98
Giovanotto 103 1.375,26 370,00 1.633,56 111,70
Mozzo 100 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

 

TABELLE RETRIBUTIVE – Mediterranea o d’altura

Mediterranea o d’altura dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 146 1.264,65 272,44 158,92 1.696,02
Marinaiopolivalente 134 1.160,71 255,12 148,82 1.564,65
Marinio 129 1.117,40 247,90 144,61 1.509,91
Giovanotto 107 926,84 216,14 126,08 1.269,06
Mozzo 104 900,85 211,81 123,55 1.236,21

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 146 1.837,29 370,00 2.066,02 141,27
Marinaiopolivalente 134 1.696,93 370,00 1.934,65 132,28
Marinio 129 1.638,45 370,00 1.879,91 128,54
Giovanotto 107 1.381,13 370,00 1.639,06 112,07
Mozzo 104 1.346,04 370,00 1.606,21 109,83

Mediterranea o d’altura dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 146 1.307,63 279,60 163,10 1.750,33
Marinaiopolivalente 134 1.200,15 261,69 152,65 1.614,50
Marinio 129 1.155,37 254,23 148,30 1.557,90
Giovanotto 107 958,33 221,39 129,14 1.308,86
Mozzo 104 931,46 216,91 126,53 1.274,90

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 146 1.895,31 370,00 2.120,33 144,98
Marinaiopolivalente 134 1.750,19 370,00 1.984,50 135,69
Marinio 129 1.689,72 370,00 1.927,90 131,82
Giovanotto 107 1.423,65 370,00 1.678,86 114,79
Mozzo 104 1.387,37 370,00 1.644,90 112,47

TABELLE RETRIBUTIVE – Oceanica

Oceanica dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Festività mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante 310 2.688,62 509,77 647,02 297,37 4.142,78
Direttore di macchina 238 2.064,17 405,69 514,92 236,66 3.221,44
1° ufficiale 195 1.691,23 343,54 436,03 200,40 2.671,20
2° ufficiale 178 1.543,79 318,97 404,84 186,06 2.453,66
Nostromo 155 1.344,31 285,72 362,64 166,67 2.159,34
Marinaio/retiere 145 1.257,58 271,26 344,30 158,24 2.031,38
Giovanotto 121 1.049,43 236,57 300,26 138,00 1.724,27
Mozzo 114 988,72 226,45 287,42 132,10 1.634,69

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante 310 4.455,03 370,00 4.512,78 312,25
Direttore di macchina 238 3.469,94 370,00 3.591,44 248,50
1° ufficiale 195 2.881,63 370,00 3.041,20 210,43
2° ufficiale 178 2.649,04 370,00 2.823,66 195,38
Nostromo 155 2.334,36 370,00 2.529,34 175,01
Marinaio/retiere 145 2.197,54 370,00 2.401,38 166,16
Giovanotto 121 1.869,18 370,00 2.094,27 144,91
Mozzo 114 1.773,40 370,00 2.004,69 138,71

TABELLE RETRIBUTIVE – Oceanica

Oceanica dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Festività mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante 310 2.779,99 525,00 666,34 306,25 4.277,59
Direttore di macchina 238 2.134,32 417,39 529,76 243,48 3.324,94
1° ufficiale 195 1.748,71 353,12 448,19 205,99 2.756,00
2° ufficiale 178 1.596,25 327,71 415,94 191,16 2.531,06
Nostromo 155 1.390,00 293,33 372,31 171,11 2.226,75
Marinaio/retiere 145 1.300,32 278,39 353,34 162,39 2.094,43
Giovanotto 121 1.085,09 242,52 307,81 141,47 1.776,89
Mozzo 114 1.022,32 232,05 294,53 135,36 1.684,27

 

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante 310 4.599,17 370,00 4.647,59 321,58
Direttore di macchina 238 3.580,60 370,00 3.694,94 255,66
1° ufficiale 195 2.972,29 370,00 3.126,00 216,30
2° ufficiale 178 2.731,80 370,00 2.901,06 200,73
Nostromo 155 2.406,42 370,00 2.596,75 179,68
Marinaio/retiere 145 2.264,96 370,00 2.464,43 170,52
Giovanotto 121 1.925,44 370,00 2.146,89 148,55
Mozzo 114 1.826,41 370,00 2.054,27 142,14

INPS: indennità una tantum 150 euro e compensazione del credito sul flusso UniEmens

L’Inps ha fornito alcune istruzioni sull’indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti (Circolare 17 ottobre 2022, n. 116).

 

Nel dettaglio, i datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, valorizzano all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese “2022/11”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022, nelle denunce “PosAgri” del mese di riferimento delle competenze di novembre 2022, valorizzano in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che assume il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144”.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “X” deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il codice retribuzione “X” può essere valorizzato esclusivamente per gli operai a tempo indeterminato, stante l’inapplicabilità dell’istituto della compensazione per gli operai agricoli a tempo determinato.

Vademecum tirocini formativi per cittadini non UE residenti all’estero

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella sezione “Tirocini formativi” del portale istituzionale il “Vademecum per l’attivazione dei tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero”, come strumento di supporto informativo sulla disciplina in materia. (Comunicato 13 ottobre 2022).

Allo scopo di fornire un quadro di riferimento comune in materia tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all’estero, che favorisca la progressiva armonizzazione delle discipline territoriali e della loro applicazione, in continuità con “Linee guida” approvate nell’agosto del 2014 in accordo fra Stato, Regioni e Province autonome, l’ANPAL ha redatto un “Vademecum per l’attivazione dei tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero”, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione “Tirocini formativi”.
Il Vademecum costituisce un supporto informativo delle varie fasi della procedura di attivazione dei tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all’estero (art. 27, co. 1, lett. f), DLgs n. 286 del 1998), articolato nei seguenti paragrafi:
– Il tirocinio
– La normativa
– I soggetti coinvolti
– Le amministrazioni competenti
– Il soggetto promotore
– Il soggetto ospitante
– Il tutor
– Il tirocinante
– La procedura.

Cassa Edile di Teramo: Contributi in vigore dall’1/10/2022

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Teramo, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

La Cassa Edile della provincia di Teramo, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022

CONTRIBUTO

% IMPRESA

% OPERAIO

% TOTALE

Cassa Edile 1,8750 0.3750 2.2500
FNAPE (*) (*) 3.0600 0.0000 (*) 3.0600
QACP 0.5800 0.5800 1.1600
QACN 0.2200 0.2190 0.4390
E.F.S.E. – FORMAZIONE 0.5000 0.0000 0.5000
E.F.S.E. – SICUREZZA 0.5000 0.0000 0.5000
RLST 0.3000 0.0000 0.3000
Finanziamento CNCE 0.0300 0.0000 0.0300
DPI 0.0000 0.0000 0.0000
Fondo Prepensionamenti 0.2000 0.0000 0.2000
Fondo Incentivo Occupazione 0.1000 0.0000 0.1000
Fondo Sanitario Nazionale 0.6000 0.0000 0.6000
Totale Contributi 7.97 1.17 9.14

(*) Si precisa che la differenza dell’aliquota richiesta dal Fondo Nazionale APE pari allo 0.37% sarà integrata direttamente dalla Cassa Edile

 

Contributi integrativi versati alla Cassa Forense: escluso l’obbligo di restituzione

Nei casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, in ragione dell’inefficacia ai fini pensionistici degli anni cui essi si riferiscono, l’obbligo di rimborso concerne i soli contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, tenuto conto della funzione solidaristica degli stessi. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza dell’11 ottobre 2022, n. 29641.

La Corte d’appello territoriale condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a restituire ad un avvocato i contributi integrativi dichiarati dalla Cassa stessa inefficaci ai fini pensionistici a causa del contemporaneo svolgimento da parte del professionista di attività incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato.

Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che l’obbligo di restituzione dei contributi integrativi potesse farsi discendere dagli artt. 22, I. n. 576/1980, e dall’art. 4 del Regolamento generale della Cassa, assimilando, altresì, la fattispecie di causa a quelle in cui la restituzione dei contributi consegua ad un provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati disposto dal competente Consiglio dell’Ordine.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e deciso nel merito la causa con il rigetto della domanda proposta dall’avvocato sulla base del principio di diritto, disatteso dai giudici del gravame, secondo cui in tutti i casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense in ragione dell’inefficacia ai fini pensionistici dell’anno o degli anni cui essi si riferiscono, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi.